Pos. 2   Prot. N. / 298.11.06 



Oggetto: Personale delle scuole materne regionali - Contingenti ex art. 39 l.r. 10 del 2000 - Accoglimento parziale ricorso straordinario avverso la mancata inclusione nei contingenti.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI
BENI CULTURALI, AMBIENTALI E
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale pubblica istruzione
PALERMO





1 - Con nota n. 5875 del 20 novembre 2006 codesto Dipartimento, con riferimento ad un decreto presidenziale di accoglimento di un ricorso straordinario ed al fine di procedere all'esecuzione dello stesso, espone quanto segue.
Con D.D.G. 321/7 del 2001 codesto Dipartimento ha approvato i contingenti per il collocamento a riposo del personale insegnante di scuola materna regionale, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 per l'anno 2001. Avverso tale decreto presentavano ricorso straordinario alcune insegnanti non incluse nello stesso. Il ricorso veniva accolto per la parte in cui il decreto escludeva le ricorrenti dal contingente in questione.
Con l'art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003 veniva, frattanto, abrogato l'art. 39 nella parte concernente l'anticipato collocamento a riposo con il meccanismo dei contingenti.
Tanto premesso, "visto l'annullamento disposto del D.A. 321/7 del 3.09.2003", codesto Dipartimento pone allo Scrivente i seguenti quesiti.
a) "se la nuova graduatoria deve essere posta in essere, prendendo in considerazione l'anzianità posseduta alla data del 31.12.2003 così come indicato nell'art. 39 della l.r. 10/2000, o altrimenti debba tenersi conto dell'anzianità maturata alla data odierna";
b) "se, vista l'avvenuta abrogazione dell'art. 39....non sia legittimo porre in essere un provvedimento che faccia riferimento alla suddetta normativa non più in vigore";
c) "Sui collocamenti posti in essere che trovano il loro presupposto giuridico nel D.A. 321/7 del 3.09.2001 che ora viene annullato,...quali refluenze si pongano in essere con un trattamento previdenziale ed economico anche esso mutato".
Viene, infine, manifestata perplessità sulla situazione di quel personale che, sebbene non inserito nei contingenti di cui al suddetto decreto, è stato frattanto collocato a riposo : ciò in quanto allo stesso è stato applicato un regime pensionistico mutato rispetto a quello( l.r. 2/62 ) applicabile fino al 31 dicembre 2003 a seguito della riforma apportata dal suddetto art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003.

2 - Va subito chiarito che il decreto presidenziale di decisione del ricorso straordinario in parola non ha disposto l'annullamento tout court del provvedimento impugnato, ma - operando un rinvio alle motivazioni contenute nel parere del Consiglio di Giustizia amministrativa - ne ha determinato l'annullamento limitatamente alla mancata inclusione delle ricorrenti nei contingenti previsti.
Pertanto, relativamente al quesito sub c) nessuna refluenza si realizza nei confronti del personale collocato a riposo in base al decreto sindacato. E' noto, infatti, che l'annullamento totale o parziale dei provvedimenti definitivi di quiescenza è consentito all'amministrazione solo nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'art. 203 e seguenti del D.P.R. n. 1092 del 1973, rimanendo preclusa tale possibilità in presenza di un errore di diritto.
In ordine al quesito sub a), la rideterminazione della posizione in base all' anzianità contributiva posseduta dagli interessati, al fine del loro inserimento nelle graduatorie formulate per la definizione dei contingenti, va effettuata con riferimento ai criteri fissati dall'art. 39 ed alle sue indicazioni temporali, valendo la pronuncia sul ricorso straordinario ad eliminare, per quanto possibile, le illegittimità lamentate in quella sede e non sicuramente ad attribuire posizioni avulse dalla situazione ( di fatto e di diritto ) che legittimava l'anticipato collocamento a riposo.
Quanto alla considerazione dell'avvenuta abrogazione delle norme di riferimento, contenute nell'art. 39 della l.r. n. 10 del 2000, va rilevata la necessità per l'amministrazione di adempiere alle statuizioni contenute nella decisione in questione.
La decisione del ricorso straordinario, invero, ha carattere cogente per l'amministrazione e determina in capo ad essa l'obbligo di esecuzione. Tale principio risponde all'esigenza di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso.
Nel caso in esame, vero è che la norma posta a base del contenzioso è stata abrogata prima della decisione del ricorso straordinario e, pertanto, la sua efficacia è attualmente impedita, tuttavia la rettifica della graduatoria contestata conformemente alla decisione presidenziale va eseguita per attribuire all'interessato la posizione che gli competeva.
Sulle perplessità manifestate da codesto Dipartimento circa la situazione del personale non inserito nei contingenti in discorso ma frattanto collocato a riposo, non si rinvengono problemi relativi al trattamento pensionistico loro attribuito. Infatti, la nuova disciplina del trattamento pensionistico di cui all'art. 20 della l.r. 21/2003 fa salve le quote già maturate al 31 dicembre 2003 spettanti ai sensi della l.r. n. 2 del 1962. Si ritiene, cioè, che ove gli interessati fossero stati collocati a riposo nel 2001 nell'ambito del primo contingente di uscita, agli stessi sarebbe stato applicata la disciplina recata dalla l.r. 2/62; disciplina applicata fino al 31 dicembre 2003 anche ai collocati a riposo dopo tale data.
Va, infine, precisato che la modifica del decreto in questione sarà circoscritta al corretto inserimento del personale parte ricorrente, avendo la decisione efficacia soggettivamente limitata.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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