Pos. 1   Prot. N. /341.06.11  


Oggetto: Criminalità organizzata. Vittime del delitto e del dovere. Assunzioni ex art. 4 l.r. 20/99. Requisito dell'assenza di attività lavorativa.




Allegati n...........................
ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI.
Ufficio Speciale per la solidarietà
alle vittime del crimine organizzato
e della criminalità mafiosa.
PALERMO



1. Con la nota suindicata Codesto Ufficio Speciale chiede il parere dello Scrivente in merito all' interpretazione dell'art. 4 della l.r. 20/99 recante la disciplina dell'assunzione presso pubbliche amministrazioni dei familiari delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del dovere e delle stesse vittime sopravvissute che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento.
Più specificamente, viene chiesto di esprimersi circa l'esatto significato dell'inciso "in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente" contenuto nel comma 1 del citato art. 4.
La questione posta dall'Ufficio speciale richiedente trae origine dalla presentazione, ai sensi dell'art. 108 della l.r. 4/2003 che estende ai destinatari ivi previsti i commi 1 e 3 dell'art. 4 della l.r. 20/99, dell'istanza di assunzione presso l'Amministrazione regionale (cui è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove è attestata l'assenza di attività di lavoro autonomo o dipendente e di precedenti rapporti con la pubblica amministrazione) da parte di un soggetto già dipendente del Banco di Sicilia, dimessosi in data antecedente alla presentazione della detta istanza.
Nella nota cui si risponde viene rilevato che la normativa speciale prevista dalla l.r. 20/99 ed in particolare dall'art. 4 "mira a garantire un'occupazione lavorativa stabile a coloro che si trovano in stato di disoccupazione" e, viene, altresì, precisato che anche le disposizioni normative che hanno esteso ad altri soggetti le misure di solidarietà previste dalla l.r. 20/99 hanno, comunque, mantenuto ferma la necessità della sussistenza del requisito oggettivo dell' "assenza di attività lavorativa" non potendosi prendere in considerazione posizioni di soggetti già in possesso di una stabile occupazione.
Tutto ciò premesso, il richiedente Ufficio chiede allo Scrivente di esprimersi circa l'esatto contenuto dell'espressione legislativa riferita al requisito oggettivo di cui è questione e se si possa considerare privo di attività lavorativa un soggetto che si sia volontariamente dimesso al fine (presumibile) di chiedere l'assunzione presso l'Amministrazione regionale.

2. Su quanto sopraesposto si osserva.
Circa l'interpretazione del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20/99 nella parte in cui è prescritta la sussistenza del requisito dell' "assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente" lo Scrivente, con riferimento alle vittime della mafia e della criminalità organizzata e loro aventi causa, si è già espresso circa, in primo luogo, la non necessità dello stato di disoccupazione e la necessaria sussistenza del requisito in argomento all'atto della presentazione della domanda nonché dell'effettiva assunzione (nota n. 125.04.11 del 7 giugno 2004).
Correlativamente, ci si è espressi sulla ratio della prescrizione normativa di maggior favore rispetto ad altre categorie protette che prevede l'assunzione, a seguito di richiesta, per chiamata diretta e personale, anche in soprannumero e con oneri a carico della Regione sino al riassorbimento nei rispettivi ruoli e sulla natura di diritto soggettivo perfetto immediatamente azionabile della posizione dei destinatari ex art. 4 cui corrisponde l'obbligo dell'assunzione da parte della Pubblica Amministrazione.
Diverse considerazioni vanno, invece, fatte per i casi in cui il Legislatore, nel disciplinare l'ambito soggettivo e oggettivo di misure di solidarietà a tutela di particolari situazioni meritevoli di un intervento normativo, con una tecnica legislativa sovente utilizzata, rinvia a disposizioni della l.r. 20/99 esclusivamente per individuare l'oggetto della misura agevolativa.
Esempio di tali fattispecie è l'art. 108 della l.r. 4/2003 di cui è questione (nonché l'omologo art. 1 della l.r. 7/2004 relativo alle vittime di Montagna Longa) che estende le misure previste dai commi 1 e 3 dell'art. 4 della più volte citata l.r. 20/99 ai figli delle vittime dei disastri aerei verificatisi il 23 dicembre 1978 ed il 27 giugno 1980.
In questo caso, il Legislatore ha ritenuto meritevole di tutela la posizione di taluni predeterminati soggetti e, con una disposizione normativa sostanzialmente definibile quale "legge-provvedimento", ha previsto i requisiti che i soggetti ivi indicati devono possedere rinviando, come soprariferito, ai commi 1 e 3 dell'art. 4 per individuare il contenuto della misura e l'imputazione degli oneri finanziari.
Circa il possesso dei requisiti sotto il profilo temporale e, più specificamente, circa il momento in cui gli stessi devono essere posseduti dai destinatari, lo Scrivente ritiene che trattandosi di una "legge in luogo di provvedimento" e cioè di un atto formalmente approvato con il procedimento proprio della legge e tuttavia privo dei caratteri di generalità ed astrattezza, che può essere posto dal Legislatore quando ritenga necessario derogare ed innovare l'ordinamento legislativo dettando una disposizione specifica per un caso concreto, non sembra che agli stessi possa applicarsi la disciplina generale relativa alle vittime della criminalità organizzata, ritenendo che i prescritti requisiti debbano essere già presenti alla data di entrata in vigore della relativa legge che dispone la speciale misura di solidarietà e mantenuti alla data di fruizione.
Con riferimento all'individuazione dei requisiti va, altresì, evidenziato che l'art. 108 più volte citato prescrive in modo puntuale ed esclusivo i requisiti richiesti per l'ottenimento della misura di solidarietà ("...a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti pubblici.").
E, d'altra parte, ove il Legislatore avesse voluto prevedere il medesimo requisito della assenza di attività lavorativa autonoma o di lavoro dipendente (pubblico o privato) previsto nel comma 1 dell'art. 4 della l.r. 20/99 non avrebbe plausibilmente indicato, oltre al limite anagrafico, il solo requisito dell'assenza di impiego pubblico.
Sempre con riguardo all'individuazione dei detti requisiti sembra, altresì, doversi rilevare, con riferimento alla formulazione della disposizione che ci occupa e sebbene non se ne comprenda appieno la ratio, che l'uso della congiunzione disgiuntiva "o" sia finalizzato a non rendere necessaria la compresenza dei prescritti requisiti, diversamente da quanto successivamente disposto nella omologa disposizione relativa ai familiari delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa (art. 1 della l.r. 7/2004).
Orbene, lo Scrivente non può che condividere, in linea di principio, le considerazioni di codesto Ufficio circa la natura solidaristica delle misure di cui è questione (che costituisce la fonte del carattere eccezionale e derogatorio della normativa vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni) nonchè le ulteriori osservazioni in merito ai dubbi sull'utilizzazione delle anzidette norme di favore quale strumento privilegiato di cui, comunque, avvalersi anche a seguito di dimissioni volontarie determinate da una soggettiva e comparativa valutazione tra il servizio in atto prestato presso enti privati e l'assunzione presso l'Amministrazione regionale.
Tuttavia, rimarcando una situazione di conflitto tra ratio della norma e dato testuale della disposizione, cui solo il Legislatore può porre rimedio, non sembra che dall'applicazione delle dette misure possa risultare escluso l'istante di cui è questione ove i requisiti prescritti dall'art. 108 più volte citato, risultino posseduti all'entrata in vigore della predetta disposizione e mantenuti al momento della presentazione della richiesta.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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