Pos. 2  Prot. N. /253.11.06 



Oggetto: Assessore regionale non parlamentare - Ritenute previdenziali.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Ufficio di Gabinetto dell' Assessore

PALERMO



1 - Con nota prot. 406/GAB del 6 ottobre 2006 (pervenuta allo Scrivente il 16 ottobre), codesto Assessorato ha chiesto il parere di quest'Ufficio sugli "adempimenti previdenziali da porre in essere per assicurare continuità alla posizione previdenziale" dell'Assessore non parlamentare, docente universitario.
In particolare viene chiesto "se, in aggiunta all'indennità mensile corrisposta, debbano altresì essere versati a carico di questa Amministrazione contributi previdenziali e, in questa ipotesi...su quale posizione e in quale misura". Nel caso di soluzione negativa e" nell'ipotesi in cui l'interessato intenda effettuare versamenti volontari, se gli stessi possono essere operati sulla sua posizione già aperta presso l'INPDAP, ovvero su altra nuova posizione da aprire presso altro Ente previdenziale".

2 - La soluzione al quesito pare ricavarsi dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".
L'art. 13 di detto D.P.R. disciplina i casi di aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, disponendo che il professore universitario di ruolo è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nel caso (per quanto interessa in questa sede ) di nomina a presidente o componente della giunta regionale ( punto 7 del comma 1 ).
Il quarto comma dello stesso art. 13 stabilisce che " Il periodo dell'aspettativa, anche quando quest'ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione della carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato...".
Utili elementi di valutazione sembrano potersi altresì ricavare dalla lettura del 5° comma dello stesso art. 13 che pone a carico dell'ente, istituto o società presso cui il professore è nominato i versamenti contributivi per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza sanitaria solo per gli incarichi previsti ai nn. 10, 11 e 12.
Trattandosi, comunque, di applicazione di normativa statale e di personale statale si ritiene necessario interpellare sulla questione i competenti uffici centrali.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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