Pos. 3   Prot. N. /235.11.06 



Oggetto: TRASPORTI - Iscrizione registro regionale imprese esercenti noleggio bus con conducente - Requisito di onorabilità. EN 84.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
TRASPORTI E COMUNICAZIONE
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO



1. Con nota n.3368 del 19 settembre 2006 viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di considerare sussistente il requisito di onorabilità, richiesto dalla vigente normativa in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente, in capo a soggetti che abbiano subito condanne penali.
In particolare si chiede di sapere se una condanna per omissione di atti di ufficio, con declaratoria di intervenuta amnistia, e un decreto di condanna per violazione dell' art. 650 del codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" siano ostativi all' iscrizione nel registro regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
La legge 11 agosto 2003, n.218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente", con la quale sono stati stabiliti, nel rispetto dei principi e dei contenuti fissati dall' ordinamento comunitario, le norme generali regolanti la suddetta attività di trasporto è stata recepita nell' ordinamento regionale dall' art. 71, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, che ha inoltre previsto al comma 2 previsto l' istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio autotobus con conducente.
L' iscrizione al predetto registro, prevista anche per i possessori di licenze comunali rilasciate ai sensi della previgente normativa, è subordinata alla presentazione di idonea documentazione così come stabilito dal decreto assessoriale 14 ottobre 2004 e dalla successiva circolare 4 novembre 2004, n.5.
In particolare la lett. f) della suddetta circolare prevede, tra le altre, la presentazione di una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità "di cui all' art.5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395".
Come precisato dalla giurisprudenza quando la legge richiama il requisito di onorabilità intende fare riferimento " alle competenze, alle doti e alle qualità del soggetto desumibili dai comportamenti tenuti nell' esercizio della professione e nella vita di relazione, che influiscono sull' idoneità professionale e morale del soggetto a svolgere la propria attività" (TAR Lazio sez. I, 7 aprile 2000, n.2907). Si tratta di materia nella quale l' amministrazione dispone di ampi poteri di valutazione discrezionale a fronte dei quali la posizione giuridica dell' istante è quella di titolare di interesse legittimo (TAR Lazio, sez. Latina, 14 luglio 1997, n.656).
Chiaramente tali poteri vanno esercitati, considerato il richiamo effettuato dalla circolare assessoriale all' art.5 del D.lgs n. 395/2000, nel rispetto delle disposizioni contenute in tale articolo il quale, dopo avere individuato al primo comma i soggetti che all' interno dell' impresa di autonoleggio devono possedere il requisito di onorabilità, prevede al secondo comma le ipotesi nelle quali tale requisito non sussista o cessa di sussistere.
Si tratta di una casistica alquanto esaustiva dall' esame della quale sembrerebbe risultare che la ditta richiedente abbia i requisiti di onorabilità richiesti per l' iscrizione all'albo de quo.
Infatti, per il primo dei due reati, omissione di atti di ufficio, come risulta dall' allegato certificato penale, è stata applicata l' amnistia ai sensi del D.P.R. 22 maggio 1970, n.283: com' è noto l' amnistia estingue il reato (cfr. art.151 cod. penale) e, quindi, così come previsto dall' art. 5, comma 9, del D.lgs. n.395/2000, il requisito dell' onorabilità è riacquistato.
Per quanto riguarda invece la violazione dell' art. 650 del cod. penale, rubricato come già detto "Inosservanza dei provvedimenti dell' Autorità", si tratta di una fattispecie contravvenzionale che trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una norma giuridica ovvero da un provvedimento dell' Autorità non trovi in una norma di legge la sanzione specifica.
In altri termini oggetto della tutela penale è "l'interesse specifico concernente la polizia di sicurezza, in quanto la norma riguarda l' ordine pubblico, che si vuole proteggere contro l'inosservanza individuale dei provvedimenti della pubblica Autorità dati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene" (G. Cian e A.Trabucchi - Commentario breve al codice penale - Cedam).
La violazione di tale norma, peraltro non espressamente contemplata dal più volte citato art.5, non sembra far venir meno il requisito dell' onorabilità.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".










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