POS. I Prot._______________/15.11.2007

OGGETTO: Credito e risparmio - Consorzi di garanzia fidi - problematiche applicative della relativa disciplina.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale
finanze e credito
PALERMO


1. Con nota 29 gennaio 2007, n. 1305, codesto Assessorato pone allo scrivente una serie di quesiti, alcuni relativi all'interpretazione del comma 881 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), altri riferiti al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<>)", e attinenti i regimi di garanzia in connessione alle previsioni della l.r. 21 settembre 2005, n. 11 - recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi".
Questo Ufficio fornirà la propria consulenza prioritariamente su quesiti relativi al comma 881 dell'art. 1 della legge 296/2006 - atteso il carattere d'urgenza rappresentato dall'Amministrazione in indirizzo - rinviando a successiva trattazione l'esame dei quesiti relativi al Regolamento (CE) 1998/2006, anche al fine di acquisire i chiarimenti che saranno oggetto della riunione che si terrà il 30 marzo c.a. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - in ordine alla concreta applicazione delle discipline sugli aiuti di Stato alla luce delle recenti modifiche intervenute.
Con riferimento al comma 881 suindicato, codesta Amministrazione ritiene che il venir meno dei vincoli di destinazione sui fondi o le risorse assegnate ai confidi con contributi pubblici, non comporti la piena disponibilità delle risorse assegnate ai confidi; ciò in virtù dell'inciso, riportato nella medesima disposizione, ai sensi del quale "tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi".
L'indicato inciso confermerebe la legittimità di controlli ed ispezioni da parte dell'ente erogante l'agevolazione, nonché la persistenza dell'obbligo di rendicontazione delle somme concesse, in coerenza con le finalità dettate dalla l.r. 11/2005.
L'Amministrazione richiedente manifesta poi perplessità in merito all'imputazione delle suindicate somme per il periodo successivo al 30 giugno 2007.

2. Si evidenzia, preliminarmente, che le questioni prospettate attengono a profili interpretativi di norma statale e, atteso il carattere generale delle problematiche poste, si ritiene che codesta Amministrazione dovrebbe acquisire l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ad ogni buon fine, allo scopo di supportare comunque l'operato di codesto Dipartimento, e fatto salvo quanto eventualmente ritenuto dall'Amministrazione statale, si rassegna quanto segue.

