Pos. 2   Prot. N. / 5.07.11 



Oggetto: Manifestazioni in siti regionali ex art. 7 l.r. 10/99.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI
BENI CULTURALI, AMBIENTALI E
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento beni culturali ed ambientali
ed educazione permanente

PALERMO





1 - Con nota dell'Area affari generali prot. 126594 del 29 dicembre 2006, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sull'applicazione dell'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche.
Detta disposizione così recita : " Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Le convenzioni possono, altresì, prevedere che, in occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti, una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale".
Sull'ultimo periodo, aggiunto dalla l.r. n. 15 del 2006, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente "se le manifestazioni di cui sopra debbano di necessità coinvolgere tra i più enti anche i comuni di riferimento ovvero se a prescindere da ciò, in raccordo comunque con l'ente locale, con la quota parte del 30% spettante possa procedersi al pagamento delle spettanze derivanti da prestazioni in plus orario anche in occasione di manifestazioni organizzate da altri...".
Premesso, inoltre, che a tal fine sono stati istituiti due capitoli a destinazione vincolata , uno nell'aggregato economico "entrate proprie extratributarie" e l'altro nell'aggregato economico "spese di funzionamento", viene chiesto se "enti diversi dai comuni, con i quali in occasione di manifestazioni ed eventi e mediante apposita convenzione viene concordato il pagamento di eventuali turni di lavoro straordinario del personale di vigilanza, possano versare tali somme sul capitolo all'uopo istituito".
Conclusivamente viene espressa l'opinabilità - per ragioni di sicurezza - dell'affidamento della sorveglianza dei siti ( in occasione delle manifestazioni in questione ) a personale esterno fornito dagli organizzatori degli eventi.

2 - Pare opportuno, per la soluzione dei quesiti proposti, riassumere la portata della disposizione normativa in discorso nella vigente formulazione.
Il primo periodo dell'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, disciplina l'assegnazione ai comuni di parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali ivi previsti : tale attribuzione è condizionata al fatto che i comuni interessati partecipino alla gestione dei siti con la fornitura di beni e servizi, sostanziandosi, pertanto, in un ristoro dei relativi oneri. L'ammontare delle assegnazioni ( fino al 30 % ) e le modalità dell'apporto dei comuni nella gestione del bene vengono determinate nella prevista convenzione.
Al secondo periodo viene prevista la possibilità che le suddette convenzioni contengano disposizioni atte a consentire la destinazione di parte della suddetta quota al pagamento delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale con qualifica non dirigenziale in occasione della realizzazione nei siti regionali di manifestazioni "che coinvolgono più enti".Viene prevista, cioè, la possibilità che con la stessa convenzione il Comune rinunci a parte delle attribuzioni di cui al primo periodo della norma nell'eventualità che nel periodo di riferimento siano state realizzate manifestazioni e ad esse sia stato dedicato lavoro in plus orario da parte di personale con qualifica non dirigenziale.
Pur se la formulazione della norma non limita espressamente l'applicazione di tale ultima disposizione al pagamento delle prestazioni di lavoro del personale regionale ( "personale con qualifica non dirigenziale " potrebbe essere riferito a personale di altri enti coinvolti nella manifestazione ), tuttavia va considerato che tale interpretazione risulta adottata da codesto Assessorato con la richiesta di istituzione dei capitoli di cui in premessa, di pertinenza di codesto Dipartimento.
Relativamente al quesito sulla necessità che tra gli enti coinvolti in tali manifestazioni debbano essere compresi i comuni , risulta utile operare le seguenti riflessioni. Nell'espressione " che coinvolgono più enti" possono farsi rientrare ipotesi di coinvolgimenti a vario titolo, quali l'iniziativa, l'organizzazione, la proprietà del sito ecc..La presenza dei comuni rileva sicuramente nella fornitura dei beni e dei servizi per la realizzazione della manifestazione. Non è richiesto invece che gli stessi debbano essere parte attiva nell'organizzazione dell'evento.
Non si comprende, invece, il riferimento fatto nella richiesta di parere alla quota parte del 30% spettante per il pagamento delle prestazioni in plus orario anche in occasione delle suddette manifestazioni organizzate da terzi. Si ritiene, infatti, che il 30% ( fino al..) previsto al primo periodo della norma in parola si riferisca ai biglietti per l'accesso ai siti regionali nell'ordinaria apertura al pubblico degli stessi. Per far fronte alle spese di personale ( solo ) in occasione di manifestazioni che coinvolgono più enti ( a vario titolo ), soccorre il secondo periodo della norma così come descritto sopra, con destinazione di parte della quota assegnata ai Comuni ai sensi del primo periodo.
Con riferimento al quesito se enti diversi dai comuni possano versare le somme - destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario in dipendenza di una specifica previsione di convenzione - sul capitolo del bilancio della Regione appositamente istituito nell'aggregato economico "entrate proprie extratributarie ", non si rinviene alcun motivo ostativo.
Infine, le perplessità manifestate da codesto Dipartimento sull'opportunità di utilizzare personale esterno per la sorveglianza dei siti in occasione delle manifestazioni in parola, vanno considerate di volta in volta dai capi degli istituti che hanno in consegna i beni : tale valutazione può essere infatti determinata dalla natura del sito, dalla consistenza dei beni conservati e dal rischio riconducibile alla sua specifica utilizzazione per l'evento.
Va, conclusivamente, rilevato come per la definizione dei rapporti di codesto Assessorato con i Comuni interessati la norma offra lo strumento della convenzione che, fatte salve le regole legislativamente prescritte, può disciplinare ogni aspetto dei rispettivi comportamenti.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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