POS. II Prot._______________/280.06.11

OGGETTO: Teatro XXXXXX. Personale. Mansioni superiori.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


PALERMO



1. Con nota prot. 105051 del 27 ottobre 2006, pervenuta allo Scrivente il successivo 7 novembre, codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente la richiesta di consultazione formulata dall'Ente Teatro XXXX con nota 24 ottobre 2006, prot. 4226, concernente la problematica in oggetto.

In particolare il predetto Ente, premesso di rivestire ancora la qualità di ente pubblico -non essendo stata ancora definita la trasformazione in fondazione privatistica a termini dell'art. 35 della l.r. 23 marzo 2002, n. 2- e che tuttavia, i rapporti di lavoro del personale sono regolati dal vigente C.C.N.L. delle fondazioni lirico-sinfoniche, a seguito di provvedimento di recepimento adottato il 9 maggio 2002, chiede se al personale dell'ente cui, per necessità di carattere funzionale e per carenze nell'organico, sono attribuite temporaneamente mansioni di qualifiche superiori, possa ritenersi applicabile anche la disposizione dell'art. 98 del vigente C.C.N.L. delle fondazioni liriche e sinfoniche, secondo cui il disimpegno di mansioni superiori per un periodo ininterrotto superiore a tre mesi determina il passaggio nel livello superiore.

Rileva il predetto Ente che pareri legali acquisiti in proposito, stante la natura ancora pubblica dell'Ente, affermano la piena vigenza della normativa relativa al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che impedisce che lo svolgimento di mansioni superiori comporti avanzamenti automatici di inquadramento.

Chiede, infine, l'Ente, nel caso che si ritenga operante, in fattispecie, la normativa relativa alla disciplina delle mansioni negli enti pubblici, se il mancato avvio delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti (correlato all'attribuzione interinale di mansioni superiori) possa determinare una responsabilità patrimoniale in capo all'Ente.

Nessun orientamento sulla questione è stato espresso dall'Ente richiedente o da codesto Dipartimento.



2. Sulla questione sopraevidenziata si osserva quanto segue.

L'art. 35 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, nel testo originariamente adottato, stabiliva che "Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore della presente legge" (comma 1), prevedendo il subentro delle fondazioni in tutti i rapporti degli enti trasformati e al comma 5, tra l'altro, che "Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche".

Successivamente, con l'art. 35 della l.r. 25 novembre 2002, n. 20, il primo comma di tale disposizione è stato sostituito, stabilendo che gli enti in questione "sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo".

Pertanto gli enti che non abbiano completato il percorso procedurale che ne determina la trasformazione in enti privati oggi mantengono ancora la natura precedentemente rivestita che, per l'Ente in questione, è quella di ente pubblico regionale a termini dell'art. 1 della l.r. 16 aprile 1986, n. 19.


L'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (corrispondente all'art. 56 del d. l.vo 29/1993) applicabile nell'ordinamento regionale anche per l'esplicito richiamo -con precisazioni- operato dall'art. 23 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, stabilisce che il dipendente possa esser legittimamente adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per obiettive esigenze (comma 2) determinate, tra le altre ipotesi, da vacanze di organico e per un periodo limitato, avviando, al contempo, le procedure per ricoprire i posti vacanti (comma 4).

Nel caso di illegittima assegnazione a mansioni superiori al dipendente va corrisposta la differenza di trattamento economico, ma del maggior onere risponde il dirigente che ha disposto l'assegnazione ove abbia agito con dolo o colpa grave (comma 5).

Il comma 6 dell'art. 52 in esame esclude che lo svolgimento di mansioni superiori possa determinare l'avanzamento automatico di inquadramento, pur prevedendo che la futura contrattazione collettiva possa disporre diversamente per l'istituto in questione.

Ciò posto, deve pienamente concordarsi con quanto evidenziato nel parere del 22 marzo 2006 reso all'Ente da un legale del libero foro (allegato alla richiesta di consultazione), particolarmente in ordine all'attuale applicabilità della normativa relativa ai dipendenti pubblici, escludendosi che l'art. 98 del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di fondazioni liriche e sinfoniche possa determinare l'automatico inquadramento dei dipendenti in qualifiche superiori per effetto dello svolgimento delle mansioni di livello superiore.

Come sopra evidenziato, infatti, l'Ente riveste ancora la qualità di ente pubblico e i rapporti di lavoro con i propri dipendenti continuano ad esser connotati da tale natura giuridica.

Nè, in proposito, potrebbe diversamente ritenersi che le previsioni del predetto C.C.N.L. siano attuative di un diverso assetto degli istituti in questione secondo le previsioni del comma 6 dell'art. 52 del d.l.vo 165/2001, dal momento che i contratti collettivi che "possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3, e 4" (cui ha riguardo il citato comma 6) sono i contratti relativi ai comparti di contrattazione dei soggetti pubblici; mentre il C.C.N.L. per i dipendenti di fondazioni liriche e sinfoniche ha riguardo ai rapporti privatistici di cui all'art. 22 del d. l.vo 29 giugno 1996, n. 367 (e, d'altronde, l'art. 98 di esso è sostanzialmente ripetitivo del disposto di cui all'art. 2103 del codice civile).


Infine, quanto alla possibile insorgenza di "responsabilità patrimoniale", questa, intesa come "danno erariale", non può far capo all'Ente, ma, casomai, al dirigente che ha disposto un'assegnazione a mansioni superiori qualificabile come "nulla" a termini dell'art. 52, comma 5, del d.l.vo 165/2001, e il cui effetto è quello di far insorgere in capo al lavoratore illegittimamente assegnato, per il relativo periodo, il diritto alla differenza stipendiale rispetto al trattamento economico della qualifica superiore.

Va, tuttavia, osservato, che tale effetto è direttamente connesso al maggior onere derivante da tale differenza stipendiale nonché ad una responsabilità per "dolo o colpa grave" che difficilmente potrebbe rinvenirsi, stante la rappresentata necessità di consentire il funzionamento dell'Ente e nella considerazione che l'attuale copertura di posti vacanti, in questa fase transitoria, potrebbe pregiudicare le future determinazioni in ordine all'organico che l'Ente adotterà dopo la trasformazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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