Pos. 3   Prot. N. /321.06.11 



Oggetto: Rimborso spese di cura per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.




Allegati n........................                                                       
                      Presidenza della Regione          
                      Dipartimento regionale del personale,                         dei servizi generali, di quiescenza,                             previdenza ed assistenza del personale  

PALERMO

              e, p.c. Agenzia per la rappresentanza 
              negoziale della Regione siciliana 
              A.R.A.N. Sicilia      
                          PALERMO 


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento rappresenta l'intenzione di sottoporre all'Assessore uno schema di circolare avente ad oggetto disposizioni attuative dell'art.20 della l.r. n.73 del 1979 che quest'Ufficio, con parere n.56 del 2006, ha ritenuto tuttora vigente nonostante l'abrogazione della norma statale alla quale opera un rinvio c.d. statico ed , in alternativa, un'ipotesi di disegno di legge abrogativo della norma regionale. 
  Preliminarmente si ritiene necessario conoscere l'avviso dello scrivente sulla regolarità delle previsioni dello schema di circolare anche alla luce di un precedente parere reso sulla problematica de qua (n. 122/2003) nonché, in particolare, sulla necessità di aggiungere previsioni per i rimborsi attinenti a cure termali. Viene pure chiesto se si ritenga opportuno intervenire con decreto presidenziale anziché con circolare assessoriale. 



2-Pur se l'esame di atti non aventi natura normativa non rientra fra i compiti ascritti a quest'Ufficio non ci si esime, nello spirito di una fattiva collaborazione tesa al buon andamento dell'Amministrazione, dall'esaminare gli aspetti con riferimento ai quali vengono sollevati dubbi.
  Si ritiene producente partire dal quesito riguardante il tipo di atto da emanare, che anche lo scrivente individua nella circolare, traendone occasione per qualche osservazione generale. 

Al di là di quanto manifestato all'inizio dello schema ( La presente circolare.... disciplina le condizioni) l'attività da porre in essere sembra mirata a fare il punto sulla disciplina oggi applicabile nella materia de qua nonché a fornire, in mancanza di norme di dettaglio, istruzioni sugli adempimenti procedurali attraverso i quali giungere al risultato del rimborso previsto dalle vigenti disposizioni.
Tale contenuto essenzialmente informativo e applicativo ben può essere veicolato da una circolare senza richiedere l'emanazione di un qualche atto per sua natura idoneo a modificare la situazione giuridica sulla quale opera.
L'alternativa del decreto presidenziale non sembra utile da percorrere perchè nell'ipotesi che ci occupa non vi è materia regolamentare e non vi sarebbe, del resto, neppure ove si volesse invece intervenire a modificare l'attuale disciplina. E ciò non solo perchè l'ordinamento regionale conosce solo regolamenti di esecuzione delle leggi regionali ma in quanto a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e le conseguenti prestazioni sono attribuite alla fonte pattizia.
Ora com'è noto l'assetto del rapporto tra fonti legali e fonti contrattuali nella materia del lavoro alle dipendenze delle p.a., è caratterizzato dalla c.d. clausola di salvaguardia del contratto collettivo.
In ordine alle spese di cura i contratti collettivi del personale regionale hanno confermato la disciplina legale: espressamente,all'art.51,co.3, quello per il personale del comparto ed in via tacita, non regolando la materia, quello della dirigenza.
Può quindi concludersi che alla luce di quanto sopra considerato anche previsioni che pur senza cancellarlo ridefiniscano la portata dell'obbligo di rimborsare le spese di cura in discorso vadano introdotte contrattualmente mentre ove si intenda intervenire unilateralmente, a termini dell'art.2,c.2 del d.lgs.165 del 2001 ( "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario." ), la fonte pubblicistica alla quale fare ricorso sia necessariamente la legge regionale alla stregua di come operato in ambito statale. L'Amministrazione può invece con il mezzo della circolare prescelto rendere note le modalità di gestione dell'istituto nell'ambito dei propri poteri datoriali, nel rispetto della normativa vigente.
Si suggerisce quindi di rivedere lo schema di circolare per verificare se il predetto istituto necessiti da una parte di integrazioni esplicative del relativo quadro normativo di riferimento e dall'altro se non occorra depurarlo di quegli elementi che con lo stesso contrastino. L'esclusione dai rimborsi di coloro che abbiano effettuato cicli di cure per tre anni sembra appunto, per tale ragione, da eliminare.
  Corretta ed in linea con il precedente parere risulta oggi la previsione della rimborsabilità delle sole spese non coperte dal S.S.N. oggi competente in via generale nella materia sanitaria, quale unico centro di imputazione e responsabilità della prestazione. 
  Per quanto riguarda le cure termali si suggerisce di indicarne espressamente la rimborsabilità nel limite già previsto di dodici giorni per ciclo ferma restando ovviamente la certificazione medica che ne attesti, come richiesto per la generalità delle prestazioni in argomento,la specifica necessità correlata all'infermità dipendente da causa di servizio. 
  Si ritiene più in generale di porre l'accento sull'attenzione da riservare alla documentazione da produrre ai fini del rimborso atteso che dal tenore dello schema si evince la soppressione di qualsiasi autorizzazione o altra determinazione preventiva circa l'assunzione della spesa a carico dell'Amministrazione.Al riguardo utili elementi potrebbero acquisirsi da parte dell'Assessorato alla Sanità. 


  3.Il presente parere, reso da quest'Ufficio in quanto verte su normativa pregressa non disapplicata dal CCNL, viene inviato all'ARAN Sicilia per una dovuta conoscenza, in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderla partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte. 


  4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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