Pos. I Prot. 3489/12.2007.11


OGGETTO: Enti locali.- Interventi, ex art. 4, l.r. 8/2006, a favore di Comuni in stato di dissesto.- Destinazione delle risorse erogate.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
(Rif. nota n. 361 del 17 gennaio 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata si chiede l'avviso dell'Ufficio su di una questione insorta in sede di applicazione del disposto dell'art. 4 della l.r. 6 febbraio 2006, n. 8.
Rileva codesto Assessorato che non risultando chiaramente indicata dalla norma la finalizzazione dei contributi dalla stessa previsti a favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, occorre chiarire se essi siano assegnati a fronte della massa passiva che viene a costituirsi fino alla data del dissesto - e quindi se debbano essere destinati a soddisfare ancorchè pro-quota, obbligazioni in essere - ovvero se siano indirizzati a consentire interventi straordinari da prevedere, successivamente al dissesto, sul bilancio stabilmente riequilibrato degli enti beneficiari, ed allo scopo di chiarire la questione e poter diramare le conseguenti direttive, chiede il parere dello scrivente.

2.- L'art. 4 della l.r. 6 febbraio 2006, n. 8, rubricato "Interventi a favore di comuni in stato di dissesto finanziario.", così dispone:
"Per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, a valere sulla riserva del 5 per cento di cui al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, una quota pari a 3.000 migliaia di euro annui è destinata all'erogazione di contributi straordinari per ogni comune capoluogo di provincia che abbia dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2005 nonché una ulteriore quota di 1.000 migliaia di euro annui da destinare complessivamente ai comuni non capoluogo per le medesime finalità."

Al fine di rendere una corretta interpretazione della disposizione riportata occorre in via preliminare accertare l'imputazione della competenza legislativa nella materia in questione.
A tal proposito si osserva che indubbia appare l'appartenenza alla Regione della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, che si radica nella esplicita formulazione dell'art. 14, lett. o), dello Statuto regionale che ha letterale riguardo al "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative", e del successivo articolo 15, che al comma terzo ribadisce che spetta alla Regione, nel quadro dei principi individuati dai precedenti commi dello stesso articolo "la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali".
E proprio nell'esercizio della spettante potestà legislativa esclusiva la Regione siciliana, con l'art. 1, comma 1, lett. i), della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali", ha statuito che le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate, dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute tra l'altro, nell'articolo 55, ove è disposto, al comma 1, che "l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato."
Conseguentemente, per tale materia, e per tutto quanto non diversamente disciplinato dalle leggi della Regione, pur sempre titolare delle competenza esclusiva nella materia ancorchè in presenza dell'operato rinvio, trova applicazione la legislazione statale.
E dunque, in tale ottica, assolutamente legittima appare ogni determinazione regionale con cui si pongano a proprio carico oneri correlati al risanamento finanziario degli enti locali dissestati. Si osserva peraltro che tale assunto, anche se limitatamente alla questione degli oneri per la copertura di posti, appare condiviso anche da codesto ramo di Amministrazione (cfr. art. 9, punto II, della circolare 1 ottobre 1993, n. 17, avente per oggetto "Problematiche di finanza locale".)

Ciò, in via generale, rilevato, si osserva che la dizione utilizzata dall'art. 4 della l.r. 6 febbraio 2006, n. 8, consente, teoricamente, una destinazione delle risorse di cui alla norma in esame, sia alla massa attiva finalizzata a soddisfare i debiti individuati nell'apposito piano di rilevazione, sia al fine di rimuovere le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Ed invero, premesso altresì che il riferimento agli enti locali "che abbia[no] dichiarato il dissesto finanziario", palesemente da un lato pone quale requisito indefettibile per poter beneficiare degli interventi di cui alla norma in commento, l'avvenuta deliberazione (irrevocabile) dello stato di dissesto, e dall'altro la non ancora intervenuta approvazione della deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, si osserva che nel lasso temporale intercorrente tra i due eventi indicati (deliberazione dello stato di dissesto ed approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) sussistono, quali soggetti della procedura di risanamento, due distinte tipologie di organi, e cioè l'organo straordinario di liquidazione, che deve provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell'ente, tenuti viceversa ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

E dunque, in assenza di una univoca finalizzazione degli interventi finanziari da parte della norma di riferimento, si ritiene legittimo, con un atto amministrativo generale che predetermini lo scopo che si intende in via concreta perseguire nell'attuazione della normativa, il destinare unitariamente le risorse in discorso ad una od all'altra delle due possibilità teoricamente individuabili.
A supporto della soluzione proposta si osserva che la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel dare attuazione al principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservate agli Organi di governo, e l'attività gestionale, demandata viceversa, in via esclusiva, all'apparto burocratico, ha individuato - ancorchè senza pretesa di tassatività ed esaustività - una serie di atti che costituiscono esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, tra cui, ai fini che rilevano nella presente trattazione, l'adozione di atti di indirizzo interpretativo ed applicativo e la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi (cfr. art. 2, comma 1, lettere a) e d)).
Ancora si rileva che la predeterminazione di criteri e modalità cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e nell'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati, risulta un principio sancito già dall'art. 12 della legge statale 7 agosto 1990, n. 241 e, in forma quasi assolutamente identica, dall'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10.
Pertanto, anche in considerazione di quanto in via generale prescritto dalla richiamata normativa, ed osservato che spetta altresì al vertice politico la definizione degli obiettivi da perseguirsi mediante l'espletamento dell'attività amministrativa, si ritiene che la scelta tra le due ipotesi di destinazione delle risorse in discorso vada effettuata mediante un atto a carattere generale che identifichi quale tra le due possibilità teoricamente ammissibili nella indeterminatezza della norma, vada in concreto attuata.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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