Pos. 3   Prot. N. 214.11.06 



Oggetto: Opere di completamento porto-darsena commerciale. Lavori necessari per la riparazione danni di forza maggiore.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
PALERMO








1.Con nota n. 299 dell'11 agosto 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla questione che di seguito si rappresenta.
Con nota n. 6551 del 14.12.2005 il sindaco di un comune beneficiario delle risorse della misura 4.20 del POR Sicilia 2000-2006 per le opere di completamento del porto locale, ha segnalato che a seguito della mareggiata verificatasi il 13 e 14 dicembre 2005 "la struttura del molo ha subito ingenti danni con conseguente distacco del 5° cassone dal resto del molo che allo stato attuale è in oscillazione e non più stabile.."
Con nota n. 4134/OM-PA del 26.05.06 il Dirigente dell'Ufficio xxxx ha trasmesso copia dell'atto di significazione e diffida presentato dai legali dell'impresa ove viene fra l'altro rappresentato " di non accettare i lavori previsti nella perizia di variante, redatta per la riparazione dei danni di forza maggiore....., in quanto il corrispettivo non è remunerativo...e di considerare " le opere previste dalla perizia....come extracontrattuali".
Il data 12 luglio c.a. codesto Dipartimento ha indetto una riunione ove si è preso atto che i danni della mareggiata rientrano tra le cause di forza maggiore e pertanto si è convenuto di invitare i direttori dei lavorii a redigere una relazione sulle varie fasi procedimentali dell'appalto di lavori in oggetto.
Dalla relazione suddetta trasmessa poi con nota n. 5846/OM-PA dell'1.8.2006 dall'ufficio Opere marittime a codesto Dipartimento, si evince che il contratto di appalto in questione è regolato dalla l.r. 21/85 e dal R.D. 25-5-1895 n. 350. Inoltre le opere oggetto del contratto sono state ultimate in data 20.07.04 e collaudate staticamente in data 14.01.05 e in data 15.06.05 .Tuttavia non avendo l'appaltatore "dato pieno adempimento alle prescrizioni capitolari e regolamentari necessarie per l'accettazione definitiva degli impianti facenti parte dell'opera e inoltre risulta ancora in corso l'istruttoria di parere tecnico relativo ad alcuni nuovi prezzi riguardanti le numerose modifiche in corso d'opera richieste dall'amministrazione comunale di xxxx....non è stato possibile emettere lo stato finale dei lavori.
Ai fini dell'utilizzo provvisorio delle opere nelle more della collaudazione tecnico-amministrativa, le opere appaltate sono state oggetto di riconsegna anticipata, frazionata nelle date 20.02.04, 23.02.05 e 29.97.05 e pertanto le aree e le relative pertinenze, di conseguenza reimmesse nell'uso pubblico. L'impresa, a seguito dell'ultimazione e prima della predetta ricognizione provvisoria, ha provveduto allo smobilizzo del cantiere".
Viene inoltre rappresentato che a seguito della mareggiata denunciata tempestivamente dall'appaltatore in contraddittorio con la direzione dei lavori, in data 14.04.06 la direzione dei lavori, l'appaltatore, l'ingegnere capo e il collaudatore statico hanno redatto perizia di riparazione dei danni. Nella nota della D.L. viene altresì precisato che "l'impossibilità tecnica di un mero rifacimento di parti di opere già realizzate, comporta quasi interamente l'esecuzione di lavori di consolidamento e di messa in sicurezza non previsti nel contratto principale".
Alla luce di quanto suesposto viene chiesto quindi:
1. se i lavori necessari per la riparazione di cui alla perizia danni del 14.04.06 siano da ritenersi connessi al rapporto contrattuale vigente;
2. in caso affermativo se i prezzi delle lavorazioni previste nella perizia vadano
a) riferiti ai prezzi patti e condizioni del rapporto contrattuale principale
b) se in relazione alla specificità del caso in esame (tempo intercorso dall'offerta, danno occorso dopo la collaudazione statica, smobilizzo del cantiere e la riconsegna anticipata delle opere, opportunità di garantire l'unicità della responsabilità esecutiva delle opere) siano da calcolare al valore attuale;
ed inoltre:
a) se detti prezzi vadano assoggettati ad un ribasso unico convenzionale calcolato in base al rapporto fra l'importo dell'offerta e quello a base d'appalto;
ovvero:
b) trattandosi di appalto ad offerta prezzi siano da assoggettare a ribassi da concordare per ciascun prezzo, adoperando, ove esistente, il ribasso calcolato per lavorazioni analoghe contrattuali:


