Pos.3   Prot. N. /3.07.11 



Oggetto: Funzionari direttivi :riscattabilità del diploma di laurea ai sensi dell'art.13 D.P.R. 1092/1973.




Allegati n........................       
                                                   
           


                      Assessorato regionale Beni culturali e                     ambientali e P.I. 

Dipartimento regionale Beni culturali
                                      PALERMO 

e p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
                                      PALERMO 



  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente di tornare sulla questione in oggetto sulla quale si era già espresso negativamente con parere n.n.1609 del 26.3.2003. 
  Il nuovo approfondimento si renderebbe necessario perchè esaurita ormai la fase di transizione relativa alla riclassificazione del personale risulta pienamente a regime l'ordinamento professionale secondo il quale il diploma di laurea costituisce requisito per l'accesso alla categoria D.  
  Ne consegue perciò un'evidente disparità di trattamento fra funzionari direttivi provenienti dalle qualifiche previgenti e quelli di prima assunzione potendo solo questi riscattare la laurea con il sistema economicamente più vantaggioso. 


  2-Non si rinvengono nella nota cui si risponde elementi per discostarsi dalla precedente consultazione. Peraltro anche le più recenti pronunce giurisprudenziali confermano che condizione per il riscatto della laurea ai sensi del D.L. 1 ottobre 1982 n. 694, convertito nella legge 29 novembre 1982 n. 881, è l'utilizzazione del titolo accademico ai fini dello sviluppo di carriera del dipendente pubblico, pur se comportante anche il passaggio a semplici posizioni stipendiali di grado superiore (cfr.ex multiis C.Conti,sez.giur.reg.Puglia n.567/2003; C.Conti,sez.giur.reg.Marche n.307/2003) mentre "non rileva la circostanza che, successivamente, l'accesso alla posizione occupata sia risultato limitato ai soggetti in possesso del diploma di laurea" (così C.Stato,sez.VI,n.1152/2005) 
  Quanto al profilo della disparità di trattamento, prescindendo dal rammentare che la medesima per assumere rilevanza giuridica presuppone identità di situazioni trattate irragionevolmente in modo diseguale, si registra che codesto Assessorato la considera sussistente nel presupposto che diversi sistemi di calcolo del contributo di riscatto della laurea siano applicabili anche a domande di riscatto presentate tutte dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n.184 del 1997. 
  Lo Scrivente, però, riservandosi di tornare sul punto ove richiesto dal Dipartimento del Personale al quale per la competenza generale nella materia de qua viene esteso il presente parere, non può esimersi dal manifestare dubbi circa la correttezza di tale assunto. 
  L'art.9 del D.lgs. n.184 cit. recante le norme transitorie e finali dispone infatti che le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione " relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo". Tale disposizione induce, quindi, a ritenere che la diversità dei due sistemi sia ormai normativamente superata in quanto il riscatto della laurea anche quando la stessa costituisce titolo per l'ammissione in ruolo o per la progressione di carriera è oggi consentito dall'art. 2 dello stesso decreto. 


   


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