Pos. I Prot. 19181/254.2006.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Amministrazione ed uffici.- Valutazione Dirigenti generali.- Mancato apprezzamento da parte dell'Organo politico del tempo.

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Ufficio di Gabinetto
(Rif. nota n. 5219/Gab. dell'11.10.2006)
P A L E R M O

1.- Con la assessoriale emarginata, nel rappresentare che, per quanto attiene l'anno 2005, non è stato definito nei termini prescritti il procedimento di valutazione dei Dirigenti generali delle strutture dipartimentali dell'Assessorato nonché del Dirigente preposto all'Ufficio speciale alle dipendenze dell'Assessore, e che l'attuale Servizio di pianificazione e controllo strategico non è in possesso di alcuna relazione o apprezzamento da parte dell'Assessore pro-tempore, si chiede allo scrivente Ufficio se, in assenza di tale atto, di natura soggettiva e discrezionale, l'attuale Servizio possa ugualmente procedere alla definizione dei relativi procedimenti, e conseguentemente se l'Assessore attualmente in carica, sulla base degli elementi oggettivi forniti dal Servizio, sia titolato a valutare gli indicati Dirigenti in relazione ad un periodo precedente all'assunzione delle ascritte funzioni di governo.

2.- Allo scopo della risoluzione della problematica proposta si richiamano in primo luogo le considerazioni esposte nel parere n. 179/2005, reso dallo scrivente, con nota prot. n. 15700 del 18 novembre 2005, su fattispecie sostanzialmente analoga a quella ora in esame, ed a cui peraltro nella richiesta di avviso si rinvia.
Nella indicata consulenza, premessa una breve ricostruzione dell'istituto della verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti, e rilevato che una ordinaria successione tra organi avrebbe escluso il verificarsi di situazioni di irregolarità quali quelle evidenziate, si era ritenuto che, in ossequio al principio che regola la validità degli atti - consacrato nella massima giuridica del tempus regit actum - ed all'ulteriore principio della continuità dell'azione amministrativa, spettasse all'Assessore in carica assumere i provvedimenti mancanti.
Nel ribadire le considerazioni formulate, si osserva che nell'ipotesi oggi in esame non si evidenziano elementi differenziali tali da far pervenire ad una diversa conclusione.
Ed invero, come già ritenuto, anche l'apprezzamento, soggettivo e discrezionale, dei comportamenti organizzativi - individuabili precipuamente nelle capacità di analisi e programmazione, di relazione e coordinamento, e di gestione e realizzazione - si struttura e si fonda su meccanismi e strumenti di monitoraggio predeterminati, e, in particolare, su dati concreti derivanti dal controllo di gestione.
Conseguentemente, considerata l'imprescindibilità di una manifestazione di conoscenza e di giudizio, si ritiene che la competenza ad assumere il relativo provvedimento non possa che imputarsi all'Assessore pro-tempore, essendo il precedente titolare della carica - così come pure il coevo Servizio di valutazione e controllo strategico costituito a supporto del medesimo - privo di ogni competenza amministrativa al riguardo.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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