Pos. I Prot. ________/284.2006.11


OGGETTO: Agricoltura e foreste.- Lavoro nel settore forestale.- Avviamento al lavoro.- L.r. 14/2006.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
(Rif. nota n. 01EM/Gab del 7.11.2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, facendo seguito ad una precedente richiesta di parere concernente sostanzialmente il valore giuridico di un ordine del giorno formulato dall'Assemblea regionale siciliana - già riscontrata da questo Ufficio con nota prot. 18137/268.2006.11 del 2 novembre 2006 - si chiede l'avviso dello scrivente sulla distinta questione della utilizzabilità delle procedure per l'avviamento al lavoro del personale operaio forestale previgenti rispetto alla l.r. 14 aprile 2006, n. 14.
Ciò in considerazione della perdurante mancanza dell'elenco speciale dei lavoratori forestali - pur istituito dall'art. 45 ter della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, come inserito dall'art. 43 della l.r. 14 aprile 2006, n. 14, ma ad oggi (come riferisce codesto Assessorato) non ancora formalmente approvato - che renderebbe utilizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Assessore regionale al lavoro, con l'atto di indirizzo interpretativo adottato con la nota prot. 1965 del 29 maggio 2006, le "graduatorie distrettuali adottate sulla scorta della legislazione previgente".

2.- Le modifiche ed integrazioni alla l.r. 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della legislazione", apportate dalla l.r. 14 aprile 2006, n. 14, risultano svariate e di ampia portata, e tra esse di particolare rilievo appaiono, anche per le refluenze sociali conseguenti, le misure riguardanti il lavoro nel settore forestale.
Il legislatore regionale del 2006, allo scopo di razionalizzare l'intero settore e rendere ancor più funzionali alle finalità pubbliche le modalità di utilizzo dei lavoratori forestali, ha ridisegnato l'intero sistema di avviamento al lavoro, e di avvalimento, da parte dell'Amministrazione forestale, degli operai necessari per l'espletamento delle complesse attività di competenza, e, dopo aver sancito (all'art. 45 bis della l.r. 16 del 1996, introdotto dall'art. 43 della l.r. 14 del 2006) chele norme che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali "costituiscono norme speciali", ha disposto l'istituzione (cfr. art. 45 ter della l.r. 16/1996, anch'esso introdotto dall'art. 43 della l.r. 14/2006) di un "elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale", da cui attingere, in via esclusiva - atteso che l'iscrizione all'elenco viene testualmente definita "condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali" - per le esigenze del settore.
La compiutezza del sistema - che in quanto diritto speciale forma un insieme proprio e caratteristico, destinato a soddisfare le esigenze peculiari e particolari del settore - e la chiusura dello stesso rispetto a potenziali ulteriori avviamenti al lavoro, o comunque ad assunzioni aggiuntive, viene sancita non soltanto dalla puntualizzazione recata dall'art. 44, comma 1, della l.r. 14 del 2006, in forza di cui - allo scopo di favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale - "non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale", ma anche dalla avvenuta espressa abrogazione, ad opera del comma 17 dello stesso art. 44 della l.r. 14/2006, dell'articolo 55 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, che, sino all'entrata in vigore della normativa modificativa ed integrativa, consentiva l'assunzione di ulteriori operai per far fronte a nuove esigenze operative dell'Amministrazione forestale.
L'espressa abrogazione del richiamato articolo 55 palesa invero l'intendimento di escludere in ogni modo il protrarsi di rapporti non connotati da stabilità di prestazioni o il formarsi di nuovo precariato, attesa viceversa la manifestata volontà di estendere a tutti i considerati lavoratori forestali garanzie occupazionali differenziate per contingenti di appartenenza.
Ciò rilevato, va però considerata la mancanza, nella legge regionale 14 del 2006, di qualsivoglia disposizione transitoria atta a consentire un ordinato e graduale passaggio dal sistema delineato dalla legislazione previgente a quello sancito dal nuovo ordinamento fondato sull'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, la cui attivazione, e dunque il conseguente avviamento al lavoro dei soggetti in esso iscritti - attesi i termini prescritti per la presentazione delle relative domande, nonché i tempi tecnici necessari per la conseguente attività amministrativa finalizzata all'istruttoria delle medesime ed alla predisposizione dell'elenco - in nessun modo avrebbe potuto coincidere con l'entrata in vigore della legge.
Ed in forza di tale considerazione l'Assessore regionale al lavoro pro-tempore, con l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo sopra indicato - assunto (come esplicitato nello stesso documento) nell'ambito dei poteri di indirizzo politico-amministrativo allo stesso ascritti dall'art. 2 della l.r 15 maggio 2000, n. 10 - rilevata l'impossibilità di attivare le previsioni normative entro "l'imminente stagione estiva" ed allo scopo di garantire una continuità amministrativa finalizzata a fare fronte "a situazioni di emergenza", ha ritenuto, sotto la propria responsabilità, di dovere autorizzare "in via transitoria ... l'utilizzo delle graduatorie distrettuali adottate sulla scorta della legislazione previgente".
La determinazione assessoriale, destinata a contemperare l'esigenza di soggezione al principio di legalità con quella di tutela di beni e valori finanche costituzionalmente protetti e garantiti, appare fondarsi sulla riscontrata coincidenza soggettiva tra i lavoratori già inseriti nelle previgenti graduatorie e quelli destinati ad essere ricompresi nel predisponendo elenco regionale.
Essa dunque non prefigura in alcun modo una generalizzata vigenza delle disposizioni della l.r. 16 del 1996 nel testo precedente alla recate modifiche ed integrazioni, e non ha neppure riguardo all'avviamento al lavoro di soggetti che non siano già utilmente inseriti nelle previgenti graduatorie distrettuali.
Pertanto, a prescindere da ogni valutazione giuridica in ordine alla valenza dell'atto amministrativo richiamato, non può che rilevarsi come lo stesso non ricomprenda la fattispecie in atto riguardata, posto che i relativi lavoratori risultano vantare - a quanto è dato desumere dalla nota che si riscontra, oltrechè dalle informazioni assunte per le vie brevi - l'espletamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nell'anno 2005, ma non il possesso di quei requisiti richiesti dall'atto di indirizzo assessoriale (e cioè l'iscrizione nelle graduatorie distrettuali) della cui applicazione si discute.

Lo scrivente, pertanto - costretto altresì ad escludere, in considerazione della richiamata disposta abrogazione dell'art. 55 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, la possibile applicazione di quanto sancito dall'art. 3 della l.r. 8 giugno 2005, n. 8, in tema di avviamento al lavoro nel settore forestale, che pur aveva previsto, per l'attuazione della eliminata disposizione, la formazione di graduatorie ulteriori rispetto a quelle di cui alla l.r. 16 del 1996 - rileva che, in forza di quanto rappresentato, per potere rispondere all'esigenza di garantire l'avviamento al lavoro degli operai forestali di che trattasi, appare necessaria una nuova determinazione legislativa che, a regime, consenta l'iscrizione di detti lavoratori nell'istituito elenco speciale dei lavoratori forestali, ovvero preveda l'avviamento di lavoratori ulteriori rispetto a quelli iscritti nell'elenco stesso, e, nelle more della formalizzazione del medesimo, e quindi, per quest'ultimo scorcio di anno, consenta l'assunzione degli stessi, sempre ovviamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e per il perseguimento di finalità di interesse pubblico.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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