POS. II Prot._______________/320.06.11

OGGETTO: CEFPAS. Concorsi. Titoli valutabili. Art. 25 lr 19/2005.




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA
PALERMO
e, p.c.
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO (C.E.F.P.A.S.)
Via G. Mulè n. 1
93100 CALTANISSETTA





1. Con nota prot. 1323/Serv. 2 del 4 dicembre 2006 codesto Dipartimento, rappresentando che il C.E.F.P.A.S. (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario) con delibera 8 settembre 2006, n. 1053 ha approvato i bandi di concorso per la copertura di posti in organico in vari profili professionali (bandi poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione -Serie concorsi- n. 12 del 29 settembre 2006) ha evidenziato delle perplessità su disposizioni di favore per i candidati già dipendenti dal CEFPAS medesimo.

In particolare codesto Dipartimento rileva che mentre per gli altri candidati, quale requisito di ammissione, è prescritta l'acquisizione del titolo di studio necessario per l'accesso con il massimo dei voti, per coloro che hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze del Centro per un periodo di tempo corrispondente a quello previsto per l'ammissione in qualifiche corrispondenti o superiori non è richiesta la votazione massima.
Ed, inoltre, per quanto attiene alla valutazione dei titoli correlati ai servizi svolti, il relativo punteggio è aumentato del 50 per cento per i servizi svolti presso il Centro medesimo.

Codesto Dipartimento, in proposito, rileva che tali previsioni di favore potrebbero venir ritenute in contrasto con l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè con le disposizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; ma che, tuttavia, l'art. 25, comma 17, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, prevede che le articolazioni dei profili e figure professionali siano caratterizzate anche da una professionalità acquisita all'interno dell'ente.

Riferisce, ancora, codesto Dipartimento che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un parere reso al CEFPAS in ordine alla possibilità di rinnovare contratti a tempo determinato, esprime l'avviso che per il reclutamento del personale attraverso pubblici concorsi possa, per i requisiti di ammissione, prevedersi un "particolare riguardo nei confronti di quei servizi prestati presso il medesimo ente".

Di conseguenza codesto Dipartimento chiede un parere dello Scrivente in ordine alla legittimità delle menzionate previsioni di favore previste nei citati concorsi per il candidati dipendenti dal CEFPAS.



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La seconda parte del comma 17 dell'art. 25 della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, prevede che "Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro".

Già lo Scrivente, con parere n. 133 del 2006 reso a codesto Dipartimento con nota prot. 10956/133.06.11 del 19 giugno 2006, pure ritenendo tale norma di non immediata comprensione, nell'escludere che potesse comunque fondare la previsione di concorsi interamente riservati al personale dipendente o già dipendente dal Centro medesimo, rilevava che la possibile interpretazione può senz'altro portare al particolare riconoscimento dell'esperienza acquisita nel corso del servizio presso l'ente stesso o, addirittura, fondare la possibilità della previsione di una quota di riserva in favore del personale stesso nell'ambito di concorsi pubblici (purchè in conformità alla regola secondo cui le riserve non possono complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso).


La Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). Ha inoltre precisato che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Si sottolinea altresì nella giurisprudenza costituzionale che il principio del concorso pubblico, non è incompatibile - nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione - con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione; ciò che non tollera - salvo circostanze del tutto eccezionali - è la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

Nella fattispecie che qui ci occupa, le previsioni di favore per il personale dipendente dal Centro, previste nella delibera 8 settembre 2006, n. 1053 e nei relativi bandi, neppure si sostanziano in riserve di posti per tale personale, ma, dando rilievo alla "professionalità acquisita all'interno dell'ente" inconformità alle previsioni dell'art. 25, comma 17, l.r. 19/2005, per un verso, ferma restando la necessità del prescritto titolo di studio, consentono al personale in questione di partecipare prescindendo soltanto dal conseguimento della votazione massima (a condizione che il servizio sia stato almeno di tre anni ed in posizioni corrispondenti o superiori), e per l'altro conferiscono -in sede di valutazione dei titoli di servizio- un punteggio maggiorato del 50% al servizio prestato presso l'ente.
Peraltro, il punteggio complessivamente previsto per i titoli è solo del 40% sulla complessiva valutazione, nella quale il 60% è riservato alla prova d'esame.

Pertanto il trattamento particolare riservato ai candidati che abbiano prestato servizio presso l'ente stesso non può determinare un'arbitraria e irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a partecipare alle selezioni o una situazione tale da consentire solo a tali soggetti di risultare aggiudicatari dei posti messi a concorso.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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