Pos.   3 Prot. N. 19780 - 266/06.11  



Oggetto: Demanio e patrimonio - Locale di proprietà regionale facente parte di complesso di alloggi popolari. Concomitante richiesta di concessione in uso da parte di un privato con richiesta di acquisto da parte del condominio.




Allegati n........................




  PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 
  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. 
  Servizio demanio e patrimonio immobiliare. 


  PALERMO 



1 - Con nota 23 ottobre 2006, n. PG/152808 del Servizio demanio e patrimonio immobiliare, codesto Dipartimento premette che l'Amministrazione regionale è proprietaria di un magazzino facente parte di un complesso di alloggi popolari costruito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai sensi della legge 19 maggio 1956, n. 33 che prevedeva, nel progetto di massima delle opere, la realizzazione di servizi religiosi e degli asili nido da costruire nella stessa zona.

Detto magazzino è stato concesso in uso alla Curia Arcivescovile di Palermo che l'ha utilizzato dapprima come cappella e, da pochi anni, dopo il trasferimento delle funzioni religiose in locali più adatti, come deposito e stoccaggio di alimenti e indumenti della "Caritas diocesana".

Nessun canone, neppure meramente ricognitorio, è stato mai pagato per tale uso. Di recente l'uso di detto magazzino è stato richiesto dalla Parrocchia "Maria SS. Di Pompei" che intende adibirlo ad attività assistenziali. I condomini dello stabile soprastante hanno invece chiesto di acquistarlo in proprietà.

In considerazione di tali contrapposte posizioni viene richiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sulla questione alla luce delle disposizioni di cui alla legge 1-8-2003, n. 6 e dell'art. 120 della l.r. 16/4/2003, n. 4.

2 - La richiesta di acquisto del magazzino in questione da parte del condominio (rectius: dei condomini) è formulata ai sensi della legge regionale n. 28/1994 il cui art. 2 prevede che le aree di sedime degli edifici e dei locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, vengono cedute a titolo gratuito e pro quota agli assegnatari contestualmente all'atto di trasferimento dell'alloggio o dei locali.

I locali di cui al predetto art. 5 della l.r. n. 21/1975 sono quelli "adibiti ad uso diverso dall'abitazione" e che potevano essere ceduti in proprietà agli assegnatari titolari del contratto di locazione in base ad un prezzo determinato con le stesse modalità previste per gli alloggi.

Pur nella consapevolezza del valore riconosciuto dal legislatore nazionale alla funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari (L. 1-8-2003 n. 206) la disposizione invocata dai condomini sembra prevalere su quella di cui all'art. 120 della l.r. 16-4-2003 n. 4 per il quale " Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 30 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi..." Tale disposizione ha infatti riguardo agli "edifici di culto" e, chiaramente, agli immobili per tale uso progettati e realizzati. Il locale di cui si discute non sembra qualificabile come edificio di culto ( né pertinenza di un edificio di culto) ancorchè, in passato, utilizzato di fatto a tal fine; né risulta dalla richiesta di parere che il progetto di massima del plesso popolare lo destinasse a fini sociali o religiosi ai sensi dell'art. 4 della l.r. 33/1956.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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