Pos. I Prot. 18137/268.2006.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Assemblea regionale siciliana.- Ordine del giorno.- Valore giuridico.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
(Rif. nota n. 89943 del 30 ottobre 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, dopo avere rappresentato che l'Assemblea regionale siciliana, con l'ordine del giorno n. 3 approvato nella seduta n. 13 dell'11 ottobre 2006, ha impegnato il Governo della Regione a reperire le risorse necessarie alla copertura della spesa occorrente per l'attuazione della legge di riordino della legislazione in materia forestale (l.r. 14 aprile 2006, n. 14), "e ad autorizzare, nelle more, l'avviamento e/o la prosecuzione dell'attività lavorativa degli operai forestali, ivi compresi coloro i quali abbiano intrattenuto almeno un rapporto di lavoro con l'Azienda forestale nell'anno 2005", viene chiesto l'avviso dello scrivente circa il valore giuridico dell'utilizzato strumento di espressione della volontà assembleare, ed in particolare se esso possa considerarsi - per quanto disposto nella sua ultima parte - non solo una anticipazione della volontà di ricomprendere tra i destinatari delle misure concernenti il lavoro nel settore forestale di cui al Titolo III della richiamata l.r. 14 del 2006 anche "coloro i quali abbiano intrattenuto almeno un rapporto di lavoro con l'Azienda forestale nell'anno 2005", ma possa configurare un preciso impegno del legislatore a formalizzare nei termini canonici l'intendimento manifestato, sulla cui base dunque sia legittimo disporre l'auspicato avviamento al lavoro degli indicati soggetti.

2.- Va rilevato, in via generale, che nel nostro ordinamento l'ordine del giorno si configura come uno strumento di iniziativa degli organi collegiali politici volto, il più delle volte, al promuovimento di un obiettivo politico cui lo stesso organo o l'esecutivo dovrà uniformarsi nella applicazione di una norma o nella gestione di un settore, provvedendo, se del caso, alla sollecita presentazione di provvedimenti connessi di cui si reputa necessaria l'adozione.
Esso non supplisce in alcun modo i procedimenti o le votazioni mediante cui si pone una norma di legge, ma rappresenta, come nella specie, una prescrizione nei confronti dello stesso Organo legislativo ordinante ovvero, principalmente, nei confronti del Governo che, nei limiti nei quali deve tradurre in atto una decisione dell'Assemblea, viene impegnato a muoversi nel senso indicato e non in altro (cfr. voce Ordine del giorno (dir. pubbl.) in Enciclopedia giuridica Treccani).
Il valore precettivo dell'ordine del giorno non è tuttavia di tipo giuridico in senso stretto, coattivamente attivabile; esso costituisce invero una enunciazione di determinazione volitiva priva di autosufficienza, ma riferentesi ad un distinto e successivo espletamento di un'ulteriore attività.
La Corte costituzionale ha autorevolmente asserito (cfr. sentenza n. 31 del 1983) che "deve negarsi validità, soprattutto in sede giurisdizionale, alla concezione secondo cui ad un ordine del giorno - atto ... interno ... non soggetto alle medesime forme di pubblicità delle leggi - andrebbe riconosciuta addirittura una funzione surrogatoria rispetto a queste ultime".
Ciò premesso va ulteriormente considerato che nel procedimento di formazione delle leggi nessun vincolo può essere imposto al legislatore sotto il profilo contenutistico. Nell'assunzione delle determinazioni volitive cui si ricollegano gli effetti giuridici costitutivi è assolutamente escluso che il legislatore possa ritenersi obbligato - anche in forza di sue proprie antecedenti manifestazioni di volontà - ad approvare disposizioni il cui contenuto sia stato precedentemente pur con favore apprezzato.
Le condizioni giuridiche, sociali, economiche che inducono alle scelte normative sono invero soggette a rapida evoluzione, ed anche a prescindere da mutamenti di fatto, resta sempre rimesso alla sovranità dell'organo legislativo un apprezzamento politico connesso all'attualità della situazione del momento in cui la norma viene approvata che non consente assoggettamenti a precedenti volizioni, peraltro, come accennato, non cogenti sotto il profilo giuridico.

Dalle considerazioni succintamente esposte consegue che manca, in atto, il fondamento normativo per il desiderato ampliamento del novero dei destinatari dell'avviamento al lavoro alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, e pertanto l'Amministrazione, soggetta nel suo agire al principio di legalità, non può legittimamente avviare al lavoro categorie di personale ulteriori rispetto a quelle riguardate dalla normativa vigente, se non a seguito di puntuali future disposizioni di legge, soggette, peraltro, ex art. 28 dello Statuto regionale, al controllo preventivo del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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