POS. I Prot._______________/269.2006.11

OGGETTO: Agricoltura e foreste - consorzi di bonifica - contributo ex art. 2 l.r. 106/1973 sulle spese per il personale.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI
PALERMO

1. Con nota 27 ottobre 2006, n. 89737, l'Amministrazione in indirizzo chiede se - in virtù della previsione contenuta al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1977, n. 106, e successive modifiche ed integrazioni - può essere riconosciuta a carico del bilancio regionale la liquidazione del 95% delle somme dovute a dipendenti ed ex dipendenti consortili a seguito di sentenza passata in giudicato e/o di transazioni, relative a differenze retributive maturate tra diverse fascie funzionali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché a spettanze nascenti dal diritto di dipendenti ed ex dipendenti ad essere assunti a tempo indeterminato fin dall'inizio del rapporto lavorativo.
Viene evidenziato che nel caso degli ex dipendenti si tratta di personale in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 45/1995, transitato ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della medesima legge, come interpretato dall'art. 31, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dai soppressi consorzi di bonifica ai nuovi enti consortili.
L'Amministrazione richiedente allega numerose sentenze passate in giudicato e transazioni oggetto di verbali di conciliazione di svariati dipendenti ed ex dipendenti consortili.
2. Si premette che questo Ufficio esaminerà la problematica posta in termini generali senza entrare nel merito delle singole fattispecie oggetto delle controversie di cui agli allegati.
L'art. 2, comma 1, della l.r. 106/1977, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 6 aprile 1981, n. 49, dispone che "L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, annualmente erogati ai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza".
Successivamente, con l'art. 25 della l.r. 45/1995, la predetta copertura del 95% è stata estesa al personale di cui all'art. 30 della medesima legge e al personale chiamato in servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 49/1981, alla copertura di posti nelle piante organiche dei consorzi mediante concorsi pubblici, nonché, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 6 agosto 1997, n. 27, a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della l.r. 45/1995, in esecuzione di sentenze o specifiche disposizioni legislative o accordi collettivi nazionali di categoria. Infine, da ultimo, l'art. 76, comma 6, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, ha aggiunto un inciso all'art. 25 della l.r. 45/1995, estendendo il contributo di cui all'art. 2 della l.r. 106/1977, come modificato dall'art. 1 della l.r. 49/1981, anche alle assunzioni dei disabili, effettuate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, precedentemente escluse dal contributo regionale.
L'art. 24, commi 4 e 5, della l.r. 45/1995 dispone: "I nuovi consorzi subentrano senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro di natura subordinata con il personale di ruolo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei consorzi soppressi.
Ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato sono riconosciuti l'anzianità, il grado e la qualifica".
Il comma 4 dell'art. 24 suindicato è stato autenticamente interpretato dal comma 2 dell'art. 31 della l.r. 27 aprile 1999, n.10, nel senso che i nuovi enti consortili subentrano nei rapporti di lavoro subordinato, in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 45/1995, che facevano capo ai consorzi soppressi, succedendo in tutti i diritti e gli obblighi a quei rapporti inerenti o dagli stessi scaturenti.
Dalla ricostruzione normativa sopra riportata è chiaramente evincibile che la copertura del 95% a carico del bilancio regionale non è genericamente imputata alle spese per il personale consortile, bensì ad imputazione specifica delle ipotesi identificate, tant'è che ogni qualvolta il legislatore regionale ha inteso estendere la suddetta copertura lo ha specificato espressamente con una nuova norma.
Discende da quanto sopra detto che saranno a carico dei consorzi le spese scaturenti dalle fattispecie oggetto delle sentenze e dei verbali di conciliazione non rientranti nelle indicazioni normative sopra riepilogate ovvero attinenti a diritti riconosciuti agli interessati - quali le indicate differenze retributive tra fascie funzionali e spettanze nascenti dal diritto ad essere considerati assunti a tempo indeterminato fin dall'inizio del rapporto lavorativo - ma che decorrono da data successiva all'entrata in vigore della l.r. 45/1995.
Al contrario le fattispecie riguardate dalle disposizioni legislative o scaturenti dall'esecuzione di sentenze o accordi collettivi nazionali di categoria che riconoscono spettanze e diritti decorrenti da data precedente l'entrata in vigore della predetta legge regionale sono a carico del bilancio regionale, seppur, con particolare riferimento ai passaggi e alle differenze retributive tra fascie funzionali, con i limiti posti dall'art. 31 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 (norma che ha individuato un preciso meccanismo di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica derivante dal trattamento giuridico ed economico del personale degli enti regionali, laddove esso sia anche solo parzialmente a carico del bilancio regionale); ne consegue, in virtù del raffronto scaturente dalla parametrazione in termini di costi tra il personale consortile e quello regionale, l'impossibilità di far gravare sul contributo regionale per spese di funzionamento spettanze retributive superiori a quelle stabilite, secondo le diverse tipologie di classificazioni da raffrontare, per il personale regionale, puntualizzandosi, altresì, che il raffronto imposto dall'art. 31 della l.r. 6/1997 va posto in essere, per ciascuna categoria di lavoratori, non una sola volta, ma distintamente per i diversi periodi temporali considerati dalle contrattazioni in ordine alle quali operare il raffronto, procedendo ad un puntuale riscontro nel tempo delle mansioni ascrivibili alle diverse posizioni lavorative.
Valuterà codesta Amministrazione, competente alle istruttorie sottese alle richieste dei consorzi e oggetto degli atti allegati, le concrete fattispecie rientranti nella copertura regionale di cui all'art. 2 della l.r. 106/1977, nonché i limiti dell'eventuale riconoscimento ai sensi dell'art. 31 della l.r. 6/1997.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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