Pos. 2   Prot. N. / 6.11.07 



Oggetto: Sanzioni derivanti dall'abbandono di rifiuti - L. 549/95, art. 3 comma 32.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
E DELLE FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito

PALERMO



p. c. ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente

PALERMO




1 - Con nota n. 15831 del 28 dicembre 2006, codesto Dipartimento, pur ritenendo che "la competenza primaria ad affrontare il quesito sia ascrivibile all'Assessorato territorio ed ambiente " ha sottoposto allo Scrivente il seguente quesito avanzato a codesto Assessorato ed all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dalla Provincia regionale di Ragusa.
Nel caso di abbandono di rifiuti su siti appartenenti a privati e su beni facenti parte del patrimonio indisponibile dei comuni, per i quali è sconosciuto l'autore dell'abbandono, viene chiesto quali sanzioni debbano essere applicate ai proprietari dei terreni ed a chi sia ascrivibile la competenza ad emettere il relativo provvedimento sanzionatorio.
Con nota n. 950 del 19 gennaio 2007, quest'Ufficio, nella considerazione che la materia rientra nella competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, peraltro già investito della questione dalla Provincia regionale interessata, ha chiesto al detto Assessorato di esprimersi al riguardo.
Con lettera n. 32685 del 7 maggio 2007, il Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente ha manifestato il proprio orientamento nel senso di ritenere il proprietario dei siti interessati dalla discarica abusiva esente da responsabilità oggettiva per il fatto dannoso, in quanto l'art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 coinvolge questo soggetto con la previsione di responsabilità solidale con l'autore del fatto, solo in caso di accertata colpa o dolo.
Ritiene, pertanto, il Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente che ove al proprietario non sia addebitabile il ripristino dei luoghi ai sensi del citato art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 perché esente da dolo o colpa, allo stesso non possa essere riferito l'obbligo del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti previsto dall'art. 3, c. 32, della legge n. 549 del 1995.
Con riferimento alle superiori considerazioni, lo Scrivente esprime il richiesto parere escludendo il quesito sulla competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio ( cui si riferisce il parere di quest'Ufficio n. 88 del 2005 citato dall'Assessorato del bilancio e delle finanze), che non emerge dalla nota della Provincia regionale interessata.


2 - L'art. 192 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", riproducendo in parte la disposizione contenuta nell'art. 14 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato dallo stesso d. lgs. n. 152 del 2006 ), vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, prescrivendo per i soggetti che violino tale divieto l'obbligo della rimozione dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area ove questi abbiano agito con dolo o colpa.
L'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, al comma 32, prescrive che chiunque esercita l'attività di discarica abusiva ed effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ferma restando la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti nonché l'obbligo di provvedere alla bonifica del sito. Responsabilità solidale per il pagamento del tributo con colui che ha commesso la violazione viene prevista a carico del proprietario del terreno che non dimostri di avere denunziato il fatto ai competenti organi prima della constatazione della violazione.
Come rilevato dall'Assessorato del territorio con la nota suindicata, l'art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 limita la responsabilità solidale del proprietario per il ripristino dei luoghi ai casi di colpa o dolo dello stesso, laddove la disposizione finanziaria contenuta al comma 32 dell'art. 3 della l. n. 549 del 1995 prevede normalmente la responsabilità solidale del proprietario del terreno per il pagamento del tributo fatta eccezione per il caso in cui lo stesso abbia tempestivamente denunciato l'avvenuto deposito abusivo di rifiuti.
Va pertanto distinta la riferibilità degli addebiti al proprietario del terreno a seconda che si tratti di obbligo di bonifica dei luoghi ovvero di pagamento del tributo.
Nonostante il diverso trattamento degli obblighi imposti al proprietario dalle due disposizioni in esame, va individuata anche nella norma finanziaria la previsione di una forma di colpa per fatto omissivo del proprietario ( mancata denuncia della violazione ). Del resto il pagamento del tributo è finalizzato alla riduzione della produzione dei rifiuti. Il proprietario del sito è tenuto a sorvegliare affinché il proprio terreno non diventi discarica abusiva ed ha l'onere di denuncia dei fatti generatori di responsabilità. Lo stesso diventa pertanto responsabile del pagamento del tributo, ferma restando, naturalmente, la possibilità di rivalsa sull'autore del danno ove individuato.
Mentre a norma dell'art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 il proprietario potrebbe risultare indenne dall'obbligo di ripristino dei luoghi ove la violazione non gli sia imputabile per dolo o colpa, ai sensi del suddetto comma 32 dell'art. 3 della l. 549 del 1995 lo stesso risponde pur sempre per un fatto illecito tipico omissivo ( non aver denunciato la discarica, pur potendolo fare prima dell'accertamento dell'autorità di controllo ) ed è tenuto al pagamento del tributo per il conferimento di rifiuti.
La vigenza delle due diverse disposizioni e la loro differente finalità non può, comunque, indurre a ritenerne inapplicabile alcuna. Trattandosi, infatti, di norme aventi scopi e natura diversi non è dato individuare una possibile abrogazione implicita della previgente rispetto alla successiva.
Né la legge regionale n. 6 del 1997, che disciplina all'art. 2 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, aggiunge alcunchè a quanto disposto dal citato comma 32 dell'art. 3 della l. 549 del 1995 in materia di responsabilità solidale del proprietario.
Trattandosi, comunque, dell'applicazione di norme statali, al fine di poter impartire eventuali precise direttive a tutti gli enti tenuti al loro rispetto, sarebbe opportuno interpellare i competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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