Pos.   3 Prot. N. 926 - 4/2007.11 



Oggetto: Contributi e finanziamenti -POR Sicilia 2000-2006. Affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi. Parere motivato della Commissione europea del 15-10-2003.




Allegati n........................


                   PRESIDENZA DELLA REGIONE 
                   DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA                             PROGRAMMAZIONE 
                   Area coordinamento, assistenza tecnica e comunicazione 
                                   
                                      PALERMO      


      E P.C. ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI                 - Ufficio di gabinetto dell'On.le Assessore 
                  - Dipartimento dei lavori pubblici 
                                      PALERMO 
                                   


1 - Con nota 22-12-2006, n. 17068 codesto Dipartimento ha sollecitato una risposta alla precedente richiesta di parere formulata con lettera 12 ottobre 2006, n. 11045, pervenuta a quest' Ufficio il giorno 11-1-2007 e trasmessa dietro richiesta dello scrivente, con nota di codesta Amministrazione 11 gennaio 2007, n. 679. Codesta Direzione, nel rilevare che con deliberazione 28-9-2006, n. 368 il Governo della Regione ha sospeso la pubblicazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali previsto dall'art. 17, comma 10, della legge 11-2-1994, n. 109 (coordinato con la l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni) trasmette copia del parere motivato della Commissione Europea C(2003) 3764 del 15/10/2003, indirizzato alla Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 226 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo a talune disposizioni della legge n. 109/1994 che potrebbero dar luogo ad un procedimento di infrazione per contrasto coi principi comunitari in tema di trasparenza, pubblicità, concorrenza nell'affidamento di incarichi professionali e di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo nonché dei principi di non discriminazione e parità di trattamento relativamente alle disposizioni della legge che disciplinano il project financing nella parte in cui concedono al promotore dell'opera una sostanziale prelazione in mancanza di adeguata pubblicità di tale posizione di vantaggio sin dalla prima fase di pubblicità dell'avvio della procedura.
In particolare, viene osservato che i rilievi formulati nel parere, possono avere implicazioni rilevanti sull'ammissibilità della spesa dei progetti, in particolare infrastrutturali, del POR Sicilia 2000-2006 e viene pertanto chiesto l'avviso dello scrivente al fine di consentire ai Dipartimenti interessati di attivare procedure che garantiscano il rispetto della normativa comunitaria, adottando provvedimenti correttivi per gli atti emanati, tenuto conto altresì della necessità di non ostacolare l'andamento della spesa.

2 - In relazione alla disciplina dell'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al citato parere della Commissione, va osservato che il legislatore nazionale e regionale sono già intervenuti in materia modificando l'art. 17 della legge n . 109/1994 (cfr. in Sicilia l'art. 1, comma 4, lett. a) della l.r. 29-11-2005, n. 16) e prevedendo che gli incarichi "fiduciari" debbano essere conferiti in base all'esame dei curricula dei professionisti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
In ultimo, con circolare 22 dicembre 2006, pubblicata sulla GURS del 5 gennaio 2007, n. 1, l'Assessorato regionale dei ll. pp. ha dettato le linee relative allo "affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie - art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regimi minimi tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le leggi regionali."

Con tale circolare, nelle more della rivisitazione dell'attuale legislazione regionale, sono state fornite indicazioni che mirano alla pubblicità e trasparenza degli affidamenti di incarichi compresi fra 100.000 euro e la soglia comunitaria richiamando l'obbligo del ricorso alla pubblica gara (licitazione o asta pubblica). Per gli incarichi "fiduciari" (d'importo sotto i 100.000 euro) si è evidenziato l'obbligo di valutazione dei "curricula" degli aspiranti e di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza attraverso il confronto concorrenziale fra i soggetti interessati nel corso di una procedura negoziata. A tal fine le Amministrazioni potranno istituire albi di professionisti, semestralmente aggiornati, indicando i requisiti per accedervi ed adeguate forme di pubblicità nell'ambito di un principio di rotazione nella scelta dei nominativi.
La stessa circolare, al punto 4, estende tali principi all'affidamento di incarichi di collaudo a professionisti esterni .

Restano al di fuori di un pieno adeguamento le fattispecie contestate nel parere della commissione circa:

- l'affidamento della direzione dei lavori con precedenza allo stesso progettista, precedenza accordata dall'art. 17, comma 17, della legge n. 109/1994 come recepita in Sicilia e che, ad avviso dello scrivente andrebbe corretta con apposita modifica legislativa assimilando tale ipotesi al conferimento degli altri incarichi di progettazione e collaudo e prestazioni di ingegneria ed architettura in genere;
- l'esclusione dall'ambito della disciplina degli appalti pubblici della realizzazione delle opere di urbanizzazione realizzate da privati titolari di concessioni edilizie a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- le disposizioni in materia di finanza di progetto che privilegiano il soggetto promotore nell'aggiudicazione della concessione.

Su tali questioni il decreto legislativo n. 163/2006 è già intervenuto disponendo, con l'art. 91, comma 6, che " Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione"; con l'art. 32, lett. g) ha inserito fra i soggetti aggiudicatori tenuti all'applicazione della normativa sugli appalti i privati che realizzino opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri connessi al rilascio di una concessione edilizia; con l' art. 152, comma 3 ha poi prescritto adeguata pubblicità nella procedura in tema di finanza di progetto circa la posizione privilegiata del proponente. Altrettanto è auspicabile voglia fare il legislatore regionale le cui disposizioni normative che si affermano contrastanti col diritto comunitario potrebbero essere disapplicate non sulla base di un semplice parere, pur motivato, ma in forza di espresse pronunce intervenute in ordine all'illegittimità comunitaria delle norme (cfr. in tema di opere di urbanizzazione la sentenza della Corte giustizia Comunità europee, 12-07-2001, n. 399/98).
Ora, se le attività sin qui espletate nell'ambito della realizzazione del POR sono state effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni normative regionali e in mancanza di un'espressa pronuncia sulla loro illegittimità comunitaria sembra irragionevole che la relativa spesa non venga ammessa a contributo.
Tuttavia, al fine di evitare possibili contestazioni, al di là delle concrete fattispecie relative a progetti già avviati (fattispecie che lo scrivente non può ovviamente conoscere) non può che raccomandarsi alle stazioni appaltanti, in via generale, di astenersi dal conferimento di incarichi meramente fiduciari ed attenersi alle indicazioni formulate dalla sopra richiamata circolare assessoriale; affidare la direzione dei lavori, ove possibile, agli uffici interni delle stazioni appaltanti, evitando l'affidamento diretto al progettista; prevedere contrattualmente in accordi o convenzioni relativi alla realizzazione di progetti che comportino per i privati la realizzazione di opere di urbanizzazione (adeguandoli in tal senso se già stipulati) che la loro esecuzione avvenga nel rispetto da parte del privato delle norme che regolano l'affidamento degli appalti pubblici.
Proprio a tale scopo appare opportuno trasmettere copia del presente parere al competente Assessorato regionale dei lavori pubblici (Dipartimento ll. pp. e Ufficio di gabinetto).


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