Pos. 3   Prot. N. /14.07.11 



Oggetto: Dipendente regionale nominato componente consiglio d'amministrazione IACP: regime dei permessi.




Allegati n........................       
                  Assessorato regionale Agricoltura e Foreste 
                      Dipartimento regionale Interventi Strutturali 
       


e, p.c. Presidenza della Regione
                      Dipartimento regionale del personale, dei                     servizi generali, di quiescenza, previdenza                     ed assistenza del personale 
                       
                      Assessorato regionale dei Lavori Pubblici 

Dipartimento regionale dei lavori pubblici
                   

Palermo


                       


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha sottoposto allo scrivente due quesiti relativi alla situazione di una propria dipendente che su designazione dell'Assessorato ai lavori pubblici riveste la carica di componente del consiglio d'amministrazione di un'Istituto Autonomo Case Popolari. 
  Quanto alla nomina viene chiesto se la dipendente, alla quale l'incarico non è stato conferito in ragione del rapporto d'impiego, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione del ramo di amministrazione di appartenenza. 
  Con riferimento alle assenze vengono manifestati dubbi sulla possibilità di estendere agli amministratori degli istituti la disciplina dettata per gli amministratori degli enti locali nel silenzio della l.r.30 del 2000. 
  2- L'art.6 della legge 22 ottobre 1971, n.865 prevede che del consiglio di amministrazione degli IACP debbano far parte tra gli altri un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio. Tale norma, è stata applicata in Sicilia sostituendo ai Ministeri i corrispondenti Assessorati regionali in quanto la normativa di attuazione dello Statuto regionale in materia di opere pubbliche prevede che "sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia "(art.6 D.P.R.n.878/ 1950 come sostituito dall'art.4 del D.P.R. n.683/1977). 
  Pur se con riferimento al solo rappresentante dell'Amministrazione del Lavoro la norma statale stabilisce che la scelta debba ricadere su determinati dipendenti della stessa Amministrazione; la Corte dei Conti(vedi sez. contr. reg. Sicilia, 19-05-1997, n. 30 e 24-07-1997, n. 35) ha richiesto il possesso dello status di dipendente anche per il soggetto da designare in rappresentanza dell'Assessorato dei Lavori pubblici ritenendo potersi ricorrere alla nomina di estranei, aventi requisiti idonei per un'adeguata rappresentanza degli interessi pubblici, solamente nell'ipotesi in cui la p.a. non rinvenga all'interno della propria organizzazione le necessarie professionalità specifiche(cfr.pareri dello scrivente nn.79/2005 e 170/2004).  
  Sennonché, da ultimo, il legislatore regionale è intervenuto sulle designazioni di che trattasi con l'art.22,co.11della l.r.n.19 del 2005 che di seguito si riporta: 
  "11. Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dal 1° gennaio 2006."  
  La norma che prima facie può apparire pleonastica in quanto, come detto, in Sicilia gli Assessori regionali erano già titolari del potere di designazione dei componenti dei Consigli di Amministrazione degli IACP può avere portata innovativa (e quindi ragion d'essere) solo sul versante dei destinatari della designazione. Ed invero ben può interpretarsi nel senso di allargarne l'ambito consentendo ad entrambi gli Assessori di scegliere il proprio rappresentante senza altri vincoli che non siano quelli stabiliti dall'ordinamento per la generalità delle nomine. 
  Tuttavia, proprio la circostanza che la norma regionale continui a riferirsi ai componenti di designazione regionale come a rappresentanti dell'autorità che li indica, potrebbe indurre a privilegiare una ricostruzione della regola in atto da seguire secondo la quale l' Assessore al Lavoro ha nella scelta del proprio rappresentante lo stesso spazio di manovra già in precedenza attribuito all'Assessore ai Lavori pubblici e possa cioè determinarsi senza tener conto della sede di servizio del dipendente. 
  Comunque, sia che si segua l'una o l'altra delle interpretazioni indicate, la soluzione non cambia per quanto interessa in questa sede.Per il dipendente di codesto Dipartimento, infatti, non sembra comunque che l'incarico in esame sia compreso nei doveri e compiti d'ufficio e, quindi, in conformità a quanto stabilito dall'art.53 del D.Lgs.n.165/2001, risulta soggetto ad autorizzazione preventiva.Al riguardo non può però tralasciarsi di considerare che la nomina è stata decretata dal Presidente della Regione, autorità rappresentativa della Regione nella sua interezza.Si ritiene quindi che il dipendente regionale destinatario della nomina di che trattasi sia stato con la medesima implicitamente autorizzato a svolgere l'incarico..  
  Quanto al regime delle assenze correlate all'espletamento dell'incarico nulla osta all'applicazione della norma statale che estende agli amministratori degli Iacp le disposizioni stabilite per gli amministratori locali per l'ambito non disciplinato dalla successiva normazione regionale.  
  Infatti il terzo comma dell'art. 18 della legge 265/1999, non abrogato dal D.Lgs. n.267/2000, prevede che "fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti , e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4". 
  La Regione siciliana non ha successivamente disciplinato in maniera esaustiva la materia.Ciò in quanto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 17-3-2000 n. 8, che ha esteso solo ai presidenti di Enti,aziende ed Istituti sottoposti al controllo della Regione la normativa dettata per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, gli istituti ivi disciplinati, tra cui i permessi, risultano applicabili, così come per i consigli d'amministrazione dei restanti enti, solo ai Presidenti degli IACP e non agli altri membri. 

Ne consegue perciò che i componenti dei Consigli d'amministrazione dello IACP che non rivestano in seno all'organo la carica di presidente ( circostanza che ricorre nel caso in esame atteso che tale ruolo è riservato ad uno dei membri eletti dagli enti locali) continuano a poter fruire dei permessi in base alla disposizione statale succitata.
   
   
  3-Il presente parere è trasmesso alle Amministrazioni in indirizzo per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze loro ascritte ed al fine di renderle partecipi della problematica in discorso e delle soluzioni proposte. 


  4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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