POS. II Prot._______________/270.06.11

OGGETTO: Consorzi universitari. Natura giuridica. Tesoreria unica regionale.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e, P.C.
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

PALERMO



1. Con nota n. 3671/Serv. VI del 31 ottobre 2006 codesto Dipartimento, premesso che a termini dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, eroga contributi in favore dei Consorzi universitari e che gli stessi Consorzi sono stati inseriti negli elenchi dei soggetti da sottoporre al regime della tesoreria unica di cui all'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del mantenimento di tali Consorzi nei predetti elenchi ha chiesto allo Scrivente un parere in ordine alla natura giuridica di detti Consorzi, e, in particolare, se si tratti di "enti ed aziende del settore pubblico regionale", dal momento che dall'esame degli statuti dei Consorzi in questione non sono stati rinvenuti elementi risolutori della problematica.


2. Sulla questione suesposta, si osserva quanto segue.

L'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, prevede l'erogazione di contributi in favore dei Consorzi universitari, "costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali".

I consorzi universitari possono trovar la loro fonte o negli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, se promossi dalle Università, ovvero costituiscono consorzi pubblici di funzioni tra enti locali, a termini dell'art. 31 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, (corrispondente all'abrogato art. 25 della l. 8 giugno 1990, n. 142) applicabile nell'ordinamento regionale a termini dell'art. 37, comma 2, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, allorquando mirino a realizzare, nel proprio territorio, un'Università.

I consorzi di cui agli articoli 60 e 61 del R.D. 1592/1933 sono persone giuridiche pubbliche, per espressa previsione dell'art. 61, comma 1, di tale testo unico (v. anche Tribunale Trapani, decreto del giudice del registro delle imprese 17 ottobre 1996, con riferimento al Consorzio universitario della provincia di Trapani).

"Il consorzio tra enti locali è definibile come un'azienda speciale di ognuno degli enti associati. Così come l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati" (Cons. di Stato, n. 2605/2001; v. anche Cassaz., ordinanza n. 33691/2002).

Talchè "i consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali" (Cassaz., n. 3971/2002)

Ciò premesso, dall'esame degli statuti attuali dei Consorzi universitari allegati alla richiesta di consultazione, si evidenzia che gli stessi sono stati costituiti o a termini dell'art. 60 del T.U. Approvato con R.D. 1592/1933 ovvero a termini dell'art. 31 del d.l.vo 267/2000 ( o dell'art. 25 della l. 142/1990).

Solo per il consorzio nisseno non è rinvenibile, nello statuto trasmesso, un riferimento esplicito a norme di legge autorizzanti la costituzione.

Invero non sembra che tale consorzio possa rientrare nel paradigma di cui all'art. 31 del d. l.vo 267/2000, stante che la partecipazione non è limitata ad enti locali; è tuttavia probabile che lo stesso sia stato costituito a termini degli articoli 60 e 61 del R.D. 1592/1933, circostanza accertabile da codesto Dipartimento tramite l'atto costitutivo e gli atti ad esso correlati, non trasmessi allo Scrivente.

Pertanto, salvo diverse risultanze per il consorzio nisseno, i Consorzi in questione sono dotati di personalità giuridica pubblica.


In ordine alla sottoposizione dei predetti consorzi alla normativa per la tesoreria unica regionale di cui all'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che lo Scrivente si è espresso più volte in ordine alla portata del predetto sistema.

Ancor prima che l'interpretazione della portata del significato di "settore pubblico regionale" (di cui all'art. 21, comma 1, della l.r. 6/1997) venisse chiarita dall'art. 6 della l.r. 8 settembre 2003, n. 13, specificando che "deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purchè dotati di personalità giuridica", lo Scrivente con il parere n. 279-324 del 1998 (reso all'Assessorato bilancio e finanze e a codesto Assessorato in risposta alla nota 6269/Gr. IX/BC del 24.11.1998), ai fini della concreta individuazione dei soggetti destinatari del sistema della tesoreria unica regionale ha ritenuto:
"L'esame della questione prospettata è strettamente connessa all'interpretazione dell'espressione "enti ed aziende del settore pubblico regionale", introdotta nel testo del citato art. 21, comma 1, dall'art. 5, comma 6, della l.r. n. 5/1988 in luogo dell'originaria previsione "enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione".
Tale dizione, ad avviso dello scrivente, ricomprende e caratterizza tutti gli enti strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione.
Ed invero, sotto il primo profilo, il criterio della strumentalità rispetto all'indicato ente territoriale individua quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito del territorio regionale e delle materie ascritte alla competenza della Regione, svolgendo, in particolare, funzioni e compiti connessi al perseguimento dei fini istituzionalmente propri della Regione stessa; il collegamento finanziario, conseguentemente, riguarda enti beneficiari di risorse provenienti dal bilancio regionale, pur sempre erogate in relazione all'esercizio di funzioni rientranti negli interessi pubblici affidati alle cure dell'Amministrazione regionale.
Sotto tale ulteriore profilo, del resto, non può non rilevarsi come la strumentalità finanziaria che connota gli enti appartenenti al settore pubblico regionale, si pone in stretta correlazione allo scopo precipuo dell'accentramento contabile realizzato dal sistema della tesoreria unica, che è appunto quello di consentire - come già rilevato dallo scrivente con nota 7 luglio 1998 n. 13109/55.98.11 e 4 agosto 1998 n.14749/117.98.11 rispettivamente indirizzate all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - una corretta e trasparente gestione dei flussi finanziari a carico del bilancio regionale.
L'interpretazione qui accolta risulta conforme anche con la nozione di settore pubblico allargato statale quale è stato positivizzato, in via generale, dall'art. 25, comma 6, della legge 5 agosto 1968, n. 468, con riferimento agli "organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica"; tale disposizione pone infatti preminente rilievo al collegamento con la finanza statale per individuare gli enti del "settore pubblico allargato" che hanno l'obbligo di normalizzare i propri conti adeguando il sistema della contabilità ed i relativi bilanci al bilancio dello Stato.
Conseguentemente, può condividersi l'affermazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze secondo cui "il legislatore regionale ... ha ritenuto opportuno di ampliare la categoria dei soggetti ai quali applicare la normativa sulla tesoreria unica regionale"; ciò nella considerazione che l'appartenenza al settore de quo rileva, ora, non più in relazione alla sola sottoposizione degli enti alla vigilanza e tutela della Regione, bensì con riferimento al collegamento alla finanza regionale ed in stretta correlazione alla finalità di realizzare il controllo dei flussi finanziari regionali.
Ciò premesso, passando ora all'esame della fattispecie, va osservato che - una volta individuata e connotata nel duplice senso sopra indicato la nozione di settore pubblico regionale - non sussistono incertezze circa l'applicabilità del citato art. 21, comma 1, anche agli enti (istituti dei ciechi, università degli studi e teatri stabili) per i quali sono state sollevate perplessità dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, atteso che trattasi di enti strumentalmente collegati alla Regione e allo stesso tempo destinatari di sovvenzioni periodiche concesse con leggi regionali; ed infatti, posto che lo stesso art. 21, comma 1, fa riferimento a somme assegnate o trasferite "a qualunque titolo", a fortiori devono ritenersi ricompresi nel settore pubblico regionale gli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria.
Pertanto anche le Università degli Studi, pur essendo classificate come persone-organo dello Stato, risultano destinatarie del sistema di tesoreria unica regionale in quanto espletano funzioni rientranti nella competenza della Regione ("istruzione universitaria": art. 17, lett. d), Sta.si.) e beneficiano di contributi regionali (cfr. ad esempio, art. 16, l.r. 9.8.1988, n. 15).
Nè a conclusione diversa, rispetto quella qui accolta, può indurre la considerazione, espressa dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che i contributi erogati "non costituiscono finanziamenti esclusivi nè prevalenti rispetto al bilancio" degli enti de quibus, godendo gli stessi di altre entrate; ciò atteso che l'ambito applicativo della disposizione in questione va ricollegato comunque, come già rilevato, al rapporto di strumentalità con la finanza regionale.
In relazione a quanto sopra detto, non appare infatti superfluo rilevare che il citato art. 21, comma 1, si colloca in un contesto normativo volto al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa regionale. Il che ulteriormente induce a ritenere la predetta norma applicabile a tutti gli enti comunque gravanti, e quindi anche solo in parte, sul bilancio regionale.
Si osserva inoltre, a conferma di quanto sin qui evidenziato, che non appare ostativo alla sottoposizione al sistema della tesoreria unica regionale di taluni enti, la circostanza che gli stessi siano già ricompresi nel sistema della tesoreria statale (quali, a titolo esemplificativo, le Università degli Studi); ed infatti, per espressa previsione normativa ciò avviene per i comuni e le province, enti per i quali le rispettive normative statale e regionale, trovano applicazione in considerazione del soggetto che opera l'assegnazione o il trasferimento di somme.
Conclusivamente, pertanto, si ritiene che gli enti sottoposti all'attenzione dello scrivente rientrano nella nozione di settore pubblico regionale e, come tali, sono destinatari del sistema della tesoreria unica regionale disciplinato dal richiamato art. 21, il cui ambito applicativo appare, in ragione delle finalità perseguite, atto a ricomprendere tutti gli enti comunque strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione ai quali quest'ultima elargisce sovvenzioni per il conseguimento, anche se in via indiretta, dei propri fini".


Pertanto, i consorzi universitari in questione -salve diverse risultanze delle verifiche sopracennate che codesto Dipartimento potrà effettuare per il consorzio nisseno- essendo persone giuridiche pubbliche strumentalmente e finanziariamente collegate alla Regione, in quanto destinatari dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, soggiacciono al sistema di tesoreria di cui all'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

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