Pos.   3 Prot. N. 20480 292/06.11 



Oggetto: Edilizia popolare - Decesso dell'assegnatario e successione nel rapporto locativo e nel diritto alla cessione in proprietà dell'immobile.




Allegati n........................


   


  PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 
  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. 
  Servizio demanio e patrimonio immobiliare. 


  PALERMO 


1 . Con nota 16-11-2006, n. PG/167002 - codesto Dipartimento espone che con contratto di locazione semplice stipulato con l'ex ESCAL l'1-3-1957 veniva assegnato a F. Alfonso un alloggio popolare per il quale, in data 1-2-1983, lo stesso inquilino presentava istanza di acquisto in proprietà ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 26/1963, effettuando il prescritto versamento dell'anticipo per le future spese contrattuali.

Dal 27-5-1989 l'assegnatario ed il coniuge si trasferivano, per ragioni di salute e necessità di assistenza, in casa della figlia, in Castelvetrano, dove decedevano dopo pochi mesi, rispettivamente, il 27 maggio ed il 13 ottobre dello stesso anno.
Il 27-12-1989, il figlio F. Antonino , con dichiarazione sostitutiva di atto notorio faceva presente di essere erede convivente con l'assegnatario al momento del suo decesso e confermava di voler procedere al riscatto dell'alloggio; il 31-5-1990, infatti, dichiarava di accettare il prezzo che nel frattempo (18-4-1990) era stato comunicato dallo IACP per il riscatto dell'abitazione.
In merito a tale vicenda viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla possibilità di assentire alla vendita in considerazione del fatto che lo stesso erede (come viene riferito) ha vissuto nell'alloggio coi genitori sin dal 1957 ma, in effetti, non fosse convivente con gli stessi al momento del loro decesso.

2. Si premette che l'abbandono del godimento di un alloggio popolare per oltre tre mesi, senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione, anche se dovuto ad esigenze di vita o di lavoro comporta, ai sensi dell'art. 17, lettera b) del DPR n. 1035/1972 la revoca dell'assegnazione stessa (cfr. Cass. 8-8-1990, n. 8007). Nella fattispecie, l'originario assegnatario era deceduto prima di tale termine ed il decesso del coniuge è intervenuto poco tempo dopo. Pertanto, F.Alfonso, al momento del trapasso, era ancora assegnatario dell'alloggio popolare ed il figlio Antonino erede con lui convivente; questi pertanto, ha titolo a succedere nel diritto alla cessione dell'alloggio ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della l.r. 22-3-1963, n. 26, cessione formalmente richiesta il 31-5-1990.
Seppure lo IACP abbia comunicato al dante causa, dopo il suo decesso, la determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio, l' accettazione da parte dell'erede convivente effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della citata legge regionale ha fatto sorgere in capo allo stesso un diritto soggettivo alla stipula dell'atto di vendita ( cfr. C. conti, sez. contr. Stato, 14-09-1999, n. 69 per la quale " Il momento temporale che segna in via definitiva e incontestabile il diritto a conseguire il riscatto di un alloggio popolare è quello in cui l'amministrazione manifesta la volontà di accettare la domanda e comunica il relativo prezzo al richiedente, poiché è a tale momento che si determina lo scambio dei consensi destinato a dar vita all'accordo contrattuale e l'aspettativa del richiedente si trasforma in diritto soggettivo a conseguire la cessione" e, in termini simili, C. Stato, sez. IV, 25-11-2003, n. 7772).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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