Pos. 1   Prot. N. 209.06.11 



Oggetto: Ente pubblico e privato. Istituto regionale vite e vino. Direttore facente funzioni. Richiesta differenza retributiva per mansioni superiori.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
PALERMO




1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento trasmette allo Scrivente copia della nota dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino con la quale si chiede di esprimersi in ordine al trattamento economico da applicare ai dirigenti dell'Istituto per l'espletamento temporaneo delle funzioni di Direttore.
In particolare, viene riferito che un dirigente del IRVV, avendo esercitato le predette funzioni di Direttore, ha presentato allo stesso Istituto una richiesta per l'attribuzione, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001, della differenza retributiva (comprensiva del trattamento accessorio e del rimborso di una polizza assicurativa dallo stesso sottoscritta) legata alle mansioni superiori svolte.
Nella nota dell'Istituto in discorso, inoltrata da codesto Dipartimento allo Scrivente, sono riportati gli elementi fattuali relativi alla questione posta che, in sintesi, si riassumono.
Il Commissario straordinario, nominato in conseguenza della cessazione dalla carica del Consiglio di amministrazione, a seguito del collocamento in pensione del Direttore dell'Istituto e sulla base di una graduatoria costituita dai dirigenti di II fascia, nominava il Direttore f.f..
L'incarico de quo veniva rinnovato dal commissario ad acta (subentrato a seguito della conclusione dell'incarico dell'organo straordinario) ed un ulteriore rinnovo veniva poi deliberato dal ricostituito Consiglio di Amministrazione.
La delibera consiliare, rinviata dall'organo di vigilanza, veniva revocata e, nelle more della conclusione del procedimento di nomina del Direttore dell'ente, la predetta funzione di reggenza veniva affidata al dirigente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.
Tutto ciò premesso, reputando che le funzioni di Direttore f.f. costituiscano svolgimento di mansioni superiori, l'Istituto regionale ritiene che il quesito debba porsi precipuamente in relazione alla determinazione della misura del trattamento economico spettante per l'espletamento di tali mansioni.
Conseguentemente, precisando che il nuovo Regolamento di Organizzazione (il cui procedimento di approvazione non si è ancora concluso) prevede, nell'ambito delle articolazioni organizzative, una struttura di massima dimensione; che, in pendenza della definitiva approvazione del predetto Regolamento, non sono ancora stati stipulati i contratti individuali di affidamento degli incarichi dirigenziali; che, comunque, al dirigente che ha espletato temporaneamente le funzioni di Direttore non può essere applicato il medesimo trattamento economico attribuito al Direttore sostituito in base all'art. 26 della l.r. 26/84, l'Istituto Regionale della Vite e del Vino chiede a codesto Dipartimento di rivolgere allo Scrivente il quesito sopradescritto.

2. Circa il quesito posto sembra allo Scrivente che occorra premettere, in via generale, quale sia la natura e l'utilizzo dello strumento della reggenza.
L'istituto in discorso, strumento di carattere eccezionale e strettamente temporaneo, è consentito per l'insopprimibile necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e per non compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati.
In altri termini, è una misura organizzativa che prevede l'utilizzazione occasionale e temporalmente limitata di un dirigente ordinariamente adibito a funzioni diverse, all'esclusivo scopo di corrispondere ad esigenze organizzative indefettibili dell'ente nel quale lo stesso è incardinato (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione quarta, 3 novembre 1986, n. 704).
Tale strumento extra ordinem, ritenuto applicabile (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Stato, 3 giugno 1999, n. 39 e 18 luglio 2000, n. 74) anche in vigenza della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego statale, è per la Regione siciliana ugualmente applicabile in base alla l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e, specificatamente, in base alle nuove disposizioni sulla classificazione del personale, sui nuovi modelli organizzativi e sul conferimento degli incarichi (dirigenziali) di direzione degli uffici.
Sotto questo profilo vanno, altresì, rilevati, diversamente da quanto ritenuto da codesto Dipartimento, l'improprio richiamo all'art. 52, commi 2 e 4, del D.Lgs. 165/2001 e l'inapplicabilità al caso in questione della disciplina ivi prevista per l'esercizio di mansioni superiori.
Dal dato letterale contenuto nei precitati commi, infatti, si ricava il preciso riferimento alla possibilità di adibire il lavoratore a "mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore" con diritto al trattamento economico, per il periodo di effettiva prestazione, previsto per tale qualifica.
Ora, l'espresso richiamo alla " qualifica immediatamente superiore" fa ritenere che la disciplina appena citata riguardi esclusivamente i casi di assegnazione di mansioni concernenti un profilo professionale superiore mentre nel caso di specie l'incarico di reggenza della funzione di Direttore è stato attribuito a dipendente con qualifica pari al profilo professionale richiesto per l'attribuzione dell'ordinario incarico di Direttore dell'Istituto regionale della vite e del Vino.
Giova, infine, al riguardo osservare che nel preambolo delle delibere di conferimento dell'incarico ad interim di direttore f.f. si fa specifico riferimento all'art. 16, comma 1, del vigente Regolamento di organizzazione dell'I.R.V.V. che "include fra le attribuzioni del dirigente superiore, oggi dirigente di II fascia, la sostituzione del direttore su incarico del Presidente".
Conseguentemente, si ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e del relativo trattamento economico ivi previsto, ritenendo che l'attività svolta oggetto del quesito posto non costituisce esercizio di mansioni superiori ma è configurabile come incarico aggiuntivo.
Circa gli aspetti relativi alla retribuzione degli incarichi del tipo di quello in questione, va, comunque, riferito che questo Ufficio, in precedenti consultazioni aveva ritenuto, richiamando l'art. 13 comma 4, l.r. 10/2000, che gli anzidetti incarichi, conferiti dalla stessa amministrazione di appartenenza, potessero comportare l'erogazione di un compenso aggiuntivo.
Tuttavia, la Commissione Speciale per il Pubblico Impiego (cfr. parere n. 173/2004), nel risolvere talune problematiche riguardanti il regime di omnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti, specie con riferimento alle modalità di inclusione dei compensi per incarichi aggiuntivi nel predetto regime di omnicomprensività, è giunta a conclusioni differenti.
Orbene, considerato che il regime di omnicomprensività sancito per il personale con qualifica di dirigente dell'Amministrazione regionale (e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione) dall'art. 13, comma 4, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, è invero sostanzialmente identico a quello previsto per gli omologhi dirigenti statali (e delle altre riguardate amministrazioni pubbliche) dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, lo Scrivente non può non considerare l'interpretazione del Consiglio di Stato e le relative argomentazioni che di seguito, sinteticamente, si riportano. La Commissione speciale per il pubblico impiego, precisa che oltre l'incarico dirigenziale in via ordinaria previsto e contrattualmente definito nei suoi elementi fondamentali, vanno distinte tre ulteriori diverse tipologie di incarichi conferiti (o conferibili): incarichi conferiti "in ragione dell'ufficio", "su designazione" dell'Amministrazione di servizio, o "comunque" conferiti dall'Amministrazione di appartenenza.
Tali incarichi, specie dopo la riforma relativa alla "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, caratterizzata dal carattere esclusivo dell'impegno richiesto, rientrano nell'ambito del previsto regime di omnicomprensività.
Più specificamente, la Commissione ritiene che siano assoggettati a tale regime non soltanto gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, in quanto strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata, e quelli, su designazione, conferiti sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi, ma anche tutti gli altri incarichi comunque conferiti, ancorchè semplicemente "intuitu personae", dall'Amministrazione, e perfino laddove il soggetto incaricato sia chiamato ad esprimere giudizi, opinioni e volizioni non riferibili all'Amministrazione ma soltanto al soggetto stesso. Aggiunge la Commissione speciale che in tali ipotesi residua, comunque, al dirigente la possibilità di "liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l'ulteriore aggravio del carico di lavoro", ma che, in ogni caso, il regime della omnicomprensività debba essere applicato anche con riguardo agli ulteriori incarichi, comunque conferiti dall'Amministrazione.
In conseguenza di quanto sopraesposto lo Scrivente, atteso il rilievo e l'autorità dell'Organo da cui promanano le riferite valutazioni, ha ritenuto di dover riesaminare la questione reputando più cautelativo per l'Amministrazione - anche al fine di tutelarsi da una eventuale imputazione di danno erariale - l'adeguarsi alle risultanze esposte (Vedi parere n. 310.2005.11 del 16 dicembre 2005 reso all'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione pro tempore).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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