Pos.3   Prot. N. / 233. 06. 11 



Oggetto: Lavoro. Contributi per le assunzioni ex art. 10 l.r. n. 85/95. Regime di aiuti. Erogazione in "de minimis".




Allegati n...........................

Assessorato regionale Lavoro,
Previdenza sociale, Formazione
professionale ed Emigrazione
Agenzia regionale per l'impiego e
la formazione professionale
Servizio II

PALERMO



1 . Con la nota cui si risponde codesta Agenzia rappresenta la seguente vicenda.
L'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 prevede, in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 1998, soggetti già utilizzati in progetti di utilità collettiva, un contributo pari al 60% della retribuzione lorda per il primo anno, al 55% per il secondo anno e al 50 % per il terzo anno. Tale regime, notificato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato, è stato autorizzato con decisione della Commissione Europea SG (97) D/2087 del 18 marzo 1997.
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 dispongono la proroga al 31 dicembre 2001 e il rifinanziamento del premio di assunzione previsto dal citato articolo 10. Anche questo regime di aiuto è stato notificato alla Commissione Europea con lettera del 19 gennaio 2000 e iscritto nel registro degli aiuti con il numero NN 14/2000. La Commissione Europea con lettere del 7 aprile 2000 e del 4 maggio 2001 ha richiesto complementi di informazione, forniti da codesta Agenzia rispettivamente con note del 15 settembre 2000 e del 18 luglio 2002. Il relativo procedimento di controllo risulta tuttavia ancora pendente dinanzi alla Commissione.
Con determinazione assessoriale, apposta in calce alla nota n. 4146 del 12 ottobre 2001, è stata disposta, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea del regime di aiuti in esame, l'applicazione dello stesso ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001/CE relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
Conseguentemente con D.A. n. 1414 del 26 novembre 2001 è stata impegnata in favore della xxxxxx. con sede in yyyyy, la somma di lire 803.455.570, quale contributo per l'inserimento lavorativo di 16 lavoratori assunti il 1° febbraio 2001, ed è stata disposta la liquidazione, a titolo di "de minimis", del premio di assunzione di lire 193.627.000 (euro 100.000) relativo al periodo febbraio-ottobre 2001.
Ciò posto codesta Agenzia, avendo ricevuto da parte della predetta cooperativa la richiesta di "un ulteriore finanziamento di euro 100.000 secondo la regola del de minimis", chiede a questo Ufficio di esprimere il proprio parere in ordine alla possibilità di procedere alla erogazione di una seconda tranche di contributo a titolo di "de minimis", essendo trascorso un triennio dalla precedente erogazione.

2 . In via preliminare occorre delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 10 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85 prevede l'erogazione di un contributo ad imprese e società, enti privati, esercenti arti e professioni per l'assunzione, entro il 31 dicembre 1998 e con contratto a tempo indeterminato, di "articolisti", ossia di soggetti disoccupati che abbiano partecipato, per periodi non inferiori a 180 giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Il contributo, da erogare per un triennio dalla data di assunzione, ha carattere decrescente, essendo pari al 60% della retribuzione lorda per il primo anno, al 55% per il secondo anno, al 50% per il terzo anno.
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 prevedono rispettivamente la proroga al 31 dicembre 2001 del termine di cui al citato art. 10 e il rifinanziamento del premio di assunzione dallo stesso previsto.
Come chiarito da codesta Agenzia con nota n. 6152 del 15 settembre 2000, indirizzata alla DG Concorrenza della Commissione Europea, l'esigenza di una proroga del regime di aiuti previsto dal citato art. 10 è da ricondurre al fatto che le procedure attuative dello stesso regime sono state emanate con Circolare assessoriale 2 aprile 1998, n. 307, dopo l'acquisizione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 18 marzo 1997 e, pertanto, "dopo più di due anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del regime ed a pochi mesi dalla scadenza del termine del 31 dicembre 1998, entro cui dovevano essere effettuate le assunzioni".
Quanto al rifinanziamento del regime in esame, codesta Agenzia, nella nota sopra citata, lo ricollegava all'esigenza di ottenere uno snellimento della platea degli articolisti, successivamente utilizzati nei progetti dei lavori socialmente utili, "che, come è noto, costituiscono buona parte del precariato dell'isola".
Sicuramente anche sulla scorta di queste considerazioni codesto Assessorato ha ritenuto, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea della proroga e del rifinanziamento del regime di aiuti in esame, di applicare lo stesso secondo la regola del "de minimis", ossia ai sensi del Regolamento 69/2001/CE, sul quale, a questo punto, conviene brevemente soffermarci.

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Il Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 concerne l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
Come è noto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE : "Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Ai sensi del successivo articolo 88, paragrafo 3 : "Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti".
L' art. 2 del citato Regolamento 69/2001/CE, rubricato Aiuti de minimis, dispone per contro che : "Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 " (paragrafo 1) e che : "L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di tre anni ... " (paragrafo 2).
Il successivo art. 3, Cumulo e controllo, precisa poi che :"Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad una impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 " (paragrafo 1).
Con il Regolamento in esame la Commissione ha pertanto fissato una soglia al di sotto della quale l'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE può considerarsi inapplicabile in quanto le erogazioni non eccedenti quella soglia concesse in favore di uno stesso beneficiario nell'arco di un triennio non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Analogamente può considerarsi inapplicabile l'art. 88, paragrafo 3, del trattato : conseguentemente le autorità pubbliche nazionali sono sollevate dall'obbligo di notificare tali erogazioni e la Commissione dall'onere di valutarle.

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Nella fattispecie in esame codesta Agenzia, al fine di accelerare le procedure di erogazione del premio di assunzione - strumento di politica attiva del lavoro, finalizzato alla creazione di nuove opportunità occupazionali - ha ritenuto, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione della proroga e del rifinanziamento dello stesso, di applicarlo secondo la regola del "de minimis" e oggi, essendo trascorso un triennio dalla liquidazione della prima tranche di contributo, chiede se sia possibile procedere all'erogazione di una seconda tranche di ulteriori 100.000 euro sempre a titolo di "de minimis".
Non sembra invero allo Scrivente di potere escludere l'erogazione di una seconda tranche di contributo a titolo di "de minimis" e ciò sia in considerazione della natura di "non aiuto" che va riconosciuta ai cd. aiuti di importanza minore ( cfr. Osservazioni dello Stato italiano relative alla seconda bozza del progetto di revisione del Regolamento 69/2001/CE) sia in considerazione del tenore letterale delle norme sopra richiamate e, in particolare, del citato articolo 3 del Regolamento in esame,
Al riguardo infatti il legislatore comunitario si limita a prevedere per la pubblica autorità che concede un nuovo aiuto "de minimis" l'obbligo di accertare che questo non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di 100.000 euro.
Giova a questo punto ricordare che, come precisato dalla Commissione nel quinto considerando del Regolamento in esame, "il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato".
Sembra pertanto allo Scrivente che codesta Agenzia possa dare seguito alla richiesta di ulteriori 100.000 euro a titolo di "de minimis" avanzata dalla società Penelope, previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 10 della l.r. n. 85/95 e comunque nel rispetto della disciplina sul cumulo degli aiuti prevista dal citato art. 3 del Regolamento n. 69/2001. A tal fine basterebbe richiedere all'impresa beneficiaria una dichiarazione scritta attestante che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis dalla stessa percepiti nei tre anni precedenti ad un livello eccedente il massimale di 100.000 euro di cui all'art. 2, paragrafo 2.

Sembra altresì opportuno ricordare che la regola del "de minimis" lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria (cfr. quinto considerando, cit.).

Per completezza va infine segnalato che sulla G.U.U.E. C 137 del 10 giugno 2006 è stato pubblicato il Progetto di regolamento relativo agli aiuti di importanza minore, di modifica del Regolamento 69/2001/CE, con l'invito agli Stati membri a presentare osservazioni al riguardo.
Il 20 settembre scorso la Commissione, alla luce delle osservazioni formulate dagli Stati membri, ha adottato un nuovo progetto di modifica del Regolamento n. 69/2001, che sarà discusso il 16 novembre in sede di Comitato consultivo.
Nel nuovo progetto, che si applicherà dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la soglia per le erogazioni in "de minimis"! è stata innalzata a 200.000 euro lordi nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione infatti, come si evince dal secondo considerando del progetto, ha ritenuto opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal Regolamento n. 69/2001 anche per "tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante i periodi di validità" dello stesso regolamento.
IL predetto innalzamento del massimale da 100.000 a 200.000 euro, nel citato Progetto di revisione del Regolamento de minimis che dovrebbe essere adottato da un giorno all'altro e pubblicato entro la fine del 2006, sembra costituire un altro argomento a favore della possibilità di erogare una seconda tranche del premio di assunzione in oggetto, fermo restando il rispetto della disciplina del cumulo prevista dal regolamento in atto vigente.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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