Pos. 3   Prot. N.  


Oggetto: Artt.5 e 10 l.r.10 del 2005 e succ.modif.-Contributi di quiescenza e previdenza.




Allegati n........................       
                                                   
                          Presidenza della Regione 
                          Dipartimento regionale del personale,                         dei servizi generali, di quiescenza,                             previdenza ed assistenza del personale 

Palermo



  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere relativo all'individuazione della gestione previdenziale dei dipendenti transitati alla Regione dalle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico a seguito della soppressione di tali enti. 
  A tal fine viene evidenziato che fino alla soppressione ciascuna Azienda ha versato i contribuiti di quiescenza all'INPDAP ma ha altresì colmato la differenza tra la pensione erogata da tale Istituto e quella spettante ai dipendenti regionali corrispondendo un trattamento aggiuntivo a carico di una propria cassa integrativa. 
  La legge 10 del 2005 insieme con le Aziende ha soppresso pure le casse di integrazione delle pensioni disponendo l'acquisizione del relativo patrimonio a quello della Regione. Quanto alle prestazioni che le casse stesse erano tenute ad erogare, il legislatore, mentre ha previsto che la Regione continui ad erogare l'assegno integrativo al personale già in quiescenza, nulla dice con riguardo ai dipendenti ancora in servizio. Per questi ultimi è invece espressamente previsto il pagamento da parte della Regione dell'indennità di buonuscita maturata presso l'Azienda di provenienza. 
  Si pone quindi il problema di stabilire se, per effetto del transito, la Regione sia tenuta ad erogare per intero la pensione ovvero, rimanendo il personale iscritto all'INPDAP, dovrà procedersi alla corresponsione del solo assegno integrativo e conseguentemente scegliersi se incamerare i contributi di quiescenza ovvero versarli all'INPDAP. 
  Codesto Dipartimento pur propendendo per la prima soluzione, per ragioni di omogeneità e quindi di più agevole gestione dei trattamenti, nutre residui dubbi a cagione dell'assenza di una previsione, del tipo di quella recata dalla l.r.53 del 1985, circa il recupero dei contributi versati all'INPDAP dalle soppresse Aziende. 
   
  2-La disposizione relativa al transito del personale delle soppresse Aziende Autonome provinciali per l'incremento turistico non si occupa dei profili pensionistici perché dal passaggio non conseguono effetti innovativi in ordine al trattamento pensionistico spettante ai dipendenti coinvolti. Infatti proprio il differente regime giuridico ed economico del quale erano destinatari presso il soppresso ente di provenienza è stato assunto dal legislatore a criterio per l'individuazione dei dipendenti da far transitare all'Amministrazione regionale e di quelli da trasferire alle Province regionali onde assicurare che il trasferimento obbligato non produca pregiudizio ai dipendenti nè comporti oneri aggiuntivi per la finanza regionale complessivamente considerata. 
  I soggetti da inquadrare nell' Amministrazione regionale mantengono infatti il trattamento pensionistico, identico a quello dei dipendenti regionali, del quale fruivano già attraverso la somma delle prestazioni dell'INPDAP e della Cassa integrativa. 
  Si ritiene pertanto di concordare con codesto Dipartimento circa la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti inquadrati nel proprio organico. 
  Risulta infatti ingiustificato il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP, gestione ex Cipdel. E ciò in quanto, in assenza di specifica previsione che escluda il personale dalla gestione previdenziale della generalità dei dipendenti regionali, allo stesso non può che applicarsi l'art.6 della legge n.29 del 1979 ai sensi del quale il passaggio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione avviene senza oneri mediante ricongiunzione, d'ufficio e gratuita, dei periodi assicurativi prestati presso l'ente soppresso. 
  Nè a diversa soluzione può pervenirsi in base all'art.5 c.2 della l.r.2 del 2002.Tale norma che ha previsto l'iscrizione all'INPDAP di parte del personale regionale non sembra infatti applicabile ai soggetti di che trattasi. Per un verso in quanto non possono essere considerati nuovi assunti, atteso che il loro inquadramento nell'Amministrazione consegue ad un semplice trasferimento di personale avente carattere di automatismo, anziché ad un'assunzione vera e propria, preceduta da un giudizio di idoneità, per altro perchè il regime pensionistico loro riservato non è quello (dei dipendenti statali) richiamato dal legislatore del 2002 bensì quello di cui alla l.r. 2 del 1962 e succ.modif. 
  Infine, quindi, per quanto riguarda i contributi versati dalle soppresse Aziende all'INPDAP codesto Dipartimento curerà che venga data applicazione al disposto di cui al secondo comma del già citato articolo 6 della legge n.29 del 1979. 


  3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    
           


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