Pos.3   Prot. N. 2 .11.07 




Oggetto: Qualifica richiesta per svolgimento funzioni RUP.






ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici

Palermo




1.Con nota n.69545 del 28 dicembre 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in merito alla qualifica ed, in via più generale, dei requisiti richiesti per la nomina del Responsabile unico del procedimento.
In particolare il Dipartimento rappresenta che il sindaco del comune di xxx ha posto un quesito in merito alla possibilità di nominare come RUP un esecutore amministrativo inquadrato nella categoria B ma in possesso di laurea in architettura, dell'abilitazione all'esercizio della professione " e comunque di tutti i requisiti richiesti dalla legge, in servizio presso quella amministrazione in posizione di comando della Provincia regionale di Palermo".
Codesto Dipartimento ritiene che la nomina del RUP non debba essere strettamente collegata alla qualifica del nominando e alla natura del suo rapporto con la PA in presenza di comprovate carenze di organico sempre che lo stesso dimostri il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Tuttavia con riferimento alla fattispecie in oggetto ritiene che tale orientamento non possa applicarsi "in considerazione del rapporto non definitivo che attualmente lega il nominando con l'ente", in quanto l'istituto del comando ha natura provvisoria e incerta mentre un procedimento per la realizzazione di un lavoro pubblico ha durata imprevedibile che richiede che il rapporto di lavoro tra il RUP e l'ente sia stabile e duraturo. Pertanto sarebbe prima necessaria la definizione positiva di un procedimento di mobilità e la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale " il responsabile del procedimento deve essere un tecnico" e, ai sensi dell'art 7 comma 4, del D.P.R 21 dicembre 1999, n. 554, deve essere in possesso di titolo di studio adeguato all'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o quando non sia richiesta l'abilitazione dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Una deroga a tali requisiti è prevista dal comma 5 dell'art. 7 del medesimo regolamento per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 euro ove i compiti di RUP possono essere affidati al responsabile dell'ufficio tecnico o, in mancanza, al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
L' Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con determinazione 23 febbraio 2001, n, 10/2001 (consultabile sul sito www.autoritalavoripubblici.it) ha chiarito che:
- la qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro di affidare la responsabilità del procedimento ad un tecnico;
- l'adeguatezza a ricoprire l'incarico è data dalla professionalità acquisita dal tecnico e quindi dall'esperienza da lui maturata sul campo;
- soltanto per i comuni fino a 3000 abitanti, la legge prevede una eccezione stabilendo che ove il responsabile di servizio non sia un tecnico, ma, ad esempio un amministrativo, è possibile che quest'ultimo sia nominato responsabile del procedimento per consentire di procedere comunque all'affidamento dei lavori.
Il Consiglio di Stato con parere del 3 marzo 2004, n. 304 ha poi precisato che "ai sensi dell'art. 7 l. 11 febbraio 1994 n. 109, il responsabile unico del procedimento di attuazione di uno o più interventi previsti dal programma triennale dei lavori deliberato da una p.a. (anche di ente locale) deve essere un tecnico con competenze professionali adeguate alle caratteristiche dell'intervento da svolgere ancorché non necessariamente un dirigente".
Ora, a proposito della possibilità di nominare un esecutore amministrativo di categoria B seppure in possesso di laurea tecnica e di abilitazione all'esercizio della professione, come già rilevato dall'Ufficio Scrivente nel parere prot. n. 9201/105.03.11 reso alla Presidenza, Ufficio di diretta collaborazione dell'On. le Assessore, il 23 maggio 2003, il responsabile unico del procedimento deve essere individuato all'interno di ciascun dipartimento, o struttura di livello inferiore competente alla realizzazione delle opere, nell'ambito di figure tecniche con profilo professionale non inferiore alla categoria "D"; la concreta individuazione del responsabile dovrà avvenire tenendo conto della natura e complessità del procedimento e delle competenze professionali concretamente acquisite dall'incaricato. In buona sostanza non si ritiene sufficiente il possesso della laurea o diploma tecnico o dell'abilitazione se poi in concreto il dipendente svolge mansioni in categorie e per ruoli diversi da quelli tecnici che non comportino lo svolgimento di funzioni istruttorie o propositive ( in tal senso anche S. Falsone " La nuova disciplina sugli appalti pubblici di lavori forniture e servizi in Sicilia", Quattrosoli, 2005, p. 344 e ss).

