Pos.   3 Prot. N. 18739 - 286.11.06 




Oggetto: POR Sicilia- Avviso pubblico n. 1/2006 - Progetti finalizzati all'attuazione delle azioni a sostegno della lotta al fenomeno del racket e dell'usura. Selezione pubblica. Possibilità di integrazione delle istanze di partecipazione.



Allegati n........................


          ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE                 POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI 
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle               autonomie locali. 

PALERMO

1. Con nota 9-11-2006, Area 1, prot. 3527, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente in ordine a tre distinte questioni relative alla selezione dei progetti di cui all'avviso pubblico su indicato:
a) Se l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata di cui all'art. 49 della l.r. n. 6/2001 possa rientrare fra i soggetti ammessi a proporre i progetti in questione quali individuati dall'art. 5 dell'avviso pubblico (pubblicato sulla GURS del 7-7-2006, n. 33).
b) se la Commissione interna all'Assessorato, cui è demandato l'esame dei progetti da ammettere a finanziamento, possa invitare i soggetti partecipanti alla selezione a regolarizzare o integrare la documentazione prodotta nel caso di omessa produzione delle dichiarazioni richieste dal bando ed indicate nel suo allegato A; in particolare se, nel caso di enti dotati di organi collegiali di amministrazione sia possibile richiedere l'integrazione di quelle rese dal legale rappresentante con quelle degli altri componenti.
c) Se le Confederazioni delle associazioni imprenditoriali ( commercianti, artigiani, agricoltori) possano ricondursi ai soggetti ammessi a partecipare all'avviso pubblico ai sensi dell'art. 5, c.1, dell'avviso pubblico e se le stesse debbano possedere il requisito dell'iscrizione in albi o registri come previsto dal comma 3 dello stesso art. 5.


2. Sul primo quesito lo scrivente, con parere 1-3-2006, n. 44/06.11, prot. 3857, ha già avuto modo di esaminare la natura giuridica del su indicato Osservatorio esprimendo l'avviso che lo stesso costituisca un "organo" dell'amministrazione regionale e degli enti locali territoriali e non un ente, pubblico o privato, dotato di propria autonomia e personalità giuridica. Lo stesso è stato istituito (cfr. art. 49 della l.r. 3-5-2001, n. 6) "quale strumento di garanzia e di trasparenza nella gestione di fondi regionali, statali e comunitari" e quale organo della stessa Regione che finanzia i progetti in questione non sembra assimilabile ai soggetti destinatari della misura avendo, semmai, il compito di vigilare sulla corretta utilizzazione dei fondi stessi.

Sul secondo argomento oggetto della richiesta di parere si osserva che l'avviso pubblico (art. 6, comma 1) richiede a pena d'esclusione che le istanze debbano essere formulate secondo lo schema di cui all'allegato A che, a sua volta, richiede espressamente (e con una bene evidenziata nota in calce) che le dichiarazioni d'inesistenza delle cause di divieto di partecipazione debbano essere riferite a tutti i componenti dell'organo collegiale e dovranno essere prodotte da ciascuno di tali soggetti.
Posto che la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la regolarizzazione o integrazione di documenti possa essere esercitata in relazione a vizi formali degli stessi e non consenta, in ossequio al rispetto della "par condicio" fra i concorrenti, la produzione di documenti omessi (cfr. fra le tante C. Stato, sez. IV, 31-01-2005, n. 231) si ritiene a maggior ragione che, a fronte della espressa previsione di esclusione delle istanze non formulate secondo lo schema (all. A) fornito dall'Amministrazione e della chiara estensione dell'obbligo di dichiarazione a tutti i componenti dell'organo collegiale di amministrazione, non sia consentita l'integrazione relativamente alle dichiarazioni omesse.

Sul terzo quesito deve rilevarsi che le organizzazioni imprenditoriali de quibus sono tradizionalmente inquadrate tra le associazioni non riconosciute, organizzate in modo stabile e provviste di strumenti finanziari e organizzativi adeguati per lo svolgimento di una attività comune dei propri iscritti e, come tali, centri autonomi di interessi (cfr. Cass., sez. lav., 06-07-2000, n. 9043). Esse, pertanto, come "associazioni... operanti in Sicilia" appaiono comprese fra i "soggetti proponenti" di cui all'art. 5 dell'avviso. Per le stesse, poi, non è configurabile l'iscrizione ad alcun albo o registro.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
















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