|
1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente di rendere parere sulla questione in oggetto indicata. |
|
A seguito di un'analitica esposizione delle disposizioni succedutesi in materia rileva che per l'addietro l'originaria previsione dello svolgimento dei concorsi per soli titoli è stata prorogata all'interno delle norme in materia di lavori socialmente utili ed in uno alle riserve stabilite in favore dei destinatari di tale regime. |
|
Oggi invece vigono due diverse norme di proroga: da un lato l'art.45 della l.r.15 del 2004 ,che differisce al 31 dicembre 2006 sia il termine per l'espletamento obbligatorio dei concorsi per titoli che quello per l'operatività della riserva a favore di quanti abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'altro l'art.5 l.r.16 del 2006 che sposta al 31 dicembre 2007 i termini previsti per riserve,priorità, precedenze e preferenze in favore dei destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. |
|
Nel silenzio dell'ultima disposizione al riguardo codesto Dipartimento chiede di conoscere se tutti i concorsi per l'accesso agli impieghi continuino sino al 31 dicembre 2007 ad andare espletati per soli titoli dagli enti ed amministrazioni che in atto vi sono tenuti e ciò anche se l'ente abbia già provveduto in precedenza alla copertura delle quote di riserva o debba reclutare soggetti non rientranti nel regime dei lavoratori socialmente utili. |
|
L'esame dei suddetti commiaiuta a fugare i dubbi prospettati da codesto Dipartimento. Come peraltro rilevato già nella richiesta di parere, la norma che indica quali termini vengono prorogati (cioè quelli previsti per le riserve, priorità, ecc.) non menziona i concorsi per titoli. Pertanto in base al noto principio ermeneutico ubi lex voluit dixit ubi lex noluit tacuit, la cui applicazione nel caso che ci occupa trova conferma nella diversa formulazione delle precedenti norme che hanno espressamente sancito la proroga, si ritiene che all'obbligo di coprire i posti messi a concorso mediante concorsi pubblici per soli titoli le amministrazioni, gli enti e le aziende, escluse quelle sanitarie ed ospedaliere, di cui all'art.1 della l.r.12 del 1991, siano tenute solo fino al 31 dicembre 2006. |
|
Giova infine evidenziare che la conclusione del periodo di obbligatorio svolgimento dei concorsi per soli titoli, modalità individuata a partire dal 1993 per garantire l'effettiva applicazione della riserva di posti prevista in favore dei soggetti già destinatari dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non osti all'applicazione fino alla successiva data del 31 dicembre 2007 delle riserve in favore dei destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Il più volte menzionato art 5, nei commi 3 e segg. ha infatti introdotto un nuovo sistema attraverso il quale alla copertura dei posti riservati a tale particolare categoria di cittadini gli enti pervengono "ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni" |
|
Il nuovo meccanismo permettendo l'effettiva operatività della particolare riserva di posti a prescindere dal sistema di reclutamento utilizzato per i soggetti che non ne sono destinatari rende inutile il legame in precedenza instaurato tra la riserva ed il concorso per titoli e conferma quindi per quanto attiene ai concorsi per titoli la volontà del legislatore quale si desume dal dato letterale come sopra illustrato. |
|
La soluzione individuata per la problematica generale assorbe l'esame dei successivi specifici quesiti. |