A proposito della possibilità di nominare quale RUP un soggetto esterno all'amministrazione aggiudicatrice si obietta che il responsabile unico del procedimento è stato volutamente concepito come soggetto interno all'amministrazione pubblica ( in tale senso si è espresso C. Silvestro, "Requisiti del responsabile unico del procedimento per la realizzazione i lavori pubblici" in Urbanistica e Appalti n. 4/2005 p. 463 e ss). Ciò si è palesato ancora più chiaramente a seguito dell'emanazione del regolamento attuativo della legge quadro ( DPR n. 554/1999); L'espressa opzione del regolamento per la nomina del responsabile da parte delle amministrazioni aggiudicatici nell'ambito del proprio organico risulta inappuntabile, se si considera che la disciplina di tale istituto trae origine appunto, dalla l. 241/1990 che prevede la nomina di un responsabile all'interno dell'amministrazione per ciascun tipo di procedimento, in funzione della semplificazione della attività amministrativa.
L'autorità di vigilanza con Deliberazione n. 272 del 19/07/2001 ha confermato che "Il responsabile del procedimento deve appartenere all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice; in caso di carenza di personale all'interno dell'ufficio tecnico, sarà necessario reperire la figura professionale di responsabile del procedimento all'interno di altri uffici della stessa amministrazione prima di affidare detta attività con contratti a tempo determinato". Viene quindi ammesso il ricorso a contratti di lavoro subordinato con professionisti tecnici da assumere a tempo determinato- a tempo pieno oppure parziale- giacchè tale tipologia contrattuale comporta, pur sempre, un rapporto di immedesimazione organica con l'ente.
Tale possibilità, già prevista dall'Autorità di vigilanza nell'atto di regolazione 8 novembre 1999, n. 6, trova origine nella necessità di tenere in debita considerazione le esigenze e le concrete dotazioni organiche di cui dispongono le stazioni committenti soprattutto se di piccole dimensioni . Viene invece esclusa la possibilità di affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno che intrattiene con l'amministrazione un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Deliberazioni dell'Autorità di vigilanza n. 175 del 24.11.2004 e n. 55 del 31.03.2004) in quanto, in tal caso, difetterebbe proprio il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice.
E' appena il caso di ricordare infine che il D.lgs 163/2006, codice degli appalti, a proposito del responsabile del procedimento all'art. 10, comma 5, nella sua versione originaria così disponeva "Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatici deve essere un dipendente di ruolo."
Tale ultima previsione è stata tuttavia modificata con il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, correttivo del codice degli appalti , entrato in vigore il 1° febbraio 2007. E' stata infatti accolta la richiesta delle regioni di alleggerire i vincoli per il responsabile del procedimento per cui viene aggiunto al comma 5 dell'art. 10 il seguente periodo "In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio".
La norma, per il resto, è innovativa rispetto alla disciplina della legge Merloni ( che comunque continua ad applicarsi in Sicilia nel testo coordinato con le norme regionali, per i lavori pubblici) secondo cui il RUP deve essere un tecnico in ogni caso. Il codice infatti richiede soltanto " titolo di studio e competenza adeguata", eccettuata l'ipotesi di lavori e servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per i quali viene espressamente richiesto che sia un tecnico.
Pertanto con riferimento alla fattispecie in esame può concludersi dicendo che sembra ostativa ai fini della nomina a responsabile unico del procedimento l'inquadramento di un dipendente nella categoria B richiedendosi, per le particolari funzioni inerenti all'incarico in questione, l'inquadramento in un ruolo tecnico non inferiore, quanto meno, alla categoria D.
Per quanto riguarda poi l'obiezione legata alla posizione di comando in cui si troverebbe il soggetto in questione si osserva che secondo la giurisprudenza prevalente ( ex plurimis C. Stato, sez. IV, 29-09-2003, n. 5566), "la posizione di comando di un pubblico dipendente, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di impiego, ne implica una rilevante modificazione in senso oggettivo, giacché l'impiegato viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza: pertanto, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di titolarità), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito integralmente, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale esclusivamente presta la sua opera".
Per i superiori motivi la posizione di comando non sarebbe, in via generale, ostativa al conferimento dell'incarico attesa la sussistenza di un vincolo gerarchico tra ente destinatario del comando e soggetto comandato. Tuttavia l'opportunità del conferimento andrebbe valutata in relazione alla durata del comando e del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, risultando illogico e poco rispondente alle regole di buona amministrazione una successione del RUP nell'ambito del procedimento.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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