3. L'art. 1, comma 881, della legge 12 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dispone:
"Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione".
La finalità dichiarata dalla norma è quella di accelerare lo sviluppo dei confidi. L'ambito di applicazione soggettiva comprende tutte e tre le tipologie di confidi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni - e cioè:
a) gli intermediari finanziari iscritti nella sezione apposita dell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. - le cui competenze comprendono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi e strumentali - non assoggettati a vigilanza bancaria:
b) gli intermediari finanziari non bancari che, in virtù di criteri oggettivi, relativi al volume di attività e al patrimonio, devono obbligatoriamente iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. Sono quelli che svolgono in via prevalente l'attività di garanzia collettiva fidi, unitamente ad altre attività (prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate e socie), quali le prestazioni di garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la gestione di fondi pubblici di agevolazione, le convenzioni con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per facilitarne la fruizione alle imprese socie; in aggiunta, e in via residuale, agli stessi è consentito svolgere, entro i limiti fissati dalla Banca d'Italia, le altre attività ammesse per gli intermediari finanziari non bancari.
Per i confidi di cui sopra è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 T.U.B., tenuto dalla Banca d'Italia.
I confidi iscritti all'elenco speciale ex 107 T.U.B. sono intermediari vigilati a tutti gli effetti, hanno una maggiore operatività rispetto a quelli iscritti all'elenco generale ex art. 106 T.U.B., tenuto conto che sono assoggettati a forme di vigilanza prudenziale, sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia in materia di adeguatezza patrimoniale, organizzazione amministrativa e contabile, sistema dei controlli interni, controlli ispettivi;
c) le banche di garanzia, che in base ai propri statuti esercitano principalmente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. Ad esse si applicano le norme della legge quadro sui confidi e quelle previste dal T.U.B. per le banche di credito cooperativo.
Per i confidi di cui ai punti b) e c) la Banca d'Italia il 13 febbraio 2007 ha emanato la disciplina secondaria recante : "Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - Normativa secondaria di attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".
In premessa a detta disciplina è evidenziato che l'assunzione della veste di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (cfr. circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27-12-2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" che contiene la nuova disciplina prudenziale per le banche, rivista alla luce della regolamentazione internazionale, c.d. Nuovo Accordo di Basilea 2, e delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006), dal momento che, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.
Per i confidi ex art. 107 T.U.B. e per le banche di garanzia l'attribuzione delle risorse e dei fondi al patrimonio a fini di vigilanza avviene senza vincoli di destinazione che, laddove sussistenti, decadono con l'imputazione al patrimonio utile ai fini di vigilanza. Ciò perchè - come viene affermato nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", di cui alla circolare della Banca d'Italia 27-12-2006, n. 263 (pubbl. nel S.O.n. 13 della G.U.R.I., serie generale, n. 17 del 22-01-2007) e alla succitata normativa secondaria di attuazione dell'articolo 13 del D.L. 269/2003 - gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio vigilato devono essere nella piena disponibilità dei soggetti vigilati, in modo da potere essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite, giacchè "Il patrimonio,...... , costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali e regole sulla concentrazione dei rischi)..............La presente disciplina, conformemente alla normativa comunitaria, indica le modalità di calcolo del patrimonio utile a fini di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base - ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione........." (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Patrimonio di vigilanza, Sezione I, Disposizioni di carattere generale, Premessa).
Il comma 881 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 è dunque in linea con le regole di vigilanza prudenziale per le banche e con la specifica normativa secondaria, emanata dalla Banca d'Italia per i confidi vigilati, che, al paragrafo 3 della sezione II, "Requisiti patrimoniali", chiarisce come - in virtù delle previsioni contenute nella direttiva 2006/48/CE, recepite nel nostro ordinamento con la citata circolare 263/2006 della stessa Banca d'Italia - ai crediti verso imprese finanziarie e alle garanzie rilasciate dalle stesse è riconosciuto il medesimo trattamento prudenziale previsto per le banche, al ricorrere di determinate condizioni. Proprio per conseguire il carattere di "equivalenza" tra le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la Banca d'Italia ha introdotto per i detti confidi (così come per gli altri intermediari finanziari) regole di vigilanza similari, con puntuali requisiti patrimoniali.
Le nuove metodologie relative alla gestione dei rischi da parte degli intermediari finanziari hanno, conseguenzialmente, condotto il legislatore nazionale ad emanare la norma de qua, che finalizzata ad accrescere la patrimonializzazione dei confidi, ne agevola il passaggio verso il regime previsto dall'art. 107 T.U.B., corrispondendo meglio ai criteri di vigilanza agli stessi imposti, attraverso l'imputazione al fondo consortile o al capitale sociale delle risorse proprie dei confidi. Il legislatore nazionale considera risorse proprie dei confidi anche quelle costitutite con contributi di provenienza di enti pubblici.
L'imputazione delle riserve e dei fondi al capitale sociale o al fondo consortile è un'obbligo per i confidi, che devono provvedere entro il termine - da ritenere perentorio - del 30 giugno 2007. In prima applicazione, dunque, il legislatore ha previsto il termine del 30 giugno 2007 per l'adeguamento al nuovo sistema da parte di tutti i confidi, per ciò che attiene l'imputazione delle riserve e dei fondi, oltrechè per l'imputazione dei medesimi al patrimonio di vigilanza, senza vincoli, per i soli confidi vigilati. Successivamente a quella data il sistema delineato dalla norma sarà a regime.
Discende, dal sistema sopra descritto, che i vincoli di destinazione gravanti sui fondi di provenienza pubblica vengono meno per i confidi vigilati, permangono invece, con la possibilità di controlli da parte dell'Amministrazione erogante, per i confidi non soggetti a vigilanza, cioè quelli ex 106 T.U.B. .
Il venir meno dei vincoli suddetti è necessitato dalle previsioni della normativa comunitaria e dalla necessità di adeguamento alla stessa della normativa nazionale. Detta necessità è del resto rilevata anche dal legislatore siciliano che all'art. 1 della l.r. 11/2005 dispone che le finalità della legge si allineano "con gli obiettivi previsti dal nuovo accordo di Basilea 2 e con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di credito, in particolare dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ........, cui si rinvia per quanto non diversamente disposto dalla presente legge".
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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