2. Considerata l'estrema urgenza della questione, rappresentata per le vie brevi, l'Ufficio Scrivente ritiene di dover immediatamente fornire l'avviso richiesto, riservandosi un ulteriore eventuale approfondimento che si rendesse necessario dall'esame degli allegati richiesti con nota prot. n. 14726 dell'11 settembre 2006.
Ai fini della soluzione dei quesiti posti si osserva quanto segue.
L'ultimazione dell'opera costituisce un momento di particolare importanza nello svolgimento dell'appalto di opere pubbliche e ciò sia per gli adempimenti che da parte dell'amministrazione debbono seguire sia per gli effetti che essa determina per la posizione dell'appaltatore. E' necessario perciò formalmente accertare non solo che l'ultimazione dell'opera è avvenuta ma anche la data in cui è avvenuta.
Mediante la constatazione dell'ultimazione dell'opera viene dalle parti dichiarato concluso il ciclo esecutivo della stessa non restando altro che procedere all'accertamento dell'esattezza dell'adempimento. Dopo l'ultimazione dell'opera l'amministrazione, ad esempio, non può esercitare alcuni diritti potestativi che le competono durante l'esecuzione come quello di ordinare variazioni ed aggiunte. Se l'amministrazione intendesse fare eseguire variazioni ed aggiunte dopo l'ultimazione, né l'appaltatore sarebbe obbligato ad eseguirle, né ove eseguite, esse potrebbero considerarsi come lavori contrattuali e quindi compensabili con i prezzi di contratto. ( Cfr. Cianflone Giovannini, in "L'appalto di opere Pubbliche", Giuffrè, 1999, p. 417 e ss).
Anche la giurisprudenza ha rilevato che "l'opera deve intendersi completata materialmente anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 1669 cod. civ., nella data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 62 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (il quale prevede che "compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio con l'appaltatore, redigerà, senza ritardo, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare"), anche nel caso in cui, nonostante il rilascio del menzionato certificato, l'appaltatore abbia, successivamente, effettuato le prestazioni occorrenti per ovviare i vizi ed i difetti che il committente abbia riscontrato in sede di verifica o di collaudo e dei quali abbia preteso l'eliminazione". (Cass., sez I, 6 marzo 1995, n. 2571)
Con la constatazione dell'avvenuta ultimazione delle opere sorge a carico dell'appaltatore, l'obbligo della custodia e della manutenzione dell'opera fino al collaudo.
Nel caso in esame, come si desume dalla relazione della D.L prot. n. 89 del 25 luglio 2006, le opere sono state ultimate e sottoposte a collaudo statico, e, successivamente, sono state oggetto di riconsegna anticipata all'amministrazione, nonché reimmesse all'uso pubblico ( in data antecedente al verificarsi della mareggiata). Quindi sembra evidente che all'appaltatore residui solo un obbligo, peraltro limitato, della manutenzione ma non quello della custodia. La dottrina ha avuto modo di precisare, infatti, che anche l'obbligo di manutenzione è sottoposto ad alcune limitazioni. In particolare esso non potrà ricomprendere quelle attività manutentive anche ordinarie che dovessero essere determinate proprio dall'utilizzo dell'opera, ma resteranno a suo carico solo quelle indipendenti da tale uso, necessarie appunto per il corretto espletamento del collaudo, adempimento che comunque dovrà intervenire entro i termini di legge. ( Cfr a tale riguardo Falsone " la nuova disciplina degli appalti pubblici di lavori forniture e servizi in Sicilia" Quattrosoli, 2005, p. 2003 e ss).
Ora, viene rappresentato che nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo tecnico-amministrativo (non ancora effettuato) si è verificata una forte mareggiata, classificata, in accordo tra le parti, come causa di forza maggiore.
Alla luce delle considerazioni effettuate, quindi, permanendo in capo all'appaltatore solo l'obbligo di manutenzione (con i limiti suindicati), non sembra dubbio che l'evento di forza maggiore che sia occorso nel frangente temporale successivo all'ultimazione dei lavori, determini la necessità di predisporre nuovi ed ulteriori lavori che sfuggono alle pattuizioni che hanno sovrinteso il contratto concluso tra le parti. Come già detto, infatti, la stazione appaltante non potrà chiedere l'esecuzione dei lavori necessari tramite perizia di variante poiché questa è sottoposta oltre al limite cronologico imposto dalla pendenza dell'esecuzione dei lavori, anche a stringenti limiti sia quantitativi che qualitativi.
Conseguentemente , non sussistendo nella fattispecie che ci riguarda, i requisiti anzidetti, dovrà procedersi ad un nuovo affidamento che determinerà le nuove e diverse condizioni contrattuali.
A tale proposito giova ricordare che l'art. 24 l. 109/94 nel testo coordinato con le norme regionali, al comma 1 lettera b prevede che per lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.
In tale caso, stabilisce il comma 5 della stessa norma, l'affidamento avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
           


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale