Palermo 15-12-2006    
Pos.   3 Prot. N. 21016 - 291/06.11  



Oggetto: Opere pubbliche - IVA e spese giudiziali su compenso dovuto a componenti commissione aggiudicatrice di appalto concorso.





Allegati n...........................



                  ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
          Dipartimento dei lavori pubblici 
                                                                                  PALERMO 



1 - Con nota 8-11-2006, Servizio risorse idriche - UOB XXIII, prot. n. 57897, codesto Dipartimento espone di aver bandito con avviso pubblicato sula GURS del 7-4-1998 un appalto concorso per la costruzione di un impianto di dissalazione e di aver previsto nella lettera d'invito che le somme relative ai compensi della commissione giudicatrice sarebbero stati a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. Nelle more della liquidazione dei compensi uno dei commissari, ritenendo l'Amministrazione direttamente obbligata, richiedeva al Presidente del Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo per il pagamento degli stessi e degli interessi maturati. Il giudizio di opposizione al decreto si concludeva con sentenza del 30-1-1998, n. 1825/1995, passata in giudicato, con la condanna dell' Amministrazione alle spese del giudizio oltre IVA e oneri per Cassa previdenza avvocati.
Con la richiesta di parere viene chiesto allo scrivente Ufficio l'avviso in merito alla possibilità di porre a carico dell'impresa sia l'IVA corrisposta sui compensi dovuti a quattro componenti della commissione giudicatrice che le spese giudiziali sopra indicate spettanti al commissario che ha adito in giudizio l'Amministrazione appaltante.

2 - Si premette che il secondo comma dell'art. 11 della lettera d'invito alla gara, dispone chiaramente che " Le spese per la Commissione giudicatrice dell'appalto concorso e quelle relative alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria." L'incarico a detta commissione, però, è stato conferito da codesto Assessorato che, pertanto, è direttamente tenuto al pagamento dei compensi salva la successiva rivalsa nei confronti dell'impresa aggiudicataria come confermato dalla sentenza resa nel procedimento contenzioso per il pagamento del compenso avviato da un commissario nei confronti dell'Amministrazione.
Orbene, ove effettivamente corrisposto, l'importo dell'IVA, quale voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali è da considerare a tutti gli effetti nel computo della spesa per il funzionamento della commissione giudicatrice, da porsi a carico dell'impresa aggiudicataria. Tale convincimento trova conforto nel prevalente indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all'IVA dovuta sulle prestazioni di beni o servizi natura accessoria all'importo della prestazione (cfr. Cass., sez. III, 07-02-2006, n. 2529; Cass., III, 14-10-1997, n. 10023; Cass., sez. un., 21-12-1999, n. 917 per le quali l'IVA, se dovuta, accede al credito principale nell'ipotesi di quantificazione del danno economico e va considerata in uno al credito principale ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice).
Altrettanto può affermarsi per le spese giudiziali che sono sempre relative al pagamento del compenso per l'attività di componente della commissione giudicatrice dell'appalto concorso e conseguono all'atteggiamento assunto dall'aggiudicatario in ordine al pagamento delle parcelle (si confronti a tale proposito la nota 6 dicembre 1994, n. 2692 del raggruppamento di imprese vincitore della gara) che codesto Assessorato aveva trasmesso direttamente all'ATI, ai sensi dell'art. 11 della su richiamata lettera d'invito.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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