Pos. 3   Prot. N. /345.11.06 



Oggetto: Trasporti - Iscrizione registro regionale imprese esercenti noleggio autobus con conducente - Requisito di onorabilità.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO



1. Con nota n.4642 del 18 dicembre 2006 viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di considerare sussistente il requisito di onorabilità, richiesto dalla vigente normativa in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente, in capo a soggetti che abbiano subito condanne penali.
In particolare, poiché dal certificato del casellario giudiziario richiesto da codesta Amministrazione risulta che uno dei soggetti indicati dall' art.5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 ha subito una condanna penale per truffa e falsità in scrittura privata , si chiede di sapere se ciò sia ostativo all' iscrizione nel registro regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

La legge 11 agosto 2003, n.218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente", con la quale sono stati stabiliti, nel rispetto dei principi e dei contenuti fissati dall' ordinamento comunitario, le norme generali regolanti la suddetta attività di trasporto, è stata recepita nell' ordinamento regionale dall' art. 71, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, che al comma 2 ha inoltre previsto l' istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio autotobus con conducente.

L' iscrizione al predetto registro, prevista anche per i possessori di licenze comunali rilasciate ai sensi della previgente normativa, è subordinata alla presentazione di idonea documentazione così come stabilito dal decreto assessoriale 14 ottobre 2004 e dalla successiva circolare 4 novembre 2004, n.5.
In particolare la lett. f) della suddetta circolare prevede, tra le altre, la presentazione di una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità "di cui all' art.5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395".
Come precisato dalla giurisprudenza quando la legge richiama il requisito di onorabilità intende fare riferimento " alle competenze, alle doti e alle qualità del soggetto desumibili dai comportamenti tenuti nell' esercizio della professione e nella vita di relazione, che influiscono sull' idoneità professionale e morale del soggetto a svolgere la propria attività" (TAR Lazio sez. I, 7 aprile 2000, n.2907). Si tratta di materia nella quale l' amministrazione dispone di ampi poteri di valutazione discrezionale a fronte dei quali la posizione giuridica dell' istante è quella di titolare di interesse legittimo (TAR Lazio, sez. Latina, 14 luglio 1997, n.656).
Chiaramente tali poteri vanno esercitati, considerato il richiamo effettuato dalla circolare assessoriale all' art.5 del D.lgs n. 395/2000, nel rispetto delle disposizioni contenute in tale articolo il quale, dopo avere individuato al primo comma i soggetti che all' interno dell' impresa di autonoleggio devono possedere il requisito di onorabilità, prevede al secondo comma le ipotesi nelle quali tale requisito non sussista o cessa di sussistere.
Nel caso sottoposto all' esame dello Scrivente risulta dal certificato del casellario giudiziario la commissione dei reati di truffa e di falsità in scrittura privata accertati con recente sentenza del 9 maggio 2005 in continuazione tra loro.
Premesso che si ha reato continuato (cfr. art. 81 cod. pen.) nel caso in cui un soggetto con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge, sembra opportuno precisare quanto segue.
Se è vero che la truffa (reato contro il patrimonio mediante frode) non rientra tra le fattispecie espressamente contemplate dall' art.5, è pur vero che lo stesso articolo prevede la perdita del requisito dell' onorabilità nel caso di condanna, con sentenza definitiva, per uno dei delitti di cui al capo III, del titolo VII del libro II del codice penale.
Ora, tra i reati contro la fede pubblica di cui al capo III, del titolo VII del libro II del codice penale è contemplata la falsità in scrittura privata ( art.476 del cod. pen.) quale fattispecie prevista dal legislatore a "tutela della fede pubblica inerente alla scrittura privata, come elemento di prova" (cfr.Codice Penale annotato a cura di Tullio Padovani - Giuffrè editore pag.2240 e ss.).
Pertanto, in considerazione anche del rapporto di continuazione che sussiste tra le due fattispecie di reato, sembrerebbe venir meno il requisito dell' onorabilità come sopra individuato.
Per completezza sembra opportuno ricordare che il comma 9 dell' art.5 del D.lgs n.395/2000 cit. prevede la possibilità di riacquistare il requisito dell' onorabilità nei casi dallo stesso previsti.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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