Pos. 3   Prot. N. 14988 - 223/06.11 



Oggetto: Impiego pubblico- Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori. Trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.



Allegati n........................



ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
UFFICIO DI GABINETTO    

PALERMO

1. Con nota 11 settembre 2006, n. 1712/Gab. Codesto Assessorato espone che la Ragioneria centrale non ha proceduto alla registrazione del decreto di approvazione del contratto del Segretario particolare dell'On.le Assessore formulando rilievi in ordine alla misura del trattamento economico accessorio
(indennità di posizione) che, "sulla base di una compiuta valutazione della complessità e delicatezza della funzione attribuita, è stato fissato nel massimo previsto dall'art. 5, lett. a) della deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 18 dicembre 2000".
Si osserva che l'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 10/2000 ha previsto, a supporto dell'attività propria degli organi politici, l'istituzione di "uffici" posti alle esclusive dipendenze del Presidente e degli Assessori in luogo del solo "ufficio di gabinetto" di cui all'art. 49 della l.r. n. 45/1981. Il Regolamento di attuazione di tale disposizione (D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8) ha pertanto previsto, all'art. 2, tre "uffici di diretta collaborazione":
- Ufficio di gabinetto, di cui la Segreteria tecnica costituisce articolazione interna;
- Segreteria particolare;
- Servizio di controllo interno strategico.
Il relativo trattamento economico fondamentale è legato a quanto previsto dalla contrattazione collettiva mentre quello accessorio va individuato in relazione alle responsabilità e funzioni attribuite all'interno dei parametri individuati con propri provvedimenti dalla Giunta di governo.
Quest'ultima con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 369, in considerazione della mancata previsione di specifiche norme della contrattazione collettiva, ha previsto che per le preposizioni agli Uffici di diretta collaborazione la graduazione della retribuzione (accessoria) da parte del vertice politico è operata ai sensi dell'art. 5, lett. a) della deliberazione della stessa Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 326. Ad avviso di codesta Amministrazione le su indicate disposizioni renderebbero ben chiara l'individuazione di funzioni di preposizione per ciascuno dei tre uffici di diretta collaborazione dell'organo politico e di una funzione di "coordinamento e responsabilità" riferibile, invece, al responsabile della Segreteria tecnica (articolazione dell'Ufficio di gabinetto). Per tali ragioni appare "fuorviante" il rilievo della Ragioneria che ha ritenuto ostativa all'approvazione del decreto in argomento l'art. 40 del D.P.Reg. n. 10/2001 che trova applicazione in altre fattispecie, rispetto all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e che, in ogni caso, è stato superato, per quel che qui concerne, dalla citata delibera di Giunta n. 369/2001 (esternata col D.P. 6-11-2001, n. 4484).
In merito alla correttezza o meno di tale questione viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio.

2. Sembra opportuno premettere il contenuto dell'art. 40 del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza approvato col D.P. n. 10/2001 che, con riguardo alla "retribuzione di posizione a dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali" prevede che "L'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il presente contratto determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne e che sono così articolati in tre fasce:
- 15.000.000 / 22.500.000;
- 22.500.000 / 45.000.000;
- 45.000.000 / 60.000.000.
2. In ciascun ramo di Amministrazione l'individuazione e la graduazione della retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei precedenti parametri retributivi.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito delle risorse disponibili entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minino di L. 15.000.000, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 36, comma 2, lettera c) del presente contratto collettivo regionale di lavoro, a un massimo di L. 60.000.000.
Poiché nulla di particolare era stato previsto per i dirigenti addetti agli "uffici di diretta collaborazione" del Presidente e degli Assessori veniva adottata la deliberazione della Giunta n. 369 del 2001 per regolare l'argomento. Invero la Corte dei conti, con deliberazione n. 4/2003 del 7 maggio 2003, aveva osservato che la Giunta regionale non avrebbe potuto intervenire in materia al di fuori della contrattazione collettiva ma tale rilievo può ritenersi superato atteso che in sede di Accordo recepito col D.P. 24 luglio 2003 le organizzazioni sindacali hanno preso espressamente atto del contenuto della deliberazione della Giunta n. 369/2001, adottata in attuazione dell'accordo contrattuale concernente la retribuzione accessoria per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione, che a sua volta richiama la delibera n. 326/2000.
Passando all'altra questione, si condivide l'avviso manifestato nella richiesta di parere circa la previsione normativa di piu' "uffici di diretta collaborazione" col vertice politico e, correlativamente, di un dirigente "preposto" a ciascuno di essi. In tale situazione, resta salvo il potere del vertice politico di graduare l'indennità di posizione entro gli importi minimo e massimo previsti dalla su richiamata delibera di Giunta in relazione, ad esempio, alla complessiva composizione di ciascun ufficio o al ruolo di coordinamento del capo di gabinetto rispetto alle attività di tutti gli uffici di diretta collaborazione ma non può neppure escludersi, almeno in linea di principio, l'attribuzione di un egual trattamento accessorio per ciascuno dei dirigenti "preposti".

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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