Pos. 3  Prot. N. 211 - 324.06.11 



Oggetto: Contributi e finanziamenti. Delibera CIPE n. 20/04. APQ Aree urbane. Redazione di piani strategici. Schema di circolare su spese ammissibili a contributo.




Allegati n........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
  DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE      
  PALERMO 


1. Con la sopra indicata nota del Servizio Interventi infrastrutturali - Uob. II, codesto Dipartimento premette di aver emanato, il 22-12-2004, un avviso pubblico per la promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Regione Siciliana, negli agglomerati con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e nei centri minori. Dette proposte riguardano espressamente il finanziamento in favore di enti locali e pubbliche amministrazioni con essi riunite (art. 6 dell'avviso) di interventi infrastrutturali e di iniziative di pianificazione strategica ed innovativa. Alcuni enti locali, per la loro redazione, si sono avvalsi dei propri uffici attribuendo agli stessi un compenso incentivante ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la l.r. di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che così dispone: "Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito,con le modalità ed i criteri previsti al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto tenendo conto del grado di responsabilità professionale assunta". Poiché codesta Amministrazione dubita che tali spese nonché quelle sostenute per incarichi e consulenze di supporto al responsabile unico del procedimento possano essere ammesse a contributo, ha predisposto una circolare con la quale si chiarisce che "verranno ammesse a rimborso le spese che siano state assunte espressamente per remunerare attività intellettuali previste per la redazione di piani strategici e degli altri strumenti di pianificazione innovativa che siano stati oggetto di contratto di appalto di servizi ovvero di (contratto) di prestazione d'opera intellettuale, precisando che l'oggetto dei citati contratti dovrà essere costituito da attività di predisposizione di contributi disciplinari specialistici, che siano attinenti e necessari alla predisposizione del piano ovvero integrino l'attività vera e propria di redazione integrale dello stesso ovvero ineriscano l'attività di comunicazione del piano proposto.
Non sono ritenute ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione di altre attività di consulenza e/o assistenza e/o supporto organizzativo, tecnico e amministrativo all'attività istruttoria istituzionale svolta dall'amministrazione comunale per gestire il procedimento di redazione ed approvazione del piano strategico. Tanto sia nel caso di nomina di un responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 che di quello previsto dalla legge n. 109/1994.
In tale seconda ipotesi, infatti, il RUP andrebbe nominato (cfr. art. 7 della l. n. 109/1994 nel testo coordinato) in attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, programma cui non è assimilabile quello strategico o innovativo in argomento che non può essere neppure considerato come atto di pianificazione di cui al citato secondo comma dell'art. 18.

Ancorchè venga sottoposta all'esame dello scrivente l'intera circolare, l'unica questione giuridica sulla quale l'Ufficio è chiamato ad esprimersi è sostanzialmente quella della possibilità di annoverare i progetti oggetto dell'avviso (interventi infrastrutturali e di iniziative di pianificazione strategica ed innovativa) fra quelli di cui al predetto comma 2 del citato art. 18 e più in generale se sia possibile il rimborso delle spese di consulenza e collaborazione per i progetti predisposti direttamente dagli enti locali.

2. Quest'Ufficio ritiene di poter condividere l'orientamento assunto da codesto Dipartimento per le seguenti considerazioni. I programmi di cui all'avviso pubblico 22-12-2004 (cfr artt.3 e 7) hanno per lo più il carattere della pianificazione economico finanziaria di interventi da realizzare in "coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale" che, pertanto, si presuppongono come già adottati. Sembra allora coerente con la finalità del finanziamento prevedere il rimborso delle spese sostenute per l'elaborazione dei programmi qualora l'ente proponente abbia ritenuto di affidarne all'esterno l'intera elaborazione nel rispetto delle disposizioni che regolano l'appalto della fornitura di servizi o l'affidamento di incarichi professionali. Viceversa non appare coerente con quanto previsto dall'avviso contribuire alle spese sostenute direttamente dall'ente locale che abbia predisposto in proprio il programma in questione che, per la predetta natura, non è assimilabile né ad un piano triennale di lavori pubblici né ad un atto di pianificazione di cui al citato comma due dell'art. 18 della l. n. 109/1994 fra i quali devono farsi rientrare esclusivamente quelli tipici di pianificazione urbanistica (cfr. deliberazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici AG530 del 11/09/2000 e AG385 del 13/06/2000).
Tuttavia, ad avviso dello scrivente, non sembra irragionevole ammettere a rimborso le giustificate spese per eventuali e particolari prestazioni professionali esterne o consulenze alle quali l'amministrazione abbia ritenuto di dover ricorrere per assicurare una qualificata collaborazione ai propri uffici, sempre che l'affidamento dell'incarico (o del servizio) abbia seguito le regolari procedure di evidenza pubblica o, in caso di affidamento diretto, siano stati rispettati i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.





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