Pos. 3  Prot. N. 18435 - 243.06 -11  



Oggetto: Trasporti. Procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.




Allegati n........................


  ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI 
  DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI  
                           
                      PALERMO 


1. Con nota 3 ottobre 2006, n. 247, serv. I, codesto Dipartimento espone che il comune di Pantelleria a causa di difficoltà organizzative e finanziarie non è più in grado di assicurare il servizio di autotrasporto urbano ed ha pertanto assunto la determinazione di procedere alla sua "esternalizzazione". Nell'ottobre 2005, sotto il vigore del R.D. n. 1822/39 la stessa Amministrazione comunale aveva avviato una procedura per l'affidamento del servizio sospesa a seguito dell'approvazione della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19 la cui entrata in vigore avrebbe prodotto un vuoto normativo. Lo stesso Comune ha stabilito comunque di procedere all'affidamento del servizio ( di importo sopra la soglia comunitaria) mediante apposita gara pubblica volta ad individuare il soggetto con cui procedere alla stipula di un contratto di servizio.
A sostegno di tale possibilità l'amministrazione richiama i principi fondamentali posti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e dalla legge nazionale di settore (DPR n. 422/1997) nel presupposto che la riforma regionale dei trasporti avviata con la l.r. n. 19/2005 non potrà che ad essi conformarsi.
Codesto Dipartimento considerando che per effetto della citata legge regionale dovrà trasferire le somme già assegnate in termini di contributo di esercizio al Comune che a sua volta le utilizzerà per l'esternalizzazione del servizio, chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulle seguenti questioni.
- Se sia possibile, in vigore dell'art. 27 della l.r. n. 19/2005, procedere da parte del comune all'affidamento a terzi del servizio attualmente gestito in via diretta;
- In caso affermativo, quale procedura sia possibile avviare per l'affidamento del servizio e quale sia lo strumento contrattuale da porre in essere tra il comune ed il soggetto aggiudicatario;
- Quali limiti temporali prevedere per la durata contrattuale in relazione ai termini indicati dall'art. 27 della l.r. n. 19/2005.


2. Il comma 6 dell'art. 27 della l.r. n.9/2005 prevede che "nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge". Nulla è previsto in ordine ai servizi direttamente gestiti dai comuni. Può tuttavia ragionevolmente osservarsi che la disposizione mira a disciplinare una fase transitoria in un sistema destinato ad aprire al libero mercato l'offerta dei servizi riservando alla Regione ed agli enti locali i soli servizi minimi essenziali che saranno individuati in sede di riassetto del sistema regionale di trasporto e che verranno regolati non più da concessioni ma da contratti di servizio.
In tale prospettiva l'iniziativa del comune di affidare a terzi il servizio di trasporto urbano può ritenersi coerente con gli scopi perseguiti dal legislatore. Le risorse attribuibili dalla Regione in tale fase transitoria non possono essere, però, che limitate all'importo previsto dalla stessa disposizione. Il contratto di servizio, disciplinato dagli artt. 18 e 19 (anche in ordine alla durata massima novennale) del D. lgs. 19-10-1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni andrà aggiudicato, in quanto avente ad oggetto la gestione di una rete di trasporto locale ed un servizio da svolgersi secondo prescrizioni operative stabilite dall'Amministrazione appaltante, con procedura di evidenza pubblica e in base alle norme contenute nella parte III del d. lgs. n. 163/2006 (cfr. art. 210) applicabile in materia di appalti di fornitura di beni e servizi giusta il richiamo dinamico alla normativa statale operato dagli artt. 31 e 32 della l.r. n. 7/2002 e successive m. e i.
La concreta durata del contratto andrebbe valutata, ad avviso dello scrivente, in relazione all'esigenza di far salve eventuali previsioni del futuro piano regionale di riassetto del trasporto pubblico locale che potrebbero risultare in contrasto con le modalità dell'appalto e, pertanto, tenendo conto del limite temporale previsto dall'art. 27 della l.r. 22-12-2005 n. 19 o riservando all'Amministrazione una facoltà di recesso a seguito dell'approvazione del piano medesimo.   Tale contratto potrà avere ad oggetto l'affidamento del servizio attualmente svolto dal Comune, secondo uno schema che sostanzialmente ricalchi quello predisposto da codesta Amministrazione per la trasformazione delle attuali concessioni in "contratti di servizio". 

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.











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