Pos. I Prot. 14590/218.2006.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Incarichi dirigenziali generali.- Termine per lo spoil system.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 5839/C-1/2 del 6 settembre 2006)

S E D E

1.- Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dello scrivente, rappresentando l'urgenza dell'acquisizione della relativa consulenza, in ordine alla corretta individuazione del termine finale a provvedere - ex art. 9, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 - alla conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione

2.- L'art. 9 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", nel prescrivere le "Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali", al comma 3, secondo periodo, sancisce che "Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza."
Al fine di risolvere la puntuale questione proposta all'attenzione dello scrivente occorre inquadrare la disposizione riportata, recante il termine di cui occorre accertare la decorrenza, nel sistema delineato, in un disegno organico di riforma ed in attuazione al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, dalla richiamata legge regionale.
La disposta distinzione fra attività di indirizzo, riservata agli Organi di governo, ed attività gestionale, ascritta alla dirigenza, ha imposto la previsione di modalità idonee a garantire un nesso tra le due funzioni, atteso che comunque l'organo politico - ferma restando l'autonomia gestionale dei dirigenti - risponde dell'andamento complessivo dell'amministrazione.
In ragione di tale necessità, il quarto comma dell'art. 9 della l.r. 10 del 2000, dispone che al conferimento degli incarichi dirigenziali generali si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Imputando dunque la scelta dei vertici burocratici dell'Amministrazione agli Organi politici, e rendendola sostanzialmente fiduciaria, attesa la ampia discrezionalità rimessa a tal proposito agli Organi di governo - pur tenuti a compiere il vaglio all'interno di una cerchia definita, e vincolati a valutare le attitudini e le competenze dei singoli e la natura dell'incarico da attribuire - si è evidentemente creato, quale naturale contrappeso alla sancita separazione di funzioni, quel collegamento che consente di garantire il perseguimento e l'attuazione di un programma di governo nell'osservanza degli indirizzi allo scopo fissati.
Corollario di tale sistema appare, qualora i tempi degli incarichi dirigenziali di vertice eccedano la durata in carica degli Organi politici che hanno proceduto al conferimento, l'attribuzione agli Organi di indirizzo subentranti di una potestà di verifica delle preposizioni operate; ciò al palese fine di mantenere quel nesso che connota la relazione interorganica tra soggetti cui sono ascritte funzioni differenti.

Premessa tale breve ricostruzione delle ragioni che appaiono suffragare il sistema di spoil system sancito dalla disposizione regionale in commento, si osserva che il termine per provvedere risulta dalla stessa norma fissato nel lasso temporale di"novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale".
L'espressione utilizzata ("elezione del Presidente e della Giunta") era evidentemente correlata al sistema di governo regionale previsto dall'art. 9 dello Statuto della Regione siciliana in vigore al momento della entrata in vigore della l.r. 10 del 2000.
Come è noto, in forza di detta normativa, il Presidente regionale e gli Assessori venivano eletti dall'Assemblea regionale siciliana, mentre a seguito delle modifiche apportate allo Statuto dall'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'Assemblea regionale, a nominare (e revocare) gli Assessori.
Non sussiste più quindi una elezione della Giunta, poiché l'Organo collegiale di governo viene a costituirsi nel momento in cui è formalizzata, con apposito atto presidenziale, la nomina degli Assessori.
Il riferimento operato dalla disposizione in commento va quindi, a seguito dell'innovazione introdotta nel sistema di governo regionale, riferito al momento in cui, con la nomina degli Assessori, viene compiutamente costituito il Governo della Regione nei suoi elementi individuali e nell'Organo collegiale che ne include tutti i componenti.
Un'ulteriore ragione sistematica induce a rendere un'interpretazione secondo cui il momento da cui decorre il termine di legge in questione non può che identificarsi in quello in cui l'indicato Organo collegiale viene in effetti ad esistenza.
Ed invero, atteso che il sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali generali presuppone una delibera della Giunta regionale - alla quale peraltro, nel rispetto del principio costituzionale di buona amministrazione, occorre garantire il necessario spatium deliberandi - appare coerente con l'impianto normativo e pienamente corrispondente al procedimento prefigurato, individuare il termine iniziale nel momento in cui l'intero Governo regionale viene a sussistere.
Si osserva infine che il termine sancito dalla disposizione in commento appare unitario, riguardando indistintamente i considerati incarichi dirigenziali generali, a prescindere dalla riferibilità dei medesimi ai rami di amministrazione sottoposti alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
Tale mancata distinzione letterale - che comporta dunque la sussistenza di un unico termine a provvedere per tutti gli incarichi indiscriminatamente contemplati - trova la sua ratio nella necessità di consentire, in una visione d'insieme dell'organizzazione amministrativa della Regione, un intervento globale e organico, teoricamente esteso a tutti i rami dell'amministrazione regionale.

Nei termini l'avviso dello scrivente, sostanzialmente coincidente con l'orientamento espresso da codesta Segreteria generale.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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