Pos.   3 Prot. N. 31 - 299/06.11 



Oggetto: Edilizia popolare - prezzo di cessione alloggi popolari - l.r. 16-4-2003, n. 4, art. 19.




Allegati n........................



 
ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
                          PALERMO 


1 - Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento sottopone a quest' Ufficio la questione sollevata da un Istituto autonomo per le case popolari in relazione alle nuove disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 dell'art. 19 della l.r. n. 4/2003 che, per effetto dell'art. 141, comma 2, trovano applicazione dal 1° gennaio 2003 quanto alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi popolari, fissato in base al valore posseduto all'epoca della loro assegnazione. Viene in particolare chiesto se tale criterio di determinazione del prezzo debba trovare applicazione anche per gli atti di cessione di alloggi stipulati fra il 1° gennaio 2003 e la data di pubblicazione della legge (17 aprile 2003).
Codesta Amministrazione ritiene che il contratto di alienazione di un alloggio popolare, una volta stipulato, sia da ritenere ormai concluso e, quindi non soggetto alle disposizioni sopravvenute ancorchč queste abbiano effetto retroattivo.

2. L'articolo 141 della legge regionale n. 4/2003 (finanziaria 2003) si riferisce alla decorrenza delle disposizioni che hanno effetto sulla manovra finanziaria e sulla relativa copertura mentre la norma in questione ( terzo comma dell'art. 19 della l.r. n. 4/2003 che ha "sostituito" il comma 1 dell'art. 8 della l.r. n. 11/2002), avendo carattere sostanziale, deve ritenersi entrata in vigore senza alcuna decorrenza retroattiva e, come previsto dall'art. 142, dalla stessa data di pubblicazione della legge (17 aprile 2003). Si ritiene pertanto che nessuna rideterminazione dei prezzi di vendita degli alloggi vada effettuata per i contratti stipulati fra il 1° gennaio ed il 17 aprile 2003.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitą alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati FONS.

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