Pos. I Prot. _______ /329.06.11


OGGETTO: Organi - Consiglieri e amministratori - Rimborso spese di viaggio ex art. 21, comma 5, l.r. n. 30/2000.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
(Rif. nota 7 dicembre 2006, n. 4140)

PALERMO


1. L'art. 21, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, prevede che "agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".
In relazione a tale disposizione codesto Assessorato pone all'Ufficio una problematica sollevata dalla Provincia regionale di Trapani concernente l'applicabilità della riportata disposizione nei confronti degli amministratori residenti nelle isole minori.
In particolare vien chiesto se le spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute dai predetti amministratori "in dipendenza del protrarsi delle riunioni degli organi collegiali oltre l'orario dell'ultima corsa di aliscafi o aerei" ovvero "nei casi di soppressione o interruzione dei collegamenti" con le isole minori,possano farsi rientrare tra le "spese di viaggio" previste dalla riportata disposizione.
Al riguardo codesto Dipartimento è dell'avviso che la dizione "spese di viaggio" di cui al riportato art. 21, comma 5, l.r. n. 30/2000, "possa essere interpretata estensivamente nel senso di comprendere, tra queste, le spese di vitto e pernottamento, qualora siano comprovate da idonea documentazione e le stesse siano state affrontate in dipendenza di uno degli eventi sopra richiamati".

2. L'art. 21, comma 5, della l.r. n. 30/2000 (riportato in epigrafe) disciplina il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali per accedere alla sede dell'Ente e consente agli amministratori che risiedono fuori del comune dove ha sede il rispettivo ente di ottenere il rimborso "per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute" per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
La disposizione regionale in esame riproduce pedissequamente il disposto dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Si fa presente altresì che il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alla sede dell'ente in favore degli amministratori locali non residenti, prima di essere disciplinato dal citato art. 84, comma 3, del testo unico degli enti locali, era previsto, nell'ordinamento statale, dall'art. 13, comma 4, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, successivamente sostituito dall'art. 25, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265; tale precisazione acquista rilievo qualora si consideri che il richiamato art. 13, comma 4, della legge n. 816/1985 -il cui contenuto è sostanzialmente conforme alla previsione di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 ("ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate": art. 13, comma 4, legge n. 816/1985)- è stato oggetto di analisi giurisprudenziale proprio con riferimento alla interpretazione della espressione "spese di viaggio" ivi contenuta; in particolare, il Tar Sardegna nella sentenza 5 dicembre 1994, n. 2100, al riguardo si è così espresso: "di fronte ad una prescrizione chiara, con il rafforzativo "per le sole spese di viaggio .." sembra al Collegio che non possano sussistere dubbi circa la volontà del legislatore di escludere qualunque altra spesa che non riguardi i mezzi di trasporto utilizzati; è, del resto, contrario ad ogni principio di ermeneutica giuridica, di fronte ad una norma che non offre margini di dubbio, svolgere una attività interpretativa che non potrebbe che finire con l'essere contra legem".
Il medesimo Collegio ha poi ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 13 della legge n. 816/1985, nella parte in cui non estende anche agli amministratori che risiedono fuori del comune dove ha sede il rispettivo Ente il rimborso di tutte le spese effettivamente necessarie per l'espletamento del mandato (nella specie, spese per la consumazione dei pasti) e non solo di quelle strettamente attinenti al viaggio.
Pertanto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, tenuto conto altresì che il disposto dell'art. 21, comma 5, della l.r. n. 30/2000 corrisponde sostanzialmente a quello dell'art. 13, comma 4, della legge n. 816/1985, deve concludersi che le spese di viaggio rimborsabili agli amministratori locali ai sensi dell'art. 21, comma 5, della l.r. n. 30/2000, per l'accesso alla sede dell'ente sono esclusivamente quelle di trasporto e non anche quelle di vitto e alloggio.
Del resto, va altresì evidenziato che la norma de qua (art. 21, comma 5, l.r. n. 30/2000) in quanto attribuisce agli amministratori locali un trattamento di favore, ha natura di norma eccezionale ed è perciò di stretta interpretazione; sotto tale profilo dunque non si condivide l'avviso di codesto Dipartimento secondo cui la norma in questione può essere interpretata in senso estensivo in modo da comprendere tra le spese di viaggio rimborsabili anche quelle di vitto e di alloggio.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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