POS. II Prot._______________/234.06.11

OGGETTO: Aziende sanitarie. Affidamento servizi di sanificazione. Lavoratori ausiliari specializzati.





ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE PRESIDENTE

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE

PALERMO



1. Con nota prot. n. 554 del 14 settembre 2006, pervenuta allo Scrivente il successivo 19 settembre, codesto Ufficio ha rappresentato quanto di seguito riassunto.

In correlazione all'ordine del giorno dell'Assemblea regionale siciliana n. 445 del 1999 ed alla conseguente deliberazione della Commissione regionale per l'impiego n. 327 del 6 agosto 1999, l'On.le Presidente della Regione, nella considerazione che le assunzioni dei lavoratori in oggetto mediante le selezioni pubbliche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non avevano esaurito il bacino dei lavoratori ausiliari specializzati (ex socio sanitari), con nota 5 luglio 2004, n. 320, onde assicurare a tali lavoratori una priorità per opportunità lavorative laddove le Aziende sanitarie affidino i servizi di pulizia degli ambienti e reparti ad imprese, disponeva che le Aziende sanitarie inserissero negli avvisi di gara e nei contratti per l'affidamento di tali servizi apposite clausole che obbligassero le imprese ad espletare il servizio con personale già provvisto della qualifica professionale di "Ausiliario specializzato", utilizzando prioritariamente i soggetti riguardati dalla deliberazione n. 327/1999 della Commissione regionale per l'impiego.

In conseguenza, codesto Assessorato, con nota prot. 1926 del 9 luglio 2004, diramava le opportune disposizioni alle Aziende sanitarie acchè provvedessero ad inserire negli avvisi di gara e nei contratti di affidamento esterno dei servizi ausiliari apposite clausole d'obbligo per le imprese aggiudicatarie.

Codesto Assessorato, evidenziando che nonostante tali previsioni è stato avviato al lavoro un numero esiguo di tali soggetti e che gli stessi hanno chiesto, da ultimo, l'emanazione di nuove direttive finalizzate all'introduzione nei bandi di gara aziendali di ulteriori clausole limitative per la scelta del personale da utilizzare nei servizi in questione, chiede allo Scrivente se possa intervenire legittimamente indicando ulteriori clausole da inserire nei predetti bandi e contratti.




2. Sulla questione sopraevidenziata si osserva quanto segue.

Un primo aspetto della questione concerne la possibilità che codesto Assessorato, nell'ambito delle sue competenze, possa direttamente curare aspetti relativi alla protezione di alcune categorie di lavoratori ai fini del loro avvio al lavoro.

Invero, codesto Assessorato, quale amministrazione deputata alla vigilanza sulle Aziende sanitarie, ha precedentemente impartito -con nota prot. 1926 del 9 luglio 2004- le predette direttive, ma coerentemente ed in attuazione alle determinazioni assunte dal Presidente della Regione, e anche a termini dell'art. 20 della l.r. 26 novembre 2000, n. 24, dalla Commissione regionale per l'impiego (deliberazione n. 327/1999) nonchè dall'Assemblea regionale (con l'ordine del giorno n. 455 del 1999).

Oggi, l'imposizione alle Aziende sanitarie dell'adozione per il futuro di clausole ulteriormente di favore nei confronti delle categorie di lavoratori in questione, potrebbe venir ritenuta illegittima per eccesso di potere, dal momento che non pertiene a codesto Assessorato curare aspetti correlati all'occupazione lavorativa.

Un altro aspetto riguarda, invece, la legittimità di clausole dei bandi di gara e dei contratti di affidamento del servizio che limitino ulteriormente la scelta del personale da utilizzare per i servizi ausiliari.

In proposito va rilevato che il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'art. 4 bis, comma 3, prevede sì la possibilità per le Regioni di disporre una riserva a "particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale" nelle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati, ma tale possibilità è limitata ad una "quota" di tali assunzioni; e, peraltro, tali previsioni -quota e categorie- andrebbero determinate con legge regionale, non in via amministrativa.

Non sembra, pertanto, che la previsione delle ulteriori clausole prefigurate possa considerarsi legittima, anche nella considerazione che tali clausole potrebbero determinare l'illegittimità dei bandi di gara in quanto fortemente limitative della libera determinazione organizzativa dei concorrenti e della par condicio tra gli stessi, dal momento che sfavorirebbero quelle imprese già dotate di un proprio organico sufficiente per l'espletamento dei servizi da effettuare.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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