Pos.3   Prot. N.262 .11.06 



Oggetto: Lavori di manutenzione. Contratto aperto; applicabilità in Sicilia dell'art. 154 del D.P.R 554/1999







ASSESSORATO REGIONALE LAVORI
PUBBLICI
Dipartimento regionale lavori pubblici

Palermo




1.Con nota n. 53418 del 23 ottobre 2006 codesto Dipartimento rivolge allo Scrivente un quesito, sollevato dal Comune di xxxx con nota n. 28254 del 3 luglio 2006, relativo all'applicabilità in Sicilia dell'art. 154 del D.P.R n. 554/1999.
Nella nota anzidetta viene rappresentato che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 17 comma 2 della l.r. 7/2003 dell'art. 24 ter, comma 2 l.r. 7/2002, -con il quale era attribuita al RUP la possibilità di autorizzare, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione e a lavori di pronto intervento, un'ulteriore spesa fino ad un totale pari all'importo originario posto a base di gara e comunque non superiore a € 150.000- verrebbe meno l'incompatibilità con l'art. 154 comma 1 del D.P.R n. 554/1999 che ha stabilito la medesima possibilità per contratti relativi a lavori di manutenzione fino all'importo non superiore a €200.000.
Poiché, infatti il regolamento n. 554/1999 è stato recepito in Sicilia dalla l.r 7/2002 fatta eccezione per le parti incompatibili con la normativa regionale e atteso che la Circolare n. 1402 del 24.10.1002 ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 154 del DPR 554/1999 " per la divergenza precedentemente illustrata, .... si chiede se l'art. 154 del D.P.R 554/1999 è da ritenersi applicabile in Sicilia".


2.L'articolo 24-ter della l. 109/94 nel testo coordinato con le norme regionali prevedeva:
"Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
Nel caso di contratti aperti relativi a lavori di pronto intervento e a lavori di manutenzione, di cui deve essere comunque dimostrata l'imprevedibilità e l'urgenza, qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 150.000 euro".
A seguito dell'abrogazione ad opera dell'art. 17 comma 2 della l.r. n. 7/2003 l'attuale disciplina del contratto aperto è quella scarna riportata nel primo comma del richiamato art. 24 ter della l. 109/94 nel testo coordinato con le norme regionali.
Non sembra, invero, che a seguito della suddetta abrogazione possa ritenersi applicabile il comma 1 dell'art 154 del D.P.R n. 554/1999, il quale dispone " Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro".
Tale disposizione ritenuta non applicabile poiché incompatibile con la norma regionale dell'art. 24 ter anzidetto, non sembra allo Scrivente che possa trovare applicazione nella attuale disciplina regionale.
Tal opzione ermeneutica sembra aderente alla volontà del legislatore di abrogare solo il secondo comma dell'art. 24 ter più volte citato. Se infatti il legislatore avesse voluto rendere applicabile la norma regolamentare, avrebbe potuto benissimo procedere all'abrogazione della intera disposizione regionale o modificare il secondo comma dell'art. 24 ter della l.r. 7/2002 al fine di uniformarlo alla corrispondente norma regolamentare. In tal caso non vi sarebbero stati dubbi in merito all'applicabilità dell'art. 154 del D.P.R n. 554/1999 anche nel territorio regionale. Infatti secondo quanto dettato nell'art. 1, comma 2 della l.r 7/2002 il D.P.R n. 554/1999 è applicabile in Sicilia "ad eccezione della parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge". La semplice circostanza, invece, che sia rimasto in vita il primo comma dell'art. 24 ter della l.r. 7/2002 determina, ad avviso dello Scrivente, l'incompatibilità anzidetta tra le due disposizioni e conseguentemente l'inapplicabilità dell'art. 154 primo comma del regolamento.
In tal senso si è espressa anche la dottrina che ha precisato che " con la disposta abrogazione viene a cadere la facoltà di procedere, previa motivazione all'affidamento di altri interventi oltre il limite di efficacia del contratto perdendo consistenza le problematiche, in parte sopra riportate relative anche alla determinazione dei prezzi contrattuali, specialmente in un ambito che pretende prestazioni differite nel tempo" (cfr. Falsone " La nuova disciplina degli appalti pubblici di lavori, riforniture e servizi in Sicilia" Quattrosoli 2005, p. 1620 e ss).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



           



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