Pos. 2   Prot. N. / 246.11.06 



Oggetto: Contributi per il conseguimento delle finalità statutarie - Spese ammissibili.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI
Dipartimento regionale turismo, sport e
Spettacolo
PALERMO



1 - Con nota n. 680 A3/tur del 6 ottobre 2006, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Con norma regionale è stata autorizzata l'erogazione in favore di una ONLUS di un contributo annuo "per il conseguimento delle finalità statutarie".
In sede di esame del rendiconto delle spese per la liquidazione del saldo del contributo, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 23 del 2002, sono state evidenziate spese che secondo codesto Dipartimento non sarebbero rientranti tra quelle ammesse a contributo perché inquadrabili tra le spese di rappresentanza : "agende da tavolo, penne di costo unitario considerevole, regali natalizi vari".
Viene, pertanto, chiesto l'avviso di quest'Ufficio sull'ammissibilità delle suddette spese rendicontate al fine della liquidazione del saldo del contributo.

2 - La norma fonte del contributo in parola ( art. xxx l.r. n. 20 del 2003) dispone che "Al fine di promuovere iniziative nel campo della ricerca, dell'ambiente e dello sviluppo del territorio, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare all'Istituto xxxx, un contributo, per l'esercizio finanziario 2003,di 100 migliaia di euro per il conseguimento delle finalità statutarie", e che per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3,c.2, lett.h della l.r. n. 10 del 1999.
Per le modalità di erogazione del contributo va fatto riferimento all'art. 23 della l.r. n. 23 del 2002 che, come riferito da codesto Dipartimento, subordina l'anticipazione del 60 per cento del contributo alla presentazione di un piano del programma da realizzare, e l'erogazione del relativo saldo alla presentazione del rendiconto delle spese effettuate.
Al fine di ammettere le spese rendicontate al concorso del contributo da erogare, ne va valutata la corrispondenza alla previsione normativa che regola la concessione del contributo.
La dizione "per il conseguimento delle finalità statutarie", mentre va letta con riguardo alle disposizioni che regolano le finalità dell'istituto e la loro attuazione ( atto costitutivo e statuto ), non può sicuramente prescindere dalla considerazione delle spese generali e di funzionamento strumentali alla realizzazione degli scopi sociali. Ciò in quanto queste siano direttamente connesse alle attività cui ha riguardo la normativa di concessione e nella misura in cui siano state occasionate dall'attività stessa.
Nell'ambito, poi, delle spese di funzionamento, considerazione a parte meritano le spese di rappresentanza la cui ammissibilità tra quelle finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari è soggetta a rigorosi criteri di valutazione.
Al fine della legittimità della relativa erogazione, il concetto di spesa di rappresentanza rimane attratto da due elementi essenziali e concorrenti e cioè la conformità della spesa agli scopi esclusivamente istituzionali dell'ente e la rispondenza della stessa alla funzione di rappresentanza ( Corte dei Conti, sez. I, n. 406 del 1989 ).
Tali spese devono essere finalizzate direttamente al pubblico interesse di cui l'ente è portatore, concretandosi in atti o manifestazioni idonei a suscitare nella vita di relazione dell'ente medesimo, l'attenzione di ambienti qualificati e dell'opinione pubblica. Al fine della loro liquidazione deve sussistere un'adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerle , nonché una puntuale dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione globale delle stesse senza alcun riferimento temporale o modale ( Corte dei Conti, contr. Stato, 109/95).
Alla luce delle superiori considerazioni e delle informazioni a conoscenza dello Scrivente, non sembra che le spese in questione possano essere qualificate come direttamente finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie ( nel caso in esame ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo urbano rivolti alla realizzazione di sistemi di autosufficienza energetica nel campo dell'ambiente ), fermo restando che spetta a codesto Dipartimento la valutazione in concreto della loro ammissibilità anche sulla scorta della documentazione specifica prodotta dall'Ente interessato.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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