Pos. 1   Prot. N. 213.06.11 



Oggetto: Industria. Consorzi ASI. Autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 18 della l.r. 9/2006.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA.
Dipartimento regionale dell'industria


PALERMO



1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in merito ad una direttiva diramata ai Consorzi ASI dallo stesso Dipartimento e relativa all'applicazione dell'art. 18 della l.r. 9/2006 che prevede la concessione delle autorizzazioni in sanatoria ai soggetti che non avevano ottemperato alla data del 30 giugno 2005 agli obblighi prescritti dal comma 7 dell'art. 23 della l.r. 1/84.
In particolare, dalla nota cui si risponde nonchè dagli allegati trasmessi, risulta che codesto Dipartimento ha impartito una direttiva in relazione all'inserimento "nell'ambito delle prescrizioni statutarie adottate da ciascun Consorzio" di quanto disposto dall'art. 18 della l.r. 9/2006; ciò, al fine di risolvere l'eventuale contenzioso in atto ed evitare l'instaurarsi di eventuali ulteriori liti.
Il Dipartimento richiedente rileva, altresì, che il Consorzio ASI di XXX, (con nota anch'essa allegata), ha evidenziato l'impossibilità di conformarsi a quanto impartito da codesto Dipartimento, attesa la natura eccezionale dell'art. 18 citato e i limiti posti dall'ordinamento (art. 14 Disp. sulla legge in generale) in ragione della deroga al regime ordinario ivi prevista.
Su quanto rilevato dal predetto Consorzio codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere.
2. Circa il quesito posto, non sembra dubbio che l'art. 18 della l.r. 9/2006, introducendo, in deroga al regime ordinario, l'obbligo per i Consorzi di concedere ai soggetti ivi previsti le autorizzazioni in sanatoria per l'assegnazione ed il seguente acquisto dei terreni, debba essere qualificato come norma di carattere eccezionale.
Tale qualificazione rileva ai fini dell'individuazione della portata applicativa della norma determinando, stante il divieto di applicazione analogica dettato dall'art. 14 delle preleggi, che le norme (come quella in discorso) "che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
Circa l'ambito applicativo della disposizione in discorso non è, altresì, dubbio che con l'art. 18 sembra il Legislatore regionale abbia dettato una disciplina (di natura eccezionale) dettagliata ed autoapplicativa nei confronti dei soggetti destinatari, non occorrendo a tale effetto l'interposizione di ulteriori atti finalizzati alla determinazione dei presupposti di applicazione.
Tutto ciò considerato, mentre si condividono, in linea di principio, le osservazioni formulate dal Consorzio ASI di XXX e le relative obiezioni, lo Scrivente non può fare a meno di evidenziare le proprie perplessità sul contenuto della direttiva impartita da codesto Dipartimento nonché sulla finalità della stessa.
Invero, sembra che la direttiva sia volta a sollecitare gli enti consortili ad una modifica statutaria avente ad oggetto la riproposizione del contenuto della norma.
Ora, tale modifica, oltre ad apparire inessenziale, attesa la sopradescritta autoapplicabilità della disciplina legislativa, risulterebbe, in ogni caso, inappropriata per la natura stessa dell'atto fondamentale dell'ente e potrebbe dare adito a dubbi (come peraltro ravvisato dal Consorzio ASI di XXX) circa l'essenza stessa di norma eccezionale.
Diverso sarebbe stato se la direttiva in questione avesse voluto chiarire il contenuto della norma sollecitando gli enti consortili ad una immediata applicazione.
Dal tenore letterale della stessa non sembra tuttavia che si possa evincere una tale manifestazione di volontà, considerato, altresì, che la predetta direttiva risulta diramata successivamente alla data di scadenza del termine prescritto dal comma 2 del più volte citato art. 18, per la presentazione delle domande.
Non essendo, comunque, oggetto del quesito la legittimità del contenuto della direttiva diramata ci si astiene da ulteriori osservazioni, restando in ogni caso a disposizione per eventuali ulteriori e puntuali quesiti.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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