Pos. 3   Prot. N. /271.2006.11 



Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO - Collegio arbitrale di disciplina - Componenti - Remuneratività





Allegati n...........................


Presidenza della Regione siciliana
Dipartimento regionale del personale
Servizio Ufficio Unico per i procedimenti
disciplinari
PALERMO




1. Con la nota suindicata viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Con decreto del dirigente del Dipartimento regionale del personale n. 2961 del 27 giugno 2006, è stato costituito il collegio arbitrale di disciplina di cui all' art. 55, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come previsto dall' art. 73 del contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) del comparto non dirigenziale della regione siciliana, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n.22 del 21 maggio 2005.
Tale collegio è costituito, così come previsto dal comma 8 dell' art. 55, da due rappresentanti dell' Amministrazione regionale e da due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un componente esterno all' amministrazione "di provata esperienza e indipendenza" .
Ciascuna amministrazione , secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell' amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti.
A seguito della costituzione del suddetto collegio alcuni componenti dello stesso hanno chiesto "chiarimenti circa la remuneratività di tale incarico".
Ritiene codesto Dipartimento che nulla spetti ai dipendenti regionali (siano essi dirigenti o funzionari) trattandosi di personale dell' Amministrazione mentre il problema si pone semmai per il presidente del collegio, soggetto esterno.
Al riguardo si chiede di sapere se lo stesso possa essere remunerato - in considerazione della natura rituale del lodo del collegio arbitrale di disciplina - applicando le regole del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

2. In via preliminare occorre premettere che i collegi arbitrali di disciplina sono stati introdotti dal legislatore della "prima privatizzazione" del pubblico impiego nell' ambito dell' unica norma del D.lgs. n. 29 del 1993 dedicata alla responsabilità disciplinare, ovvero l' art. 59 - oggi art.55 D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 - , con una disciplina del nuovo istituto sintetizzata in tre soli commi (i commi 7, 8 e 9).
Il motivo di tale scelta è stato rinvenuto nella consapevolezza della spiccata litigiosità delle parti in questa delicata materia e nella correlata urgenza di una pronta soluzione delle vertenze, esigenza questa ultima mal conciliabile con le note lungaggini dei giudizi dinanzi ai magistrati togati, già oberati da un eccessivo carico di lavoro.(cfr. G. Novello e V. Tenore - La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato - Giuffrè editore 2002, pagg. 490 e segg.).

Dal tenore letterale della norma deriva che l' attivazione del giudizio arbitrale è connessa ad un preciso termine temporale (venti giorni) dalla comunicazione all' interessato dell' irrogazione della sanzione , mentre in capo al collegio è previsto un termine di 90 giorni per emettere la pronuncia: ciò al fine di una puntuale temporalizzazione del procedimento.
Dalla articolazione del collegio, costituito da arbitri di parte e da un componente terzo neutrale, con funzioni di Presidente, esterno all' Amministrazione, emerge chiaramente che non si tratta di un organo collegiale stabile e che lo stesso deve operare secondo criteri di rotazione tra i membri al fine di garantire l' imparzialità del giudizio.
Ciò significa che, ciascuna Amministrazione, una volta acquisita l' individuazione degli arbitri, stabilisce le disposizioni applicative atte a consentire il funzionamento del collegio.

Peraltro a seguito della cattiva prova pratica data da tale strumento durante i primi anni di applicazione, il legislatore di quella che si definisce la "seconda privatizzazione" ha rimesso mano alla materia, "abrogando" il giudizio dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina a far data dall' entrata in vigore dei secondi contratti collettivi per ciascun comparto (art. 28, comma 2, D.lgs. n.80 del 1998).

La realtà si è però discostata dal predetto quadro normativo, dal momento che, anche dopo l' entrata in vigore dei secondi contratti di comparto, i collegi arbitrali di disciplina hanno continuato ad operare , seguendo il parere espresso al riguardo dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. parere reso al Ministero delle finanze con nota del 26 aprile 1999, n.1886/11.3).

Sull' argomento è intervenuta anche la sezione di controllo della Corte dei conti, chiamata a valutare la gestione dei procedimenti disciplinari da parte delle Amministrazioni dello Stato (cfr. relazione pubblicata su Rivista della Corte dei Conti, n.3 maggio - giugno 1997, pag.26 e ss.). La stessa rappresenta, tra l' altro, che notevoli difficoltà sono state incontrate dalle Amministrazioni nel reperire magistrati o esperti della materia disposti a ricoprire l' incarico di Presidente del collegio arbitrale, considerata la scarsa remuneratività dello stesso.
Specifica il collegio :" Pur nella assenza di espresse disposizioni legislative infatti le Amministrazioni non intendono - e il Collegio condivide pienamente tale orientamento - procedere alla liquidazione di compensi secondo le regole del codice di procedura civile ma generalmente si limitano a corrispondere gettoni di presenza per le adunanze effettivamente sostenute ".

Alla luce delle osservazioni sopra svolte emerge la necessita di disciplinare con apposito regolamento il funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina, stabilendo nello stesso regolamento il compenso da corrispondere al Presidente.
Sembrerebbe infatti opportuno ed equo, anche alla luce delle autorevoli considerazioni espresse dalla Corte dei Conti, stabilire la misura del gettone di presenza da corrispondere al presidente senza fare riferimento alla norme che regolano l' arbitrato.
Ciò anche in considerazione del fatto che in questa direzione si sono mosse le Amministrazioni statali che già da tempo hanno costituito collegi arbitrali di disciplina.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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