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2-Lo status di figlio adottivo che viene in rilievo nel caso in esame al fine di accertare se rientri o meno nel generico riferimento ai figli operato dall'art.39 cit.è quello conseguente all'adozione di maggiorenni. Tale istituto, a differenza di quanto avviene con l'adozione di minori, in virtù della quale l'adottato acquista lo status di figlio legittimo degli adottanti, non sostituisce eliminandolo lo status filiationis acquisito per nascita , ma crea (esclusivamente) tra adottante e adottato un rapporto di parentela civile che si aggiunge a quello che l'adottato ha acquisito con la nascita. |
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L'adozione di persone maggiori di età, richiamando la forma e le finalità attribuite all'adozione già nel diritto romano, mantiene per lo più la funzione di consentire a chi non ha propria discendenza legittima o legittimata di costituirsene una adottiva al fine di trasmettere nome e patrimonio, costituendo diritti e obblighi soprattutto di natura successoria o assistenziale anche se l'istituto risulta oggi arricchito di un nuovo significato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentt.19 maggio 1988, n.557 e 20 luglio 2004, n. 245 )che, abolendo il millennario divieto, consente oggi l' adozione non legittimante anche in presenza di figli dell'adottante purché maggiorenni e consenzienti. |
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Gli effetti che il codice ricollega a tale forma di adozione sono l'assunzione del cognome dell'adottante davanti a quello originario dell'adottato, l'acquisto di diritti successori in capo all'adottato (e non viceversa), l'assunzione del reciproco obbligo degli alimenti e la conservazione dello status, dei diritti e degli obblighi dell'adottato nei confronti della famiglia di origine. |
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In numerosi altri articoli sia del codice civile che di successive leggi i figli adottivi sono espressamente citati fra i destinatari delle disposizioni dai medesimi recate così come in altri risultano esclusi a causa della indicazione dei soli figli legittimi e/o naturali.Così ad esempio per la revocazione di diritto per sopravvenienza di figli, rispettivamente,delle disposizioni testamentarie(art.687 c.c.) e delle donazioni (art.803). |
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In altre norme invece la legge si riferisce indistintamente a figli o a parenti come ad esempio nell'art. 2122 c.c., allorchè individua i beneficiari dell'indennità in caso di morte del prestatore di lavoro, e nell'art.230bis c.c., per la delimitazione dell'ambito dei partecipanti all'impresa familiare, norme considerate applicabili anche ai figli adottivi. La dottrina prevalente, pur non mancando autorevoli voci discordi, ritiene infatti che oltre agli adottati che possiedono lo status di figli legittimi anche gli altri siano da considerare ricompresi nelle previsioni nelle quali sono utilizzati il termine figli o quello parenti salvo che dalla ratio della norma non si possa dedurre una volontà contraria.(Per una rassegna della dottrina sul punto cfr. Procida Mirabelli di Lauro A.,Adozione di persone maggiori di età , in Comm.c.c. Scialoja-Branca,sub.artt.291-314,1995). |
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Ciò non significa tuttavia che il legislatore non possa regolare diversamente l'assetto di determinati rapporti in relazione ai differenti status di filiazione dei soggetti coinvolti. La Corte Costituzionale da un lato non ha mancato pur di recente di riaffermare l'esistenza di rilevanti differenze fra le due forme di adozione che giustificano diversità di discipline (cfr.sent. 500/2000) e dall'altro ha confermato, con la sentenza n. 411 del 1989, la piena legittimità costituzionale dell'art. 82, 3º comma, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui, ai fini della pensione di riversibilità a favore del figlio adottivo, è imposta la condizione che la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età. |
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Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di dover dare risposta positiva al quesito. |
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Ove infatti il legislatore regionale avesse inteso escludere dal beneficio una categorie di figli avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente così come avrebbe potuto introdurre limitazioni sulla falsariga di quanto stabilito dalla norma statale da ultimo citata, anche al fine di impedire un eventuale utilizzo strumentale dell'istituto dell'adozione; non avendolo fatto non è consentito all'interprete introdurre distinzioni. |