Pos. 3 Prot. N. 2513 - 346/06.11


Oggetto: Espropriazione per p.u. - indennità maggiorata a coltivatore diretto - momento di verifica di tale qualità.




Allegati n... .....................



   
                      ASSESSORATO REGIONALE                                 DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
                      DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  
                                  PALERMO 






1. Con nota 21 dicembre 2006, n. 107598, codesto Dipartimento chiede se possa trovare applicazione l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 che prevede la triplicazione dell'indennità spettante al coltivatore diretto nel caso di cessione volontaria del fondo espropriando nei confronti di un soggetto che sin dal 30 settembre 1994 non risulta più iscritto all'INPS con tale qualifica. Codesta Amministrazione, infatti, ha ritenuto di far riferimento al momento di determinazione dell'indennità mentre l'espropriato sostiene che debba farsi riferimento al momento dell'immissione in possesso avvenuta, in due momenti, il 20 aprile e 18 luglio 1994.

2. L'indennità aggiuntiva contemplata in favore del coltivatore diretto dall'art. 17 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, è caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato dal predetto soggetto a causa della definitiva perdita del terreno su cui egli esercitava l'attività agricola e trova titolo nel provvedimento ablatorio dalla cui data di adozione va fatto decorrere pertanto il termine decennale di prescrizione del relativo diritto ( così: Cass., sez. I, 10-09-2004, n. 18237). In coerenza con tale rafforzata funzione indennitaria, ai fini dell'accertamento della qualità di affittuario (coltivatore diretto) di un fondo espropriato, deve invece farsi riferimento alla situazione giuridica esistente alla data di occupazione del fondo (Cass., 28-12-1990, n. 12194). A ben vedere il contrasto fra le due pronunce in ordine ai due differenti termini è solo apparente. Il primo, infatti, è finalizzato a individuare il momento in cui nasce il diritto alla triplicazione dell'indennità, il secondo a stabilire quello cui riferire lo "status" di coltivatore diretto posto a condizione della possibilità del suo esercizio.

Appare poi evidente, come osservato da codesto Dipartimento, che la maggiorazione in questione, presupponendo la privazione definitiva dell'immobile, non sia applicabile nel caso di asservimento del fondo o di occupazione temporanea non seguita da decreto di espropriazione o nel caso in cui il suolo non risulti irreversibilmente trasformato in opera pubblica (cfr. Cass., sez. I, 15-07-2004, n. 13129 in tema di servitù di elettrodotto e, in tema di occupazione provvisoria, C. Appello Bari, 01-06-1998 Troiani c. Com. Bari in Repertorio Foro italiano: 2000, Espropriazione per p.i., n. 389).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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