Pos.1   Prot. N. 221.11.2006 



Oggetto: ENERGIE - IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI - MODIFICHE NON AUTORIZZATE - SANZIONI.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
PALERMO



1. Con nota 8 settembre 2006, n. 4980, il Dipartimento in indirizzo chiede l'avviso dello scrivente sulla fattispecie di seguito riassunta.
Nel corso dell'istruttoria per il rinnovo di una concessione per un impianto di distribuzione carburanti sono state rilevate modifiche all'impianto, apportate dalla società concessionaria, senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione.
La modifica ha riguardato un serbatoio - che è stato sconnesso dagli altri due cui era collegato - per essere adibito all'erogazione di un diverso tipo di benzina, benzina plus.
Il Dipartimento ravvisa essersi così posta in essere una variazione dell'assetto funzionale dell'impianto ai sensi del decreto dell'Assessore regionale all'industria 12 giugno 2003, n. 45 (Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia) e, in particolare, una "variazione dell'assetto e della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione fra serbatoi ed erogatori" di cui all'art. 5, punto 6) del decreto.
L'Amministrazione richiedente ritiene tuttavia che le fattispecie da assoggettare ope legis a decadenza siano, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97 (Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti), quelle relative alla disattivazione e rimozione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, mentre nelle altre ipotesi, per espressa previsione del primo comma del medesimo articolo 14, sia possibile applicare la previsione contenuta all'art. 18, comma terzo, del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione) che consente all'amministrazione competente di valutare se l'inadempienza sia talmente grave da comportare la decadenza.
Oltre a ciò, l'Amministrazione riscontra difficoltà interpretative tra la normativa nazionale e quella regionale nella materia di che trattasi. In particolare tra la previsione contenuta all'art. 15 della l.r. 97/1982 - che fa salve, in quanto compatibili con la legge regionale, le disposizioni contenute nel D.P.R. 1269/1971 - e quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 1269/1971 che al secondo comma recita: "La violazione delle disposizioni di cui alle lettere .........g) del precedente comma (n.d.r. secondo cui il decreto di concessione deve contenere il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata) comporta la decadenza dalla concessione. Negli altri casi si applica la disposizione del terzo comma del successivo art. 18".
Il Dipartimento richiedente conclude ritenendo che l'art. 10 del D.P.R. 1269/1971 sia incompatibile con la previsione contenuta all'art. 14 della l.r. 97/1982, anche alla luce delle considerazioni svolte, su problematica simile a quella oggetto della presente trattazione, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina che, con nota 26 gennaio 1995, n. 1358, ha ritenuto sussistere la discrezionalità dell'amministrazione nel valutare l'eventuale decadenza dalla concessione a causa della modifica apportata all'impianto.

2. Si ritiene preliminarmente di dover esaminare la valenza del termine "impianto" di distribuzione carburanti. A tal proposito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza 27 febbraio 1991, n. 40, ha rilevato che dal contesto normativo della l.r. 97/1982 il termine impianto "va inteso nel senso comune e corrente della parola, vale a dire come complesso unitario di commercializzazione dei carburanti stradali, che può essere costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica con relativi servizi e che è comunque caratterizzato dalla omogeneità e contestualità della struttura e della collocazione. Del resto siffatta interpretazione è proprio quella normativamente accolta nella legge in considerazione se si pensa che l'art. 3 della stessa, nel definire la c.d. <> adopera proprio i concetti esposti............Pare dunque evidente come la legge, nel prendere in considerazione la rete di distributori di carburanti .........abbia inteso riferirsi agli impianti definiti come struttura unitaria e non già alle singole colonnine erogatrici che li compongono".
A tal proposito, pare allo scrivente che la modifica ravvisata dall'Amministrazione richiedente (art. 5, comma 6, Dec. Ass. 45/2003), non sia una modifica sostanziale o strutturale, bensì una variazione nella sistemazione funzionale degli organi di erogazione che non "modificano" l'impianto nella sua unitarietà, nè sostituiscono prodotti esitati con altri non autorizzati.
Le variazioni, seppur soggette comunque a nulla-osta preventivo, non contribuiscono a modificare sostanzialmente la struttura che costituisce l'impianto, come avviene, invece, per le fattispecie indicate, allo stesso art. 5, come "potenziamento dell'impianto" quelle, sì, vere e proprie "modifiche" dell'impianto rispetto alla sua (precedente) unitarietà di strutture e di prodotti.
Discende da quanto sopra detto che, non ravvisandosi nella "variazione" apportata dalla società concessionaria una vera e propria "modifica" dell'impianto, nel senso sopra evidenziato, la fattispecie non è riconducibile alla previsione di cui al punto g) dell'art. 10 del D.P.R. 1269/1971 e non è soggetta alla decadenza ope legis per essa prevista al secondo comma della stessa norma.
Quanto finora detto, unitamente alle considerazioni, che si condividono, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato comporta che codesta Amministrazione può discrezionalmente considerare quale sia l'interesse pubblico da perseguire nella fattispecie sottoposta, valutando ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. 1269/1971, espressamente richiamato dall'art. 14 della l.r. 97/1982, se l'inadempienza della società concessionaria sia di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione al punto da richiedere la decadenza dalla concessione.
Si evidenzia comunque che, qualora codesta competente Amministrazione ritenesse non necessaria la sanzione della decadenza, ugualmente la variazione apportata dal concessionario va sottoposta ai pareri e alle verifiche di competenza degli organi tecnici indicati all'allegato A dell'art. 5 del decreto assessoriale 45/2003, valutando altresì se sia il caso, in attesa del positivo esito dei pareri e delle verifiche, di richiedere al concessionario di sospendere la funzionalità delle variazioni apportate.
Si rileva conclusivamente, con riferimento alla difficoltà di conciliare la previsione dell'art. 14 della l.r. 97/1982 - che espressamente richiama l'applicazione dell'art. 18 del D.P.R.1269/1971 - e del successivo art. 15 che fa salve le disposizioni nazionali nella stesso articolo indicate che, le norme nazionali, sono applicabili in quanto compatibili con la l.r. 97/1982. Ciò comporta che la previsione contenuta al secondo comma, primo periodo, dell'art. 10 del D.P.R. 1269/1971 non è applicabile nella Regione siciliana, giacchè in virtù del richiamo espresso dell'art. 18 del D.P.R. 1269/1971 - contenuto all'art. 14 della l.r. 97/1982 - devono ritenersi non compatibili quelle norme - ed è il caso del secondo comma, primo periodo, dell'art. 10 del D.P.R. 1269/1971 - che, diversamente disponendo, si pongono in contrasto con altre differenti previsioni della l.r. 97/1982.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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