Pos. 4   Prot. N. /289.2006.11 



Oggetto: Vendita alloggi FF.OO. L. 560/93 - l.r. 43/94 - l.r. 31/96. Schema tipo atto di compravendita.




Allegati n...........................



Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del Personale,
dei SS.GG., di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio Demanio
e Patrimonio Immobiliare
Gestione alloggi FF.OO. e popolari

P A L E R M O







1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento, nel comunicare di dover procedere alla stipula degli atti di cessione di alloggi destinati alle Forze dell'Ordine, rimasti invenduti, in favore dei soggetti richiedenti, giusto Bando di concorso pubblicato in GURS n. 57 del 30.12.2005, ha sottoposto all'esame dello Scrivente lo schema di contratto di cessione, predisposto dall'Amministrazione medesima, adeguando lo schema tipo, già esitato dal C.G.A. ed utilizzato per le cessioni in favore degli assegnatari ex L. n. 560/93, alle odierne cessioni da effettuarsi anche in favore di non assegnatari.

2. Si osserva che lo schema di atto di cessione predisposto è sostanzialmente analogo a quello esitato dal C.G.A., seppur con gli opportuni adeguamenti introdotti in relazione alle peculiarità della cessione in esame.
Diversa è, invece, la previsione relativa al periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere perché l'alloggio oggetto della cessione possa essere alienato o perché ne possa essere modificata la destinazione d'uso: l'art. 6 dello schema prescrive, infatti, un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione, a differenza di quanto previsto dall'art. 7 dello schema già esitato dal C.G.A., ai sensi del quale occorrevano 10 anni; la diversa previsione risulta, tuttavia, giustificata dalla modifica introdotta dal comma 9 dell'art. 19 della l. r 16 aprile 2003, n. 4, in forza del quale gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.
Circa i riferimenti legislativi ai fini della determinazione del prezzo, l'art. 3 dello schema indica la l. n. 560/93 e la l.r. 54/85. Quest'ultima - che in realtà reca la disciplina sull'"acquisto di alloggi per le forze dell'ordine ..." - andrebbe, sostituita dovendosi fare, invece, riferimento alla già menzionata l.r. 3 novembre 1994, n. 43, recante "norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica...", così come peraltro si legge nello schema esitato dal C.G.A. (cfr. art. 3).
In ultimo, all'art. 7 sarebbe opportuno sostituire il riferimento alla L. 15/68 con quello relativo al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ormai Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il cui art. 77 espressamente abroga la L. 15/68.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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