POS. I Prot._______________/316.2006.11

OGGETTO: Agricoltura e foreste - boschi e foreste - prescrizioni di massima e polizia forestale. derogabilita'.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FORESTE
PALERMO



1. Con nota 29 novembre 2006, n. 545/ Serv. Tut., codesto Dipartimento chiede se le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 6 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 - approvate e rese esecutive con provvedimento 20 gennaio 2006 dell'Assessore regionale dell'agricoltura e le foreste, su proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio - possono essere derogate e, in caso affermativo, quale soggetto ha titolo per procedere alla deroga. Considerando inoltre che l'aggiornamento delle prescrizioni suindicate va effettuato su proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, si chiede se le eventuali deroghe sono subordinate al loro parere.

2. Sulla fattispecie sottoposta si espone quanto segue.
L'art. 6 della l.r. 16/1996 - come recentemente sostituito dall'art. 8 della l.r. 14 aprile 2006, n. 14 - dispone:
"1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutuvi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e el foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio".
La norma riformulata, contiene - rispetto alla precedente versione che prevedeva l'aggiornamento delle prescrizioni esclusivamente ogni dieci anni - la possibilità di revisione delle stesse in qualsiasi momento, in base ad una valutazione di opportunità, su impulso (e non su parere) dell'autorità localmente competente (cioè l'Ispettorato ripartimentale delle foreste) e, secondo l'iter procedimentale disposto al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 16/1996, sentito il Comitato forestale regionale di cui all'art. 5-ter della stessa legge, cui segue l'approvazione assessoriale che rende esecutive le prescrizioni di che trattasi.
La "deroga", come eccezione alla regola generale riportata nelle prescrizioni di massima è astrattamente possibile qualora venga prevista e regolamentata all'interno delle prescrizioni, in modo strumentale alla tutela dei beni oggetto del vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923 e del regolamento applicativo di cui al R.D. 1126/1926.
La ratio juris della deroga va comunque individuata "nel più adeguato raggiungimento del pubblico interesse" cui tende la normativa vincolistica de qua.
Ciò rilevato, si osserva che in sede di rilascio delle autorizzazioni e/o nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - rientranti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.r. 16/1996, nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste - non è concesso derogare all'accertamento contenuto nel provvedimento costitutivo del vincolo, e che una valutazione che si traducesse in una deroga al detto vincolo concreterebbe un'autorizzazione illegittima. Si evidenzia peraltro che l'attività autorizzatoria intestata agli Ispettorati ha natura ampiamente discrezionale, nel senso che gli atti adottati devono essere ampiamente motivati in modo da consentire di accertare che le attività autorizzate non siano in grado di arrecare danni ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico.
La deroga alle regole generali, disposta in forma di aggiornamento delle stesse prescrizioni di massima, secondo il procedimento disposto dall'art. 6 della l.r. 16/1996 è invece coerente con la previsione contenuta all'art. 19 del R.D. 1126/1926, nella parte in cui ammette che la determinazione delle prescrizioni tenga conto, in un contesto attualizzato, della destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, ma sempre in rapporto esclusivo con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del R.D. 3267/1923, rapporto da riconnettere oggettivamente e in termini generali a quegli scopi.
Qualora invece codesta Amministrazione consideri l'opportunità della deroga riferita a particolari situazioni soggettive, le fattispecie derogabili sono quelle considerate dai RR. DD. 3267/1923 e 1126/1926 che - in mancanza di norme diverse dell'ordinamento regionale - continuano ad avere vigore in Sicilia, per espressa previsione dell'art. 3 della l.r. 16/1996. In particolare - giacchè l'art. 5-ter della l.r. 16/1996, che ha istituito il Comitato forestale regionale, dispone che quest'ultimo esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.3267 - consegue che spettano a detto Comitato le competenze relative alle fattispecie considerate agli artt. 12 e 13 del R.D. del 1923, relativamente alla possibilità di esentare taluni terreni, in tutto o in parte, dai vincoli qualora per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause (valutabili dal Comitato stesso) risulti cessato il pericolo di danni di cui all'art. 1 dello stesso regio decreto.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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