Pos. I Prot. 13703/87.2007.11


OGGETTO: Opere pubbliche.- Porti.- Bacino di carenaggio nel porto di Palermo.- Contributo ex l.r. 58/1984.- Erogazione.- Approfondimenti.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 17516 del 26 aprile 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, richiamando una precedente consulenza dell'Ufficio afferente l'oggetto, si rassegna che la società per azioni "Bacino 5", in liquidazione, ha trasmesso una nota finalizzata a confutare le risultanze dell'avviso espresso dallo scrivente - e fatte proprie da codesta Amministrazione - ed a rivendicare le ragioni di un credito vantato dall'indicata Società a titolo di contributo sul costo di costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
Alla luce delle considerazioni svolte dalla parte privata - secondo cui la non applicabilità alla Regione siciliana delle statuizioni del lodo arbitrale pronunciato il 14 luglio 2000 (che aveva dichiarato la spettanza alla Bacino 5 S.p.a di individuati importi da corrispondersi da parte dello Stato nella misura dell'80% e della Regione siciliana nella misura del 20) non è dirimente rispetto agli obblighi contrattuali assunti dalla Regione in sede di atti negoziali dalla stessa sottoscritti, ed inoltre, il mancato pagamento della quota di spettanza regionale produrrebbe una ipotesi di arricchimento senza causa - codesto Dipartimento chiede un approfondimento della questione.

2.- Sulla problematica proposta non può che ribadirsi quanto già considerato da questo Ufficio con nota n. 8365/74.06.11 dell'11 maggio 2006.
Allo scopo di una migliore comprensione della questione in esame occorre, preliminarmente, ribadire che fonte di un'eventuale obbligazione della Regione non può certamente essere la statuizione arbitrale che pur aveva affermato che competono alla s.p.a. Bacino 5 le somme riferibili a taluni certificati di stato di avanzamento lavori (e relativi certificati di revisione prezzi), da corrispondersi "dalla Regione siciliana nella misura del 20%"; e ciò poiché la Corte d'appello innanzi a cui è stato impugnato il lodo arbitrale, con sentenza n. 45310/2003, ha sancito "la nullità di tutte le pronunce comprensive di dispositivo e motivazione che hanno come destinataria la Regione", ed in particolare della declaratoria dell'obbligo di pagamento.
L'obbligazione regionale, viceversa, troverebbe la sua fonte nella l.r. 21 agosto 1984, n. 58, che, per agevolare la realizzazione, nel porto di Palermo, di un bacino di carenaggio idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl - la cui costruzione a cura di una apposita società per azioni era stata già prevista dalla L. 23 febbraio 1982, n. 4 - autorizzava, al comma 1, l'Ente siciliano per la promozione industriale a partecipare, nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, alla società allo scopo costituita, e, al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria a concedere alla indicata società concessionaria un contributo sul costo di costruzione, pari al 20 per cento della spesa sostenuta.
Il contributo regionale, pur autonomo rispetto a quello statale ex art. 2 della citata L. 48/1982, si caratterizzava tuttavia per il collegamento con quest'ultimo non soltanto in ragione di una semplificazione procedimentale, ma anche dell'unicità del fine perseguito.
Ed in ragione dell'indivisibilità dell'obiettivo prefissato la stessa legge regionale, all'art. 2, terzo comma, ebbe a statuire che l' erogazione del contributo doveva essere disposta in concomitanza con le erogazioni di contributo disposte dallo Stato a favore della società concessionaria.
La connessione sancita, evidentemente, al di là della letteralmente disposta concomitanza temporale, prefigura quale necessario presupposto per l'erogazione regionale la contemporanea erogazione del contributo di spettanza da parte dello Stato.
Occorre a tal punto rilevare che l'avvenuto pagamento da parte statale non si configura quale erogazione di un contributo, bensì quale adempimento conseguente alla statuizione arbitrale, come consolidatasi, in parte qua, a seguito del rigetto, da parte della Corte d'appello, della impugnazione ministeriale. Ciò ha determinato una novazione della fonte in forza di cui si è disposto il pagamento, e la conseguente inesistenza di quell'erogazione di contributo disposta dallo Stato che condiziona la legittima erogazione del connesso contributo regionale.
D'altronde, sotto un profilo economico-finanziario, il ritenere possibile l'erogazione delle somme vantate dalla Società a titolo di contributo, renderebbe vano l'intero procedimento attivato dala Società al fine della soluzione della controversia insorta, ed in particolare privo di ogni concreto effetto il pronunciamento della Corte d'appello sul lodo arbitrale, poiché da un punto di vista sostanziale, si produrrebbe lo stesso risultato.

Né appare possibile accedere alla tesi avanzata dalla Società istante secondo cui in tal modo si verificherebbe un'ipotesi di arricchimento senza causa. Ed invero viene a mancare nella fattispecie un elemento essenziale per poter configurare l'ipotesi, e cioè la locupletazione della Regione, che non essendo titolare delle opere realizzate, non risulta da esse trarne alcun vantaggio patrimoniale, ancorchè indiretto.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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