Pos. I Prot. 20012/305.2006.11


OGGETTO: Contratti ed obbligazioni della P.A.- Appalto ex art. 78 della l.r. 6/2001 per lo svolgimento delle attività informatiche della Regione.- Individuazione delle attività da affidare.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 56626 del 23 novembre 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso che a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica è stato individuato il soggetto cui affidare la realizzazione della piattaforma telematica integrata della Regione siciliana e con il quale al contempo costituire una apposita società di scopo avente ad oggetto, in attuazione della previsione recata dall'art. 78 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, si chiede di valutare se, in relazione al rapporto instauratosi tra l'Amministrazione regionale e la Società costituita a seguito della predetta gara (denominata Sicilia e-Servizi S.p.a.), e nel rispetto del limite temporale del quinquennio di vigenza della convenzione quadro, possa procedersi all'assegnazione alla indicata Società mista delle attività di realizzazione di progetti senza alcuna limitazione, purché esse traggano origine e siano riconducibili alle previsioni di cui al bando della predetta gara.

2.- Alla luce di quanto rappresentato nella richiesta di parere e, soprattutto, del contenuto degli atti di gara trasmessi in allegato, è dato ritenere che la Società in relazione alla quale è stato selezionato un socio di minoranza professionalmente idoneo, è destinata allo svolgimento di una serie di attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, non individuate in via preventiva, ma di cui talune identificate nel capitolato speciale di appalto meramente "a titolo di esempio e non esaustivo", e connotate in realtà dall'essere correlate e conseguenti alla realizzazione del complesso sistema info-telematico denominato "Piattaforma telematica integrata della Regione siciliana - PTI Sicilia", la cui gestione e conduzione operativa costituisce invero il primo e fondamentale compito assegnato.
Espressamente il richiamato capitolato prevede infatti che la (allora) costituenda Società dovrà "svolgere le attività di competenza rilevabili nel QRS (n.d.r.: Quadro di riferimento strategico per lo sviluppo della società dell'informazione) e di perseguire e mantenere gli obiettivi che ispirano lo stesso QRS", nonchè provvedere alla "fase di conduzione tecnico-applicativa e di gestione tecnico-operativa dei servizi, dei sistemi e delle prestazioni professionali relative alla PTI Sicilia".
Lo stesso documento di gara, poi, in considerazione della "complessità del sistema info-telematico" che costituisce la PTI Sicilia, e delle "mutate" o "sopraggiunte oggettive esigenze che potranno essere manifestate dall'Amministrazione regionale" in una fase successiva all'aggiudicazione della gara, prevede espressamente la possibilità che vengano stipulati "contratti distinti per singole tipologie e singole forniture, servizi o lavori".
Ed infatti, conseguentemente, nella convenzione successivamente stipulata tra la Regione siciliana, Sicilia e-innovazione S.p.a. (Società capogruppo costituita al fine di mantenere l'unitarietà della complessa organizzazione relativa alla materia informatica e dell'innovazione tecnologica nella Regione siciliana), Sicilia e-Servizi S.p.a. (Società di scopo costituita in esecuzione della gara di cui è discorso ed in relazione alla quale si pone la problematica in esame) ed il socio (privato) di minoranza di quest'ultima S.p.a., mediante la quale si è concretamente provveduto a commettere a quest'ultima le attività informatiche da espletarsi, non soltanto risulta affidata a Sicilia e-Servizi S.p.a. "la gestione delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali di cui all'art. 78 l.r. 3 maggio 2001, n. 6 e s.m.i., ivi comprese la attività necessarie od utili per l'attuazione della misura 6.05 - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006", ma la medesima Società testualmente si obbliga a compiere "ogni altra attività per la gestione e lo sviluppo delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali siciliane, prevista dal programma operativo e strategico di cui al successivo art. 13 di tempo in tempo in vigore," che dovrà essere predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione ed approvato dalla stessa.

Dai passi riportati appare emergere, da un lato, la mancata preventiva specificazione di tutte le attività affidabili alla costituita Società, e dall'altro, la legittimità del procedere in tempi successivi ad individuare le funzioni il cui espletamento si intende rimettere al medesimo soggetto di scopo.
Non può a tal proposito non rilevarsi come la concreta individuazione dell'attività da affidare alla costituita Società sia rimessa sotto un duplice profilo alle valutazioni di merito dell'Amministrazione, che dovrà preventivamente - in relazione ad una puntuale qualificazione dell'attività da svolgere ed alle caratteristiche della medesima - valutarne la sussumibilità nell'ambito di quelle globalmente ed indistintamente considerate negli atti di gara e nei conseguenti atti amministrativi e contrattuali, nonché ponderare, al fine del perseguimento della massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'opportunità e la convenienza di procedere alla stipula di contratti di servizio aggiuntivi, e semprechè gli stessi risultino in linea con gli obiettivi del Quadro di riferimento strategico per lo sviluppo della società dell'informazione e coerenti con il piano strategico e con il piano operativo della Società.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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