Pos.   3 Prot. N. 16364 - 219.06.11 



Oggetto: COMUNICAZIONI - competenze della Regione siciliana a seguito della modificazione dell'art. 117 Cost. operata dalla legge costituzionale n. 3/2001.




Allegati n........................


ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE . COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
. DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
  PALERMO  






1 - Con nota 4 settembre 2006, n. 096 codesto Dipartimento rileva come a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, l'art. 117 cost. abbia attribuito alle regioni una nuova competenza concorrente in materia di "ordinamento della comunicazione" e che, conseguentemente, parrebbe superato il limite imposto dall'art. 7 del DPR n. 1153/1953 (recante norme di attuazione dello Statuto in materia di comunicazioni e trasporti) che escludeva espressamente, dalle funzioni trasferite, quelle relative ai servizi postali e di telecomunicazioni.
Nella considerazione che il mutato quadro normativo comporti l'assunzione della Regione siciliana, nell'ambito del proprio territorio, di un proprio ruolo " in quanto il contesto di privatizzazione che si è venuto a creare in sede nazionale costituisce la premessa logica perché un Ente Politico di vaste dimensioni qual è, appunto, questa Regione non rimanga escluso dalle scelte operative che effettuerà il Governo nazionale" si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio su tali considerazioni e su "quale possibile ambito orientare la richiesta di attribuzioni alla Regione nel settore in questione al fine di adottare, se del caso, tutti quei provvedimenti urgenti e necessari che possano essere eventualmente proposti".

2 . Si premette che l'art. 17, tett. a) dello Statuto attribuisce alla Regione siciliana una competenza concorrente in materia di "comunicazioni e trasporti" . La mancata adozione di norme di attuazione specifiche in materia di "comunicazioni" non rende di per sé agevole attribuire pacificamente al termine un significato che vada oltre quello di vie di comunicazione destinate al trasporto di persone e merci (strade, ferrovie, linee aere e marittime) e possa estendersi alla comunicazione in senso più ampio, comprendente anche quella verbale effettuabile attraverso sistemi elettronici (radio, televisione, telefonia, internet e larga banda); l'evoluzione di tali sistemi e i più recenti sviluppi legislativi devono però far propendere per tale interpretazione. L'art. 117, comma 3, Cost. ha infatti comportato l'estensione anche alle altre regioni di una competenza concorrente in materia di "ordinamento della comunicazione" che riferibile al settore delle comunicazioni elettroniche ( telecomunicazioni e radiotelevisione) con esclusione, però, di altri mezzi quali la stampa, l'editoria, le poste ( sulle ragioni di tale interpretazione si confronti ampiamente l'articolo "L'ordinamento della comunicazione" di Alessandro Pace, rinvenibile su internet al sito www.associazionedeicostituzionalisti.it o sulla rivista "Diritto pubblico" ed . Il Mulino, n. 3/2004) può pertanto ritenersi almeno analoga a quella già attribuita dallo Statuto siciliano. Non sembra, quindi, che la competenza ella Regione Siciliana sia sostanzialmente diversa da quella di recente devoluta alle altre Regioni.
In Sicilia, giova ricordare, il legislatore regionale aveva già esercitato alcune attribuzioni in materia con l.r. 12-1-1993, n. 12, per dettare norme di disciplina e funzionamento del Comitato regionale per il servizio televisivo, in relazione ai poteri attribuitigli dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 (organo che l'art. 101 della l.r. 26-3-2002, n. 2 ha sostituito col Comitato regionale comunicazioni ampliandone competenze e funzioni) e con l'art. 103 della l.r. 28-12-2004, n. 17 (ancorchè non ve ne fosse la necessità) ha espressamente recepito nel proprio territorio il decreto legislativo 1-8-2003, n. 259 recante il "codice delle comunicazioni elettroniche". Ancorchè non sia stato fatto altrettanto per il D.Lgs. 31-7-2005 n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, non può comunque porsi in dubbio che lo stesso trovi pure applicazione in Sicilia.
Sia l'art. 5 del decreto lgs. n. 259/2003 che l'art. 12 del n. 177/2005 elencano le attribuzioni in materia delle regioni e degli enti locali.
Le stesse norme indicano anche che tali competenze vanno esercitate nell'ambito dei principi fondamentali desumibili dalle citate disposizioni e nel rispetto del principio di leale collaborazione fra tutti gli enti interessati, in base a concordate linee generali di sviluppo della comunicazione sia sul piano dell'eventuale normazione integrativa che della concreta attività amministrativa (cfr.lett. b) dell'art. 12 del D.Lgs. 31-7-2005 n. 177) prevedendo l' attribuzione agli uffici regionali di funzioni che, ai sensi delle disposizioni dello Statuto, dovranno realizzarsi per il mezzo di apposite norme d'attuazione.
Considerata la novità e complessità della materia si resta ovviamente a disposizione per l'esame delle questioni che potranno concretamente presentarsi nell'ambito di un futuro processo di adeguamento normativo.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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