Pos. 2   Prot. N. / 303.11.06 



Oggetto: Sportelli multifunzionali - Affidamento appalti di servizi - Normativa applicabile.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
professionale

PALERMO





1 - Con nota del Servizio 1 prot. 2371-957-06 del 21 novembre 2006, codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente sulla seguente questione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con nota del 18 ottobre 2006 avente ad oggetto "Programmazione 2002/2006 Affidamento attività non corsuali cofinanziate dal Fse"- nel riferire quanto richiesto dalla Commissione europea, ha raccomandato ( pur esprimendo qualche perplessità ) di applicare la normativa relativa agli appalti nel caso di affidamento di attività "non corsuali" cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
Codesta Agenzia, dubitando della distinzione tra attività corsuali e non corsuali e ritenendo che la questione concerna ogni iniziativa di affidamento di servizi, sottopone all'attenzione dello Scrivente il caso degli affidamenti degli sportelli multifunzionali a totale carico delle risorse regionali.
In particolare, nel descrivere le attività dei suddetti sportelli ( servizi di informazione, accompagnamento alla ricerca di lavoro e orientamento ) e riconducendo le stesse alle tipologie di servizi indicati alle categorie 22 e 24 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 157 del 1995 ed alle categorie 22 e 24 dell'allegato II B al decreto legislativo n. 163 del 2006, codesta Agenzia chiede se per l'affidamento di detti servizi debba applicarsi il citato d. lgs. 163 limitatamente agli articoli 65, 68 e 225 così come prescritto dall'art. 20 dello stesso.

2 - Si premette che si farà riferimento alla normativa contenuta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha abrogato all'art. 256 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", all'art. 20 distingue tra appalti soggetti alle disposizioni dello stesso codice ed appalti di servizi cui si applicano esclusivamente gli articoli 68 (avviso di preinformazione ), 65 (specifiche tecniche ) e 225 ( avvisi relativi agli appalti aggiudicati ) : i primi sono elencati nell'allegato II A , i secondi nell'allegato II B.
I servizi oggetto del presente parere sono quelli offerti dagli sportelli multifunzionali e per le modalità del relativo affidamento occorre individuare nell'elenco II allegato al suddetto codice le diverse tipologie di servizi richiesti.
Codesta Agenzia configura gli sportelli multifunzionali "quali terminali della rete di servizi territoriali di informazione, accoglienza ed orientamento".
Con circolare dell'Assessore 16 marzo 2001 n. 6, sono state impartite agli organismi titolari degli sportelli multifunzionali le direttive per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento degli sportelli. Le tipologie dei servizi che tali organismi dovranno garantire vengono ricondotte alle seguenti :
- accoglienza ed informazione;
- orientamento;
- consulenza, promozione e sostegno all'inserimento lavorativo;
- informazione e consulenza alle imprese.
Codesta Agenzia evidenzia le caratteristiche delle attività riferibili agli sportelli e le riporta alle categorie indicate ai numeri 22 e 24 dell'allegato II B del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominate rispettivamente "Servizi di collocamento e reperimento di personale" e " Servizi relativi all'istruzione anche professionale".
Come evidenziato da codesta Agenzia, l'inquadramento dei servizi oggetto di affidamento tra quelli residuali di cui all'allegato II B comporta l'applicabilità della disciplina comunitaria solamente con riferimento a norme tecniche, a norme su pubblicità ed informazione ed a norme sulla comunicazione dei risultati della gara.
Occorre, comunque, premettere che i servizi di cui alla fattispecie in esame assumono la natura di veri e propri servizi pubblici rivolti in via diretta ed immediata alla collettività, ancorché affidati secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ( cfr. piano dell'offerta formativa 2006 punto II.6.2 valutazione ) afferente alla logica dell'appalto piuttosto che della concessione di servizi caratterizzata dall'attribuzione del diritto di gestione e di sfruttamento economico del servizio e trasposizione del correlativo rischio gestionale dall'ente al concessionario. Pertanto nella fattispecie non si applica l'art. 30 del codice (concessione di servizi ) ma, appunto, le direttive sugli appalti di servizi come recepite dallo stesso codice.
In linea di massima si concorda con la classificazione operata da codesta Agenzia relativamente alle attività ed alle correlate disposizioni applicabili alle categorie di riferimento. Tuttavia, in ordine all'attività di informazione e consulenza alle imprese , ove si ritenga non esaustivamente riferibile al servizio di reperimento di personale, va evidenziata la disposizione contenuta nell'art. 21 del decreto legislativo 163 del 2006 che recita : "Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A ". L'art. 20 richiamato, dispone per l'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell'allegato II B la circoscritta applicazione delle norme del codice limitatamente ai suindicati articoli 68, 65 e 225.

3 - Si ritiene opportuno, a questo punto, richiamare quanto disposto dall'art. 27 del codice " Principi relativi ai contratti esclusi" che così recita : "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità".
Proprio con riferimento a tali tipi di contratti la Commissione europea, conformemente alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha affermato che "le disposizioni del trattato CE relative al mercato interno si applicano altresì agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive appalti pubblici".
Con apposita comunicazione interpretativa "relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici" ( pubblicata in GUCE C 179 dell'1 agosto 2006 ), la Commissione europea - pur senza creare nuove disposizioni legislative - fornisce dei suggerimenti per valutare se le procedure in questione rispondano ai principi indefettibili del diritto comunitario. In particolare richiama i principi della libera circolazione delle merci, del diritto di stabilimento, della libera prestazione di servizi, della non discriminazione e dell'uguaglianza di trattamento, della trasparenza, della proporzionalità e del riconoscimento reciproco.
Va considerato che, nell'esprimere la necessità della rispondenza degli appalti ai superiori principi, l'esecutivo comunitario afferma per gli stati membri la competenza a valutare per taluni aspetti i margini di applicabilità degli stessi; così, per esempio afferma che "spetta alle singole amministrazioni aggiudicatici decidere se l'aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri".
Con riferimento, pertanto, all'avviso pubblico recante "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti Servizi Formativi 2007", valuterà codesta Agenzia se lo stesso ( in particolare la parte relativa ai soggetti ammissibili ) risponde ai criteri indicati dalle recenti nuove disposizioni legislative ( art. 27 del codice ) nonché dalla Commissione europea nella suddetta comunicazione, con particolare riferimento al punto 2-2-1 secondo comma, seconda alinea, relativo all'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri.

4